Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, Sentenza n. 8483 Depositata il 1° giugno 2026

Contraddittorio preventivo – Statuto dei diritti del contribuente (art. 6-bis, L. n. 212/2000) – Procedimento tributario – Principio di sussidiarietà / prevalenza della sostanza sulla forma – Diritto di difesa – Confronto informato ed effettivo – Schema d’atto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente ha impugnato l’atto di accertamento per abuso del diritto ex articolo 10 bis della Legge nr. 212 del 2000, nr. U.0568028 notificato il 27.05.2025, emesso dalla Regione Lazio per omesso versamento tassa automobilistica, anno 2021, oltre sanzioni ed interessi, avendo l’Ente territoriale impositore riqualificato il contratto di locazione intercorso tra parte attrice e la controllata Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Bolzano, da operativa in finanziaria. La difesa della contribuente, in particolare, dopo avere evidenziato che gli avvisi di accertamento emessi per le annualità precedenti nei confronti della predetta compagine controllata, sempre per abuso del diritto in ragione del trasferimento della sede legale da Roma a Bolzano, sono stati tutti annullati con Sentenze ormai passate in giudicato, ha eccepito l’illegittimità dell’atto di accertamento impugnato per violazione dell’articolo 6 bis, comma 3, della richiamata Legge nr. 212 del 2000, atteso il mancato esperimento del necessario contraddittorio preventivo endoprocedimentale e l’omessa notifica dello schema d’atto, la violazione del comma 6 del suddetto articolo 10 bis poiché la contestazione di abuso del diritto presuppone in modo imprescindibile, a pena di nullità, la richiesta di chiarimenti, che non può essere integrata dal contenuto generico di trasmissione dati concernenti alcuni veicoli riveniente dall’invito al contraddittorio notificato il 31.12.2024 alla propria assistita a mente dell’articolo 6 bis, ipotizzando un presunto utilizzo dei medesimi per un periodo superiore a 12 mesi ma senza alcun riferimento alla fattispecie di abuso del diritto, il difetto di motivazione, la decadenza della pretesa impositiva il cui termine triennale scadeva il 31.12.2024, la palese estraneità della ricorrente al campo applicativo del tributo per carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo, in quanto, da un lato, i veicoli sono di proprietà della

Società_1 con sede a Bolzano dal 2013 che ha regolarmente versato la tassa automobilistica dovuta alla Provincia Autonoma di Bolzano essendo gli stessi immatricolati presso il locale PRA, dall’altro, i rapporti tra le due società si configurano come locazione operativa breve inferiore ai 12 mesi, nonché l’assenza della fattispecie

di abuso del diritto teorizzata dall’Ente territoriale convenuto, posto che la CGT di secondo grado per la Regione Lazio si è pronunciata più volte in modo univoco e chiaro a favore della società controllata da parte attrice; in subordine, i patrocinatori hanno chiesto di tenere conto del principio della “tassazione netta”, scomputando quanto versato alla Provincia Autonoma di Bolzano dalla compagine controllata a titolo di tassa auto, e la disapplicazione delle sanzioni ricorrendo condizioni di obiettiva incertezza. In data 15.05.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha ulteriormente sviluppato e precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo.

La Provincia Autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 24.10.2025, in cui ha sottolineato, in via pregiudiziale, la manifesta inopponibilità nei suoi confronti dell’atto di accertamento impugnato, concludendo con la richiesta di essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di pagamento.

La società Alto Adige Riscossioni s.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 23.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha sostenuto la palese fondatezza della tesi propugnata da parte attrice nel gravame, trattandosi di una chiara locazione di carattere operativo assolutamente legittima ed efficace.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio con libello presentato il 06.05.2026, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato replicando alle tesi avversarie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, le censure pregiudiziali sollevate dalla società ricorrente non incontrano il favorevole avviso di questi Giudici e devono essere disattese; al riguardo, preme rilevare che l’Ente impositore ha svolto preventivamente un contraddittorio informato ed effettivo nel rispetto dell’articolo 6 bis della Legge nr. 212 del 2000, tenendo conto, da un lato, che l’invito al contraddittorio notificato a parte attrice, pur non avendo la veste formale di uno schema d’atto, ne ricalca sostanzialmente la finalità e gli effetti consentendo alla contribuente di rappresentare la propria posizione come risulta dalla corposa memoria difensiva del 28.02.2025, dall’altro, che il predetto invito, nonostante non menzioni espressamente l’abuso del diritto, tuttavia lascia sicuramente intravedere gli elementi fondanti della tesi della Regione Lazio che sarà successivamente esplicitata in modo specifico nell’atto impugnato, fermo restando che lo stesso invito ben può integrare una richiesta di chiarimenti così come contemplato dall’articolo 10 bis della prefata Legge nr. 212 del 2000. Quanto alla doglianza di decadenza, la stessa non ha pregio in quanto il suddetto articolo 6 bis, comma 3, stabilisce che se il termine di 60 giorni assegnato per le controdeduzioni scade in epoca successiva alla data di decadenza, quest’ultimo è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine di esercizio del contraddittorio; nel caso specifico, l’invito al contraddittorio è stato notificato il 31.12.2024, per cui il termine di decadenza è stato posticipato complessivamente di 180 giorni (60+120), con il precipitato che la notifica dell’atto di accertamento avvenuta il 27.05.2025 si rivela assolutamente tempestiva.

Passando quindi al merito della controversia, la tesi sostenuta dalla Regione Lazio nell’atto di accertamento e basata sull’invocato abuso del diritto non coglie nel segno e deve essere disattesa, in funzione delle convincenti e condivisibili argomentazioni esplicitate dalla società ricorrente nella comparsa e nella memoria illustrativa, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In dettaglio, preme rilevare che dagli atti di causa emerge in modo chiaro che la tipologia del contratto di locazione sottoscritto tra la società ricorrente e la sua controllata Società_1, denominato “Denominazione_1t”, configura effettivamente un contratto di locazione operativa e di breve durata, non superiore a 12 mesi, in virtù del quale quest’ultima compagine, proprietaria dei veicoli immatricolati al PRA della Provincia Autonoma di Bolzano, concede in locazione operativa alla controllante, verso pagamento di un corrispettivo, i predetti mezzi destinati al noleggio senza conducente presso il pubblico, tenendo conto che il descritto negozio giuridico non può essere considerato un contratto di leasing o locazione finanziaria, poiché difetta un elemento imprescindibile secondo il dettato delle stesse disposizioni di Legge in materia, ossia la sussistenza in capo all’utilizzatore dell’opzione di acquisto del veicolo oggetto di locazione a fine contratto. Tale assunto è suffragato dalla normativa del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo nr. 285 del 1992, il quale distingue nettamente la fattispecie della locazione con patto di acquisto o leasing, disciplinata dall’articolo 91, rispetto alle altre fattispecie di locazione senza conducente contemplate dall’articolo 84, considerato che siffatta differenziazione assume un ruolo essenziale per verificare gli adempimenti che conseguono alle due figure in parola, assolutamente distinte ed autonome, come l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della durata del contratto prevista solo dal prefato articolo 91; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, se non ricorre la facoltà di acquisto da parte del locatario non vi è spazio alcuno per teorizzare la locazione finanziaria dei veicoli, bensì si staglia, al contrario, la locazione operativa. Quanto alla reale durata della locazione in parola, la quale determinerebbe a decorrere dall’01.01.2020, a mente dell’articolo 7 della Legge nr. 99 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’inversione della soggettività passiva del tributo che graverebbe quindi su parte attrice, l’Ente impositore si è limitato a presumere per effetto dell’incrocio di alcune informazioni ricavate dalle banche dati, peraltro solo per un numero esiguo di veicoli, un arco temporale di noleggio senza conducente superiore ai 12 mesi ma non ha dedotto ed allegato, come era suo onere ineludibile e rigoroso, solidi, attendibili e convergenti elementi di prova, ma nemmeno presunzioni gravi, precise e concordanti che possano in concreto inverare la descritta contestazione, che pertanto appare del tutto astratta ed apodittica, nonché proiettata in maniera generalizzata, automatica e meramente induttiva sull’intero coacervo dei numerosissimi mezzi intestati alla Società_1 e concessi in locazione alla ricorrente. Analizzando, infine, il punto centrale del rilievo mosso dall’Ente territoriale, ossia il trasferimento della sede della società controllata a Bolzano per ottenere un vantaggio fiscale in ragione della minore tassazione nella relativa Provincia Autonoma, avendo constatato nel corso del tempo una migrazione anomala di società appartenenti a diversi Gruppi aziendali di noleggio verso le due Province della Regione Trentino-Alto-Adige e la Regione Valle d’Aosta, beneficio reputato indebito dall’Ente impositore nell’atto di accertamento ed integrante a suo avviso la nozione di abuso del diritto, è sufficiente richiamare, ai sensi dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C., le articolate, analitiche e persuasive motivazioni esplicitate dalla CGT di secondo grado per la Regione Lazio nella Sentenza nr. 2651/11/24 del 22.04.2024, passata in giudicato, la quale, confermando la pronuncia di prime cure di accoglimento del ricorso promosso dalla Società_1, destinataria di due atti di accertamento per le annualità 2016 e 2017, sempre per supposto abuso del diritto, ha affermato in modo cristallino ed inequivocabile la piena legittimità ed effettività della scelta di quest’ultima compagine societaria di trasferire la propria sede a Bolzano, risultata a seguito di mirati e penetranti controlli pienamente operativa e strutturata, anche in diretta connessione con il principio della libera iniziativa economica consacrato dall’articolo 41 della Costituzione, con evidenti ed indiscutibili riflessi diretti e pregnanti pure sulla fattispecie oggetto del presente giudizio.

Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la Regione Lazio deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore della società ricorrente nella misura di Euro 25.000,00 (venticinquemila//00), oltre accessori secondo Legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese a favore della società ricorrente nella misura di Euro 25.000,00 (venticinquemila//00), oltre accessori secondo Legge.