Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 7, sentenza n. 429 depositata il 9 gennaio 2025
La quota di IMU riferibile agli immobili strumentali d’impresa è integralmente deducibile dalla base imponibile IRES quale costo inerente. Se così non fosse, si violerebbero le regole fondanti il sistema di imposizione sui redditi e, in particolare, il disposto di cui all’art. 75 TUIR, secondo cui l’imposta dovuta dai soggetti passivi IRES è rappresentata dal reddito complessivo netto del contribuente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla istanza presentata il 30.06.22 con la quale chiedeva il rimborso dell’IRES per gli anni d’imposta 2019 e 2020 pari ad euro 19.824,00, oltre interessi.
A fondamento della richiesta la società ritiene che il costo dell’IMU versata sugli immobili strumentali, in quanto costo inerente, debba essere interamente deducibile dall’imponibile da sottoporre a tassazione sebbene la normativa vigente ratione temporis, negli anni di imposta di cui all’istanza, ne consenta la deduzione, ma solo in misura parziale.
Come principale motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce l’illegittimità del diniego di rimborso alla luce del fatto che le norme prevedenti deducibilità parziali, sono state dichiarate incostituzionali ed in particolare l’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 23/2011 che prevedeva l’indeducibilità totale dell’IMU nell’anno d’imposta 2012, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020.
Per il resto la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella versione vigente nei periodi d’imposta di cui è causa chiedendo, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale su remissioni del 2023 di ulteriori Corti Tributarie di I grado.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ed eccepisce, preliminarmente, l’infondatezza della richiesta di rimborso sia in riferimento alla mancata allegazione delle scritture contabili necessarie all’Ufficio per la verifica dei conteggi al fine di quantificare l’ammontare dell’eventuale rimborso richiesto e sia per la mancata identificazione degli immobili tassati a titolo di IMU.
Nel merito l’Ufficio replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo che la sentenza n. 262 del 2020 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevedeva la totale indeducibilità dell’IMU non ritenendo censurabili le versioni successive e ratione temporis vigenti della norma, che hanno previsto parziali deducibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, il mancato riconoscimento della deducibilità, ai fini IRES, in sede di computo del “reddito complessivo netto ” dell’IMU versata dalla società in relazione agli immobili posseduti dalla medesima nell’esercizio della propria attività d’impresa rappresenta una violazione delle regole fondanti il sistema dell’imposizione sui redditi e, ancor più in generale, dei principi sottesi all’ordinamento tributario nel suo complesso.
E difatti la base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta dovuta dai soggetti passivi IRES è rappresentata dal reddito netto del contribuente, determinato quindi dalla differenza fra i proventi conseguiti nell’arco del periodo d’imposta di riferimento, da un lato, e i costi sostenuti al fine della produzione di detti proventi, dall’altro.
Prevede, a tale proposito, l’art. 75, TUIR (rubricato “Base imponibile”): “L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73.”
Il Legislatore, all’atto della definizione dei principi fondanti il sistema dell’imposizione IRES, ha indicato una regola assai chiara in ordine all’individuazione di ciò che deve essere inciso da detta forma di prelievo fiscale: solamente una ricchezza effettiva, come tale idonea ad esprimere una reale capacità contributiva, può difatti assurgere a fenomeno rilevante a questi fini.
Ed è per tale ragione che il citato art. 75, TUIR ha imposto la necessaria considerazione – in sede di computo del quantum imponibile – di tutti i costi sostenuti dal contribuente durante lo svolgimento dell’attività soggetta a tassazione; costi che, una volta provata la loro inerenza, laddove certi nella loro sussistenza e determinati nell’entità, risultano deducibili.
Nell’alveo di detti costi rilevanti ai fini IRES rientrano anche gli oneri fiscali. Le imposte versate dal soggetto passivo IRES – qualora collegate all’attività d’impresa dallo stesso svolta e, quindi, inerenti alla stessa – seguono la medesima regola di deducibilità stabilita dall’art. 75 TUIR con riferimento alla generalità delle spese sostenute dal contribuente.
Trattasi, del resto, di costi necessari alla produzione dei proventi imponibili, atteso che la relativa genesi va ricercata proprio nello svolgimento dell’attività rilevante a fini IRES.
In particolare, l’art. 99 TUIR (rubricato “Oneri fiscali e contributivi”) prevede che: “[…] Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Anche i tributi versati dall’impresa, quindi, concorrono ordinariamente alla formazione della base imponibile del soggetto passivo IRES. al pari di tutti i costi sostenuti dal medesimo con la precipua finalità di svolgere un’attività rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi.
Tale ultima disposizione, peraltro, non è certamente la fonte normativa da cui far derivare la rilevanza IRES degli oneri fiscali. Detta rilevanza, difatti, è già sancita inequivocabilmente dall’art. 75, TUIR e dalla regola generale ivi definita. L’art. 99, TUIR, più specificatamente, ha lo scopo di dettare un criterio di imputazione temporale – derogatorio rispetto all’ordinaria rilevanza per competenza – per questi specifici elementi negativi di reddito, la cui deducibilità rimane in ogni caso indiscussa sulla base del chiaro dettame di cui al precedente art. 75 citato.
La descritta regola di generale deducibilità degli oneri fiscali non può non trovare applicazione anche con riferimento al versamento dell’IMU. Ed invero, l’onere di assolvere l’imposizione locale sugli immobili è strettamente correlato allo svolgimento dell’attività d’impresa, in quanto deriva dal possesso di un fabbricato industriale che il contribuente non avrebbe acquisito se non svolgesse alcuna attività imprenditoriale.
Le sole eccezioni alla suddetta regola risultano essere le imposte sui redditi – da un lato – nonché i tributi per i quali il contribuente vanta il diritto alla rivalsa, dall’altro. Evidenti appaiono i motivi sottesi a queste due specifiche deroghe: nel primo caso, difatti, il riconoscimento della deduzione condurrebbe ad un effetto paradossale, ovverosia l’annullamento del prelievo stesso; nel secondo caso, invece, il tributo non rappresenta un costo reale per il contribuente, in quanto viene fatto oggetto di ribaltamento su un soggetto terzo.
Si ricava quindi che, fatta eccezione per tali deroghe giustificate da assai peculiari ragioni, la deducibilità degli oneri fiscali segue la regola generale prevista dall’art. 75 TUIR.
Alla luce dei richiamati principi generali, si può dedurre, conclusivamente, l’illegittimità del diniego, nella parte in cui non è stata riconosciuta la deduzione integrale dalla base imponibile IRES della società Ricorrente_1 della quota di IMU riferibile agli immobili strumentali utilizzati dalla stessa.
Per la società ricorrente, difatti, tale imposta ha rappresentato un costo senz’altro inerente, in quanto sostenuto per il possesso di taluni cespiti utilizzati nell’esercizio della propria attività imponibile ai fini IRES.
D’altronde la società, in quanto avente oggetto commerciale, non poteva che detenere gli immobili in via strumentale, ovverosia al fine di conseguire proventi regolarmente assoggettati ad IRES.
Inoltre l’IMU costituisce per la società un costo certo nell’an e determinato nel quantum, attesa la presenza di precisi obblighi di legge in ordine alla liquidazione e al versamento di tale imposta.
Il disconoscimento della deducibilità dell’IMU versata dalla società ricorrente finisce per realizzare una violazione del principio generale di cui all’art. 75, TUIR; così ragionando, difatti, non viene più ad essere inciso il reddito complessivo netto delle società contribuenti, quanto piuttosto il loro reddito complessivo lordo, inclusivo cioè di taluni costi pur pacificamente sostenuti nell’esercizio della propria attività d’impresa.
Peraltro, a conforto di detta conclusione, depone altresì la natura giuridica dell’IMU: tale imposta non rappresenta una forma di prelievo sul reddito – costituendo, piuttosto, un’imposizione di tipo patrimoniale – né garantisce al possessore del cespite assoggettato a tassazione alcun diritto di rivalsa: del tutto inapplicabili rispetto al caso di specie, pertanto, risultano le due specifiche deroghe al regime di generale deducibilità degli oneri fiscali disposte dal citato art. 99, TUIR.
Una conferma piuttosto significativa circa la necessaria rilevanza dell’IMU in sede di determinazione della base imponibile IRES appare rinvenibile nel trattamento che, proprio a tale medesimo fine, l’ordinamento riserva alla TASI. E difatti, non v’è alcun dubbio in ordine alla piena deducibilità – a fini IRES – della TASI corrisposta sugli immobili strumentali dell’impresa contribuente.
Senonché, come è noto, la TASI, da una parte, e l’IMU, dall’altra, condividono di fatto lo stesso presupposto impositivo, identificabile nel possesso qualificato del cespite immobiliare, così come sostanzialmente identiche risultano essere le regole di determinazione delle rispettive basi imponibili.
Ebbene, la TASI, in quanto costo inerente, certo e determinato, viene inequivocabilmente riconosciuta in deduzione dall’imponibile IRES dell’impresa, ai sensi dei citati artt. 75 e 99, TUIR: tale circostanza, a fortiori, rende ancor più ingiustificato ogni postulato volto a precludere il diritto del soggetto passivo IRES di dedurre l’IMU, stante la pressoché perfetta identità di tali imposte elevate sugli immobili.
Alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso appare fondato e deve essere accolto con conseguente dichiarazione di illegittimità del diniego e di condanna di parte resistente al rimborso delle somme versate per gli anni di imposta 2019 e 2020.
La complessità della materia e delle questioni dedotte in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
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