Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 27, sentenza n. 7451 depositata il 1° giugno 2023
L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. A. ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000884000 per la somma complessiva di euro 103.877,18 relativa al presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, tra le quali alcune inerenti ritenute IRPEF, IVA, canone RAI a annualità 2004, 2005 e 2006, pretesi da Agenzia delle Entrate – Direzione delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano e dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma – Ufficio Controlli. Parte ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali n. 09720090230051157000, n. 097201201529600065000 e n. 09720120325466775000 in quanto risalenti agli anni 2004, 2005 e 2006 i cui termini di prescrizione sono ampiamente maturati. Secondo parte ricorrente, il credito iscritto al ruolo si prescrive nel temine di cinque anni dalla notifica della relativa cartella esattoriale e tale termine di prescrizione si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva degli enti previdenziali, dei crediti relativi alle entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie nonché sanzioni amministrative. Con il secondo motivo parte ricorrente evidenzia l’ivalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato perfezionamento della notifica delle relative cartelle di pagamento sottese.
Nessuna delle parti resistenti intimate, si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente con il primo motivo di doglianza eccepisce l’intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali. La prima delle cartelle emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione rubricata al n. 09720090230051157000 è stata notificata in data 03.03.2011. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta notificata in data 05.07.2022. ai fini del calcolo della prescrizione ed alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione n. 27093/2022), si deve distinguere tra crediti erariali in linea capitale, per il quale il termine è decennale (ex art. 2946 cc) e credito per sanzioni ed interessi, il cui termine prescrittivo quinquennale è sancito dall’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2948 cc. Nel caso di specie tra termine di notifica della cartella di pagamento e notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è trascorso un periodo di tempo superiore ai dieci anni e pertanto la pretesa tributaria dovuta alla suddetta cartella di pagamento, sia per i crediti in linea capitale, sia per le sanzioni ed interessi, deve dichiararsi prescritta. Per quanto concerne la seconda cartella di pagamento rubricata al n. 09720120152960065000, essa è riferita al “canone radioaudizioni circolari” per un importo di euro 110,66, oltre a sanzioni ed interessi. Posto che le sanzioni ed interessi sono comunque prescritti per prescrizione quinquennale, va individuato il periodo di prescrizione della linea capitale del suddetto canone. Sulla prescrizione del versamento del canone RAI si fronteggiano due orientamenti: il primo che attribuisce al canone RAi la natura di una imposta erariale dovuta allo stato, ancorata alla detenzione di un apparecchio televisivo e che quindi si prescrive al pari delle altre imposte erariali riscosse dallo stato, nel termine decennale, il secondo indirizzo che il collegio intende condividere, secondo cui la riscossione del canone RAI si prescrive in cinque anni, stante che non dipende dalla determinazione di una preventiva base imponibile, ma l’importo è certo e predeterminato, in quanto la misura è stabilita con Decreto Ministeriale ed esso, deve essere corrisposto periodicamente di anno in anno (CTR Torino n. 511/20220).
Pertanto anche in questo caso si ritiene opportuno accogliere il motivo di gravame eccepito e dichiarare la pretesa erariale inerente la cartella di pagamento, prescritta. Infine si ritiene di porre a scrutinio la seconda censura posta, sulla cartella di pagamento n. 09720120325466775000. Il collegio, osserva che nel caso in cui si contesti il regolare procedimento notificatorio degli atti, come nel caso di specie, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è ferma nell’onerare l’amministrazione procedente di provare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria. In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente destinatario. Secondo tale considerazione l’omissione della notifica di un atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto conseguenziale anche se regolarmente notificato. La notificazione non è difatti un elemento costitutivo dell’atto, ma condizione di efficacia (Cassazione SU n. 40543) e quella della cartella di pagamento equivale alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cassazione SU n. 7822/2020). Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, spetta la giudice di merito verificare solo la sussistena del difetto di notifica al fine di pronunciare la nullità dell’atto consequeziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda dei termini di decadenza siano o meno decorsi) o pronunciarsi sull’esistenza o meno della pretesa tributaria (Cassazione n. 10012/2021, n. 1144/2018). Nel caso di specie, sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sia l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio territoriale Roma 5 Tuscolano, sia l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma II di Roma – Ufficio Controlli, ossia le amministrazioni procedenti intimate, non si sono costituite in giudizio e conseguentemente non hanno provato la regolarità del procedimento notificatorio degli atti. Pertanto anche l’ultimo motivo va accolto.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il collegio ritiene che il ricorso complessivamente sia fondato e debba essere accolto. Pertanto la corte ritiene di dover dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca rubricata al n. 0977620220000088400.
Sussistono i giustificati motivi, legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791 depositata il 4 marzo 2008 - L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13314 - L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11171 - In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28977 depositata il 5 ottobre 2022 - Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione comporta che per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…