Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, sezione n. 2, sentenza n. 751 depositata il 4 luglio 2024

Non è proponibile il reclamo-mediazione per i ricorsi tributari di valore fino a € 50.000 notificati a partire dal 4 gennaio 2024. Da tale data, infatti, l’istituto della “mediazione tributaria” è stato abrogato ad opera dell’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 220/2023 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SOCIETA’ A. M. S.A.S. DI M. G. impugnava in data 12.01.2024 la cartella di pagamento n. ———- per contributi consortili anni 2017 e 2018 a lei notificata il 21.11.2023, nei confronti del Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:

A – IN VIA PRELIMINARE SI ECCEPISCE:

1) Violazione del precetto normativo di cui al D.lgs. n. 546/92 art 19 comma 2 per mancata indicazione della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20 del decreto citato.

2) Nullità dell’atto per difetto dei requisiti di forma-contenuto, difetto di motivazione, violazione del R.D 13 febbraio 1933 n. 215.

3) Contestazione del piano di classifica e ripartizione, approvato dall’autorità regionale, avuto riguardo ai fondi di proprietà del ricorrente, siti nel comune di Limbadi e di San Calogero, per assenza assoluta di utilità.

– NEL MERITO, l’atto comunque, deve essere annullato e/o dichiarato nullo per i seguenti MOTIVI:

1 – Illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo. assenza dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica.

2 – L’onere probatorio della sussistenza dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica.

Vi era istanza di sospensione dell’atto impugnato, che non veniva fissata, a fronte di un sommario esame del ricorso che evidenziava l’inammissibilità del ricorso, di cui ora si darà.

Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, che controdeduceva sia in ordine all’asserita nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione dell’Organo a cui proporre ricorso e del termine per proporre impugnazione, sia in ordine all’asserita nullità della cartella per carenza di motivazione- Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, che in ordine all’asserita nullità della cartella di pagamento per mancanza dei presupposti di legge in relazione all’imposizione tributaria.

Nessuno si costituiva in giudizio per il Consorzio di bonifica, nonostante la regolarità della notificazione alla pec presente sul sito istituzionale: bonificavibo@pec.it

All’udienza del 27 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, emerge documentalmente come, a fronte della notifica del ricorso in data 12.01.2024, il deposito presso la Cancelleria della Corte di giustizia sia avvenuto soltanto in data 14.02.2024 e quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, rilevabili d’ufficio, anche a fronte della costituzione in giudizio del resistente senza nulla eccepire sul punto.

Questo il disposto dell’art. 22, d. lgs. 546/1992 in tema di costituzione del ricorrente:

“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.

Il ricorso non funge anche da reclamo, a fronte dell’abrogazione dell’istituto della mediazione in materia di contenzioso tributario per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024, come quello in argomento.

Infatti, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”.

In base all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, l’art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.

Le spese possono essere compensate, a fronte della mancata eccezione in giudizio del convenuto.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.