Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione 3, sentenza n. 395 depositata il 27 novembre 2024
Il conferimento dell’azienda o di un ramo comporta inevitabilmente anche il trasferimento dell’avviamento, che dell’azienda costituisce una componente immateriale e contribuisce a determinarne il valore di scambio. Per conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 TUIR, l’impresa conferitaria è legittimata a dedurre dall’IRAP, a titolo di ammortamento, il costo dell’avviamento derivato in misura non maggiore a un diciottesimo del valore stesso dell’avviamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l’Agenzia delle Entrate di Udine riprendeva a tassazione, ai fini Ires e Irap, l’importo di euro 439.079,00 dedotto da Resistente_1 a titolo di ammortamento dell’avviamento delle aziende conferite alla società dalla Soc_1 S.p.a. con atto del 23.12.2015, registrato il 07.01.2016. Per tutte le aziende conferitele, la Resistente_1 , riprendeva i valori fiscali degli avviamenti in capo alla conferente in relazione ai precedenti acquisti delle aziende a titolo oneroso, detraendo il relativo ammortamento nel limite di un diciottesimo di tali valori, non ancora completamente ammortizzati, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 3, TUIR, in regime di continuità dei valori rispetto alla conferente (art. 176 TUIR).
L’Ufficio richiamando la Circolare 8/E del 2010,, sosteneva che il valore dell’avviamento “non è oggetto di trasferimento” fra conferente e conferitaria e quindi “tale posta contabile debba essere esclusa dal concetto di azienda conferita, , con la conseguenza che la Resistente_1 – conferitaria – non avrebbe potuto dedursi a titolo di ammortamento una quota dell’avviamento stesso, iscritto nell’attivo patrimoniale del proprio bilancio,
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
Ha quindi proposto appello l’Agenzia delle Entrate di Udine concludendo per la riforma della sentenza di primo grado
La società Contribuente si costituisce depositando controdeduzioni ed appellando incidentalmente la pronuncia di primo grado limitatamente alla compensazione delle spese di lite operata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Amministrazione Finanziaria non è fondato in quanto che l’art. 176, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986, in termini generali e senza prevedere specifiche eccezioni, stabilisce che “ il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa” vale a dire: dell’azienda conferita, e quindi subentra anche in quell’elemento costituito dal valore di avviamento; né sotto il profilo sostanziale del valore economico dell’azienda conferita, non essendovi ragioni per escludere che, nel trasferimento dell’azienda, non si realizzi anche il trasferimento del valore di avviamento, che costituisce una qualità precipua che concorre a determinare il complessivo valore dell’azienda stessa.
Quindi contrariamente a quanto sostenuto d’Appellante l’avviamento è una componente del valore dell’azienda che non può circolare o anche solo “esistere” separato dalla stessa. Per chi acquista a titolo oneroso un’azienda, l’avviamento è un componente del costo della stessa che, come tutti i costi con efficacia pluriennale, deve poter esser ammortizzato. Nel caso di successivo conferimento del ramo d’azienda, il cui avviamento derivato/oneroso è già “emerso” nella precedente operazione, non potrà che essere la conferitaria a continuare l’ammortamento dei costi capitalizzati in avviamento, dal momento che il bene/ azienda cui inerisce l’avviamento è nella titolarità della conferitaria ed è nel suo processo produttivo che l’azienda è inserita.
Si ritiene infine opportuno segnalare anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., n. 16662 dell’11.06.2021, la quale, pur pronunciandosi in materia di imposta di registro aderisce a una ricostruzione giuridica dell’avviamento e del suo passaggio nelle ipotesi di conferimento.
Quanto all’appello incidentale va osservato che correttamente il giudice di primo grado ha compensato le spese del grado in presenza di parziale cessazione della materia del contendere, ma si ritiene equo disporre a favore della Società il rimborso del contributo unificato assolto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e si liquidano a favore della Contribuente come da dispositivo.
P.Q.M.
Conferma l’impugnata decisione; compensa le spese del presente grado nella misura dei 3/4, ponendo il residuo a carico dell’appellante principale che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge e dispone la restituzione all’appellante incidentale del contributo unificato assolto.