Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 243 depositata il 22 novembre 2022

Il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) spetta alle imprese che applicano tariffe non remuneratorie dell’attività e trovano la fonte negoziale del servizio svolto in un appalto e non in una concessione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La xxxxx spa presentava all’Agenzia delle Entrate di Trieste una istanza di rimborso IRAP per gli anni 2008, 2009, 2010 2011, 2012 e 2013. La somma complessiva richiesta ammontava ad Euro 2.631.732,00.

La società affermava di poter usufruire del beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) che aveva modificato l’art. 11 del D.Lgs. 446/97, ovvero di poter portare in deduzione dalla base imponibile IRAP un importo pari ad Euro 4.600,00 per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nei diversi periodo di imposta, nonché i contributi assistenziali e previdenziali relativi agli stessi lavoratori, ritenendo di non ricadere tra i soggetti esclusi, indicati dalla norma nelle “[ … ] imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,[ … ]”.

Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’A.F., la xxxxx con separati atti, ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. La ricorrente assumeva l’insussistenza nel suo caso delle due condizioni di esclusione previste dal citato art. 11, precisando di non operare in regime di concessione traslativa, trovando la fonte negoziale del servizio da essa svolto in un appalto di servizio e che le tariffe dalla stessa applicate non erano remuneratorie dell’attività, in quanto imposte direttamente dalla P.A. a prezzo massimo.

Resisteva l’Amministrazione con controdeduzioni evidenziando, sulla base del dato normativo, delle spiegazioni fomite dalle Autorità italiane in sede comunitaria e dall’Amministrazione in diversi documenti di prassi e dello stesso contratto di servizi, come l’agevolazione non spettasse alla ricorrente, rientrando la stessa esattamente nella categoria esclusa dalla fruizione dei benefici previsti. Con sentenza n. 41/2017, depositata il 14/2/2017, la CTP, previa riunione, rigettava i ricorsi, compensando le spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la xxxxx spa concludendo per la riforma della sentenza gravata con rifusione delle spese di lite.

Resiste l’Agenzia delle Entrate di Trieste costituendosi in giudizio depositando controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell’appello con rifusione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello della Contribuente è fondato.

Va preliminarmente osservato che relativamente al diritto all’agevolazione fiscale questa CTR ha già avuto modo di esprimersi con le sent. nn. 474/2015, 475/2015, 34/2020 e 42/2020, tre di queste pronunce hanno acquisito efficacia di giudicato, in quanto confermate dalla Corte di Cassazione; mentre una è ancora pendente avanti la Corte di legittimità (Cass. Civ. nn. 2245/2018, 2244/2018, 6789/2022). Quanto deciso è risolutivo posto che le condizioni contrattuali sulla base delle quali hanno operato negli anni in questione le aziende di TPL friulane sono del tutto identiche tra loro, in quanto derivanti dall’aggiudicazione di gara pubblica contestualmente celebrata dalla Regione Friuli in attuazione del d.lgs. 422/1997 che, ha imposto nel settore in questione l’abbandono del previgente regime di affidamento diretto di concessioni in luogo dell’aggiudicazione concorrenziale di contratti di servizio.

Osserva il Collegio che si è in presenza di una concessione quando l’operatore assume i rischi connessi alla realizzazione e gestione del servizio, traendo la propria remunerazione direttamente dall’utilizzatore. In sintesi, le concessioni sono caratterizzate dal trasferimento di una responsabilità di gestione. Su questo aspetto specifico, oltre a confermare i principi comunitari evocati dall’appellante, va precisato che la modalità di remunerazione è il tratto distintivo: nella concessione l’operatore si assume i rischi rifacendosi sull’utenza tramite la riscossione di un canone o tariffa; nell’appalto l’onere del servizio grava sull’amministrazione.

I contratti prodotti dalla società appellante, escludevano un regime concessorio mentre palesavano l’esistenza di un appalto pubblico, in quanto regolamentavano un corrispettivo annuo per l’erogazione dei servizi di trasporto. Inoltre, mancava un atto unilaterale (tipico invece delle concessioni), nell’impegno di esclusiva garantito alla società, nella previsione di penali, premi e cause di decadenza o revoca e infine, nel rinvio alla normativa del codice civile e alla legislazione in materia di trasporti.

Va anche evidenziato che con decisione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, trasmessa con nota n. D/205446 del 13 settembre 2007 alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea, la Commissione europea ha sciolto ogni riserva sulla possibile natura di “aiuto” delle disposizioni in esame, in considerazione anche dei correttivi medio tempore operati dal legislatore nazionale, ritenendo di “non sollevare obiezioni relativamente alla misura, perché essa non costituisce aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE”.

Il quadro delineato conferma la spettanza del beneficio alla società ricorrente.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti avuto riguardo dei contrasti giurisprudenziali emersi sulla specifica questione controversa.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello dichiara l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto in relazione all’istanza di rimborso, condannando l’Ufficio appellato a rimborsare il tributo richiesto.

Spese compensate.