Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 292 depositata il 6 settembre 2024

Le associazioni tra professionisti e gli studi associati non scontano l’IRAP per l’attività esterna di sindaco e revisore svolta dai propri associati se tale attività è stata da questi espletata in maniera autonoma e separata, senza il ricorso alla autonoma-organizzazione dello studio, ed è possibile scorporare le diverse categorie di compensi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo STUDIO X – Y Associati chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, quale autonomo soggetto di imposta, sulla base del reddito complessivo dello studio associato, comprendente anche i redditi derivanti dall’attività di sindaci e revisori di società svolta in modo autonomo dai due soci, X e Y. Avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso la contribuente presentava ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine e, deducendo che i singoli professionisti, X e Y, svolgevano le attività di sindaci e revisori non avvalendosi dell’autonoma organizzazione dello studio associato, ma tramite periodici controlli effettuati direttamente presso le società incaricanti mediante l’utilizzo dei mezzi (locali, computer, stampanti) messi a disposizione dalle società stesse per l’effettuazione delle verifiche e per la redazione e stampa di verbali e relazioni sugli appositi registri conservati dalle società. L’organizzazione dello studio associato svolge, invece, attività di tenuta contabilità, redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali nonché di effettuazione di altri adempimenti contabili e fiscali, ma non ha nulla a che fare con l’attività di sindaco e revisore che viene svolta in modo autonomo e personalmente dai due soci dello studio stesso senza l’ausilio della struttura organizzativa dello studio associato. La contribuente, vista la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che individua nell’autonoma organizzazione, il presupposto necessario per l’assoggettamento ad IRAP di un lavoratore autonomo, sussistente qualora vengano impiegati beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile e ci si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, evidenzia che l’attività di sindaco e revisore svolta dai due professionisti in modo autonomo, senza l’ausilio dell’organizzazione dello studio e di beni strumentali e senza lavoro altrui, legittimava e fondava l’istanza di rimborso dell’IRAP presentata dallo Studio Associato, IRAP determinata sui compensi di dette attività personali dei soci e erroneamente versata dallo Studio Associato stesso.

Con sentenza n. 45/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale UDINE sez. 1 e pubblicata il 12/04/2019, il ricorso avverso al silenzio rigetto sull’istanza di rimborso IRA era respinto, con le seguenti motivazioni: “il professionista il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta, … (da ultimo Cass., sez. 5^, 15.1.2019 n. 766)”. Un tanto premesso la Commissione ha ritenuto la documentazione prodotta dalla contribuente non idonea “a concretare la prova necessaria a smentire l’effettiva sussistenza del presupposto d’imposta, tanto più ove si consideri che l’istanza alla quale è correlato il silenzio/rifiuto proviene non dal singolo professionista bensì dallo studio associato”.

Appella la contribuente e resiste l’Ufficio, costituendosi nel giudizio d’appello e contro deducendo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello della contribuente è fondato e va accolto.

Si ricorda che è pacificamente acclarato dalla costante giurisprudenza, come l’autonoma organizzazione, sia il presupposto necessario per l’assoggettamento ad IRAP di un lavoratore autonomo. Tale presupposto sussiste, come condivisibilmente affermato dall’appellante, “qualora vengano impiegati beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile e ci si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui “. L’attività di sindaco e revisore di società non è soggetta ad IRAP se manchi l’autonoma organizzazione tramite il cui utilizzo si determini il surplus rispetto a quanto ottenuto con la mera e sola opera intellettuale svolta dai singoli professionisti con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili. In merito alla assoggettabilità ad IRAP dei compensi conseguiti dal commercialista per l’attività di amministratore, sindaco o revisore, la Corte di Cassazione ha affermato che “il commercialista dunque, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale.” (Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, n.17987), purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi percepiti. Tale principio vale anche per le associazioni tra professionisti e gli studi associati che non scontano l’Irap per l’attività di sindaco e revisore di società svolte dai singoli associati “se l’associazione professionale contribuente, che ha chiesto il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, avesse o meno fornito la prova sia dell’assenza delle condizioni di legge dell’imposizione, sia della possibilità di scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto alle attività svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza”, (Cassazione civile sez. trib., 10/05/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 10/05/2019), n.12495). Nel caso che ci occupa la contribuente ha fornito la prova che l’attività di sindaco dei singoli associati è stata svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione e ha prodotto compensi eccedenti rispetto a quelli derivanti dall’ulteriore attività associata auto-organizzata, pertanto separabili e scorporabili da questi ultimi, con conseguente quantificazione della corrispondente quota d’imposta pagata dall’Associazione ed eventualmente rimborsabile.

Parte ricorrente ha presentato i verbali di tutte le assemblee delle società che hanno nominato i dottori X e Y sindaci e revisori, verbali dai quali si evince la natura personale dell’incarico; sono stati dimessi i verbali di tutte le verifiche effettuate dai dott. X e Y dai quali risulta che l’attività è stata svolta singolarmente dai due soci dello Studio Associato presso la sede della società verificata che disponeva, verosimilmente e come normalmente avviene per le società di capitali, struttura organizzativa e strumenti per redigere i verbali redatti e stamparli presso la società verificata; è stata dimessa copia di tutte le fatture emesse relative all’attività di sindaco e revisore, (le fatture sono state emesse nei confronti delle società che avevano incaricato i soci dello studio per l’attività di sindaci e revisori) e riportano l’attività svolta dal singolo professionista, il che permette di scorporare i compensi derivanti da queste attività dagli altri compensi dello studio associato; sono agli atti le copie di tutte le fatture emesse allo Studio Associato nel periodo di cui all’istanza di rimborso da parte di professionisti esterni e dette fatture riguardavano attività diverse da quelle di sindaco e revisore.

In definitiva deve ritenersi raggiunta la prova, quantomeno presuntiva, che l’attività di sindaco dei singoli associati è stata svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale, senza il ricorso da parte dei professionisti incaricati alla un’autonoma organizzazione dello studio associato e la prova che sono stati prodotti compensi eccedenti rispetto a quelli derivanti dall’ulteriore attività associata, pertanto separabili e scorporabili da questi ultimi, nella misura richiesta a rimborso.

Per la specificità del contenzioso e della situazione controversa, si ritiene di dover compensare parzialmente le spese di lite dei due gradi di giudizio disponendo solo il rimborso a favore della contribuente dei contributi unificati pagati in primo e secondo grado, da porsi a carico dell’Ufficio.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello della contribuente ed in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; spese di lite parzialmente compensate come in motivazione.