Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17, sentenza n. 4772 depositata il 2 novembre 2022
Registro – GEIE – Imposta fissa – Compete per gli atti “propri”.
Massima:
L’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa agli atti posti in essere dal G.E.I.E., Gruppo europeo di interesse economico, ex art. 4 Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86 e art. 12 co. 3 del d.lgs. 240/91, è dovuta in misura fissa solo per gli atti propri del G.E.I.E., ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, come nel caso di specie, estranei alla categoria degli atti propri, è dovuta l’ordinaria imposta di registro. Debbono intendersi “atti propri dei G.E.I.E ai sensi dell’articolo 4, lettera g, gli atti che la norma delinea da “a” ad “e” con riferimento alle società ed agli altri enti associativi, essendo la disposizione inserita nel corpo della specifica tipologia degli atti societari. L’agevolazione di cui all’articolo 4, comma unico, lettera g), l’imposta di registro in misura fissa, non è applicabile ad atti diversi da quelli individuati nello stesso articolo. (G.T.).
Riferimenti normativi art.4 Parte I Tariffa. all. d.P.R. 131/86; art. 12 co. 3 d.lgs. 240/91.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18107/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 10.10.2017 e pervenuto in data 17.10.2017, il Notaio G. L. impugnava l’avviso di liquidazione d’imposta n. 1702907**** con il quale erano liquidate in misura proporzionale anziché in misura fissa, le imposte dovute in relazione al preliminare stipulato con atto pubblico, a rogito dell’odierno istante, repertorio n.65380/26862, a seguito del disconoscimento della qualità di GEIE relativamente all’atto registrato del promissario acquirente. Il ricorrente, valorizzando la detta qualità di G.E.I.E eccepiva: 1) in via preliminare, violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 7 della L.212/2000 – difetto di motivazione anche in ordine alla mancata considerazione della peculiarità dell’elemento soggettivo, il GEIE; 2) in via principale violazione di legge: a) dell’art. 4, comma 1, lett. G) della tariffa parte I del D.P.R. n. 131/86; b) del D.Lgs. n.240/91 in attuazione del regolamento CEE n.2137/85.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 6039/8/19, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese di lite. Propone appello la Direzione provinciale 3 di Roma dell’agenzia delle entrate sostenendo che il regime agevolato si applica ai soli “atti propri” del GEIE dovendosi intendere per propri quelli che solo tale entità giuridica può porre in essere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente inquadrato giuridicamente il Gruppo europeo di interesse economico (Geie) che rientra a pieno titolo nel novero dei contratti di collaborazione tra imprese, ossia degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione degli operatori economici per realizzare forme di cooperazione e integrazione finalizzate al miglioramento e allo sviluppo delle rispettive attività. Si tratta di un istituto di origine comunitaria, la relativa disciplina essendo contenuta innanzitutto nel regolamento (Cee) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, entrato in vigore negli Stati membri dal 1° luglio 1989. La fonte comunitaria, tuttavia, non esaurisce la disciplina del Geie; il medesimo regolamento, infatti, richiede un intervento integrativo a livello nazionale da parte dei singoli Stati. A tal fine, il legislatore italiano ha adottato il Dlgs 240/1991 (“Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico“).
Il regolamento, in primo luogo, chiarisce che, nel contesto del mercato unico, il Geie risponde all’esigenza “di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività“. Viene inoltre espressamente previsto che “il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso” e che “la sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima“. In altri termini, con la creazione di un Geie, si dà vita a un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica (e della possibilità, quindi, di essere titolare di diritti e obblighi, di stipulare contratti, di stare in giudizio e di avere un proprio patrimonio). Le caratteristiche appena indicate rendono il Geie molto simile (seppur non assimilabile) ai consorzi con attività esterna disciplinati dall’ordinamento interno negli articoli 2612 – 2615-bis del codice civile.
Il Geie è costituito mediante la sottoscrizione di un contratto, che deve indicare almeno: la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione «Gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «Geie», a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione; la sede; l’oggetto; i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero e il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo; la durata del gruppo, se quest’ultimo non è costituito a tempo indeterminato.
È prevista come obbligatoria la partecipazione al gruppo di almeno due operatori economici appartenenti a Stati membri diversi.
Non è previsto espressamente che il Geie abbia un patrimonio o un capitale iniziale, quindi non sussiste un obbligo di versamento per i membri all’atto della costituzione. Tuttavia, per poter realizzare i propri scopi, un Geie ha la necessità di poter contare su proprie risorse. In linea di principio, il finanziamento del Geie può avvenire in vari modi: conferimento in denaro, in natura ovvero con apporti di aziende. Una volta costituito, il Gruppo è soggetto alla legge dello Stato in cui ha fissato la propria sede (articolo 2).
La disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale degli atti posti in essere dai G.E.I.E. si trova rispettivamente negli artt. 4 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 e nell’art. 12 co. 3 del d.lgs. 240/91. A tenore dell’art. 4 lett. g), gli “atti propri dei gruppi europei di interesse economico” scontano una imposta fissa di registro, mentre la nota V al medesimo articolo si preoccupa di derogare a tale regime per i conferimenti di proprietà o altri diritti reali di godimenti su unità da diporto, rendendo applicabile le ordinarie imposte previste dall’art. 7 della medesima parte I della Tariffa.
il regime delle imposte indirette delineato dal Legislatore in favore del G.E.I.E. non può trovare indiscriminata applicazione per qualunque tipo di atto giuridico posto in essere dal medesimo, ma occorre dare una lettura delle norme richiamate che sia compatibile con il loro tenore letterale. Si rileva, infatti, come l’art. 4 lett. g), con riferimento all’imposta di registro, non parli semplicemente di “atti posti in essere dei G.E.I.E.” ma di “atti propri dei GEIE”, cosicché occorre dare un senso a quest’aggettivo che il Legislatore ha ritenuto doveroso inserire.
Un’indicazione interpretativa viene, innanzi tutto, dal contesto in cui la disposizione è inserita: l’art. 4, infatti, riguarda interamente gli “atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società”, come testimonia il comma 1, e, successivamente, enuclea diverse fattispecie cui ricollega un trattamento impositivo differenziato. Il riferimento agli atti propri e non ai soli “atti societari” non ha mai permesso di dubitare che, ad esempio i trasferimenti a titolo oneroso da parte o in favore di società o altri enti fosse soggetto a imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, salvi i casi in cui l’assoggettamento a IVA dell’operazione consentisse l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 TUR (D.P.R. 131/86). Inoltre, in base al mero tenore letterale, l’aggettivo “propri” non può che avere altro significato se non quello di atti che possono essere compiuti solo dai G.E.I.E., ovvero quegli atti giuridici che la legge eventualmente riserva esclusivamente a tali soggetti, nonché gli atti di costituzione, modifica ed estinzione dei medesimi.
Ne consegue che in tutte le altre ipotesi quali, ad esempio e tra le più frequenti, compravendite immobiliari, previsioni di acconti e caparre confirmatorie, cessioni di crediti, ecc., si debbano scontare le imposte proporzionali, giacché detti atti non possono essere considerati “atti propri dei G.E.I.E.” così come essi non vengono nemmeno considerati, ovviamente e per coerenza sistematica, “atti propri delle società”.
Pertanto l’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai G.E.I.E. può trovare applicazione solo per gli atti propri dei medesimi, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata. Nello stesso senso depone anche un’interpretazione sistematica della norma.
La terminologia “atti propri” utilizzata dal citato articolo 4 identifica inequivocabilmente una serie di atti tipicamente attinenti alla realtà societaria e degli altri enti associativi. Essi sono: 1) costituzioni ed aumenti del capitale o patrimonio (lettera a, numeri da 1 a 6); 2) fusioni, scissioni, conferimenti di azienda tra società ed analoghe operazioni tra enti diversi (lettera b); 3) altre modifiche statutarie, comprese trasformazioni e proroghe (lettera c); 4) assegnazioni ai soci (lettera d); 5) regolarizzazioni di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda (lettera e); 6) operazioni di società ed enti esteri (lettera f). Da ultimo, alla lettera g, l’articolo 4 richiama gli “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”, prevedendo per essi l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Alla luce di tale inquadramento sistematico debbono intendersi “atti propri dei G.E.I.E ai sensi dell’articolo 4, lettera g, gli atti che la norma delinea da “a” ad “e” con riferimento alle società ed agli altri enti associativi, essendo la disposizione in esame inserita nel corpo della specifica tipologia degli atti societari. Emerge pertanto come l’agevolazione di cui al richiamato articolo 4, comma unico, lettera g), vale a dire l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non sia applicabile ad atti diversi da quelli individuati nello stesso articolo.
Occorre, inoltre, rilevare che, laddove il legislatore, per opportunità o per evitare duplicazioni di imposta, ha ritenuto di agevolare una qualche forma di trasferimento immobiliare, lo ha fatto esplicitamente: così per i trasferimenti allo stato od altri enti pubblici territoriali, per i trasferimenti alle ONLUS ed alle istituzioni riorganizzate in aziende di servizi, per i trasferimenti di immobili posti all’estero.
In conclusione si deve ritenere che la nozione di “atti propri”, alla luce della successiva elencazione, tassativa o esemplificativa che sia, coincida con quella di atti “endosocietaria”, vale a dire con operazioni diverse dalla conclusione di contratti di scambio con soggetti terzi estranei alla compagine sociale, indipendentemente dal rilievo che tali contratti possano assumere in punto di riferibilità all’oggetto sociale, come previsto nell’atto costitutivo o nello statuto dei vari soggetti.
Nel caso di specie si tratta di un trasferimento di immobile commerciale a terzi di cui non risulta specificata alcuna finalizzazione al soddisfacimento delle finalità istituzionali del Gruppo. Ancor più nella specie che vede la partecipazione al negozio portato a registrazione di un soggetto estraneo al GEIE “appare dirimente ricorrere al principio generale di diritto che vuole che le disposizioni derogatorie di regole generali siano di stretta interpretazione e non consentano quindi un’applicazione estensiva è ragionevole ritenere che gli atti propri di un G.E.I.E. che possono beneficiare dell’agevolazione siano solo quelli endosocietaria, anche perché la diversa interpretazione finirebbe per attrarre impropriamente una controparte persona fisica in uno speciale regime agevolativo producendo quindi effetti ultronei”;
Alla luce di quanto sin qui detto l’appello dell’Ufficio può trovare accoglimento e va quindi riformata la sentenza impugnata. Sussistono comunque gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado di Roma accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.