Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17, sentenza n. 4772 depositata il 2 novembre 2022 – L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata