Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione 1, sentenza n. 227 depositata il 26 novembre 2024
In materia di imposte sulla produzione e sui consumi, le sanzioni previste dall’art. 59, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 non hanno natura punitiva, bensì amministrativa ed assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso individuabile nella sottrazione del consumo all’imposta. Esse, dunque, si applicano al soggetto obbligato all’adempimento fiscale anche se non è l’autore del prelievo abusivo di energia
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 07/03/2023 il Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 190/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo grado di Campobasso.
Trattasi di atto di contestazione, con il quale l’Agenzia delle Dogane, contestava a carico del ricorrente, prelievo irregolare di energia elettrica nell’ano 2017, ovvero il prelevamento dell’elettricità dalla rete senza il regolare assolvimento dell’imposta, comportamento che, in presenza di ulteriori elementi, può integrare il reato di furto di energia elettrica, ma che in ogni caso costituisce illecito amministrativo. L’atto traeva origine da un sopralluogo del personale tecnico dell’Società_1 S.p.a. a Luogo_1, in Indirizzo_1, in un locale in uso al Ricorrente_1, al fine di esaminare il corretto funzionamento dei contatori dell’energia elettrica ivi installati per la misurazione dei consumi di due utenze intestate al condominio stesso, intestatario dei contratti di fornitura. All’esito della verifica, i tecnici della Società distributrice dell’energia elettrica accertavano che vi era stata manomissione dei contatori, mediante la rottura della calotta e dei sigilli e la rescissione dei circuiti amperometrici, manomissione che aveva alterato la misura dell’energia elettrica prelevata, segnando un quantitativo inferiore del 66% rispetto a quello effettivamente prelevato.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo: nullità del provvedimento per mancata allegazione dei documenti in esso richiamati e in particolare della fattura della quale sarebbe stata desunta la sottrazione di energia elettrica; lamentava poi che l’accertamento da parte dei tecnici dell’Società_1 era avvenuto senza la preventiva informazione al condominio e in assenza di qualsiasi contraddittorio; illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei criteri per la determinazione dell’entità dell’imposta, per la mancata allegazione della fattura e delle tabelle del ricalcolo della imposta dovuta; infondatezza dell’addebito e prescrizione dell’accertamento in quanto emesso sulla base di una ricostruzione dei consumi relativa al periodo 2011/2016.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto poiché i giudici di prime cure ritenevano la corresponsabilità della manomissione del contatore, da parte dell’amministratore e del condominio che non avevano predisposto accorgimenti necessari per rendere le apparecchiature inaccessibili ad estranei.
Nel proporre appello il contribuente eccepisce Error in judicando per non aver statuito sull’eccepita violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 D.Lgs 472/97 in relazione all’art. 24 Cost., stante la mancata indicazione e/o allegazione, nell’atto impugnato, dei criteri per la determinazione dell’entità dell’imposta e della sanzione, nonché la mancata allegazione sia della fattura ricostruttiva dei consumi per come emessa da Società_1, sia delle tabelle di ricalcolo dei consumi medesimi di energia elettrica; Error in judicando per errata applicazione del comma 1 art 59 TUA – Manifesta infondatezza dell’addebito – Non dovutezza delle somme richieste. La parte ribadisce che la previsione normativa espressamente disciplinata al comma 3 del prefato art 59 TUA, stabilisce che il presupposto di applicabilità è, e rimane, il soggetto che sottrare o tenta di sottrarre l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta e nei confronti del Condominio non v’è prova alcuna né della sottrazione, né di alcun tentativo di sottrazione dell’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta. Eccepisce ancora il Condominio, l’irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dall’Società_1, al pari dei criteri utilizzati per l’operata ricostruzione dei consumi che – in assenza di qualsivoglia concreto accertamento – è stata fatta retroagire a ben cinque anni prima l’effettuata verifica nonostante le disposizioni di contratto e quelle determinate dalla Delibera ARERA 97/18/R/COM del 22.2.2018 consentano un ricalcolo antecedente al massimo di un anno. Sottolinea poi di aver prodotto fatture relative al periodo Gennaio 2013 a Maggio 2017, da cui emergeva come i consumi, sia anteriori che successivi alle operazioni compiute dai Tecnici Società_1, si attestavano conformi, congrui, omogenei e costanti. Infine fa presente che l’esito del procedimento penale ha confermato l’assenza di condotte fraudolente da parte dell’odierno appellante pronunciandosi con sentenza ex art 530 cpp nei confronti dell’allora amministratore in carica del Ricorrente_1 , sig. Nominativo_1 assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Per questi motivi chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell’atto di appello.
Di contro l’Agenzia delle Dogane nel presentare controdeduzioni eccepisce la legittimità della sentenza impugnata e sottolinea che il contribuente ha avuto piena conoscenza delle fatture, contenenti la quantificazione dei consumi ed il calcolo dell’imposta, in quanto recapitategli da Enel Servizio Elettrico Nazionale, tanto da averle anche contestate con varie comunicazioni inviate al suddetto fornitore di energia elettrica a mezzo pec; inoltre fa presente di aver indicato i criteri adottati per la determinazione della sanzione irrogata, all’uopo richiamando l’art. 59, commi 1 e 3 del TUA. L’ Ufficio fa osservare che, in base all’art. 59, comma 2, la sanzione prevista dal comma 1 si applica anche all’utente, ovvero all’intestatario del contratto che non deve essere necessariamente una persona fisica, il quale manometta il contatore, asportando i sigilli apposti dai soggetti distributori di energia elettrica, come constatato nei verbali del 20/09/2016. Relativamente alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica il limite temporale previsto dalla delibera ARERA 97/18/R/COM del 22/08/2018 è di due anni ed è previsto solo nel caso in cui il conguaglio non è imputabile al cliente, mentre non esiste nulla di più imputabile che consumi non rilevati a causa della manomissione del contatore. Sulla assenza di condotta fraudolenta e sulla sentenza di assoluzione del sig. L.D., l’Ufficio ribadisce che il Legislatore, nel disciplinare con il D.lgs. 74/2000 i rapporti tra procedimento penale e processo tributario alla luce del principio di specialità, ha ribadito il principio della piena e reciproca autonomia tra i due sistemi (penale e tributario) e sul punto la giurisprudenza è consolidata. l’Ufficio ribadisce che ammesso pure che la manomissione del contatore sia materialmente imputabile ad altri, l’odierno appellante, intestatario della fornitura, avrebbe dovuto verificare lo stato ed il corretto funzionamento del contatore, in base al principio dell’ordinaria diligenza e degli obblighi previsti dal contratto con il fornitore; una simile omissione lo pone quantomeno in una posizione di culpa in vigilando, circostanza che rende certamente legittima l’azione dell’Amministrazione Finanziaria volta all’emissione di una sanzione amministrativa. Per questi motivi chiede la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell’atto di appello.
All’udienza odierna l’appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l’appello non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell’art. 59 TUA: «1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53: a) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’articolo 58, commi 3 e 4; d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’articolo 53, comma 4; e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 58.
2. E’ punito con la sanzione di cui al comma 1 l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell’imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro». Il Collegio rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 giugno 2019, n. 15201, ha recentemente chiarito che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all’imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all’adempimento fiscale, indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abusivo prelievo, e non comportando la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (V. Sez. 3, n. 51044 del 3/10/2018, ).
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Molise rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori, se dovuti.