Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 1, sentenza n. 650 depositata il 6 dicembre 2024

Non assoggettamento ad Iva in Italia delle cessioni intracomunitarie miste a contratto di fornitura

Testo:

le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle ivi rassegnate conclusioni Accogliere per le ragioni di cui tutte in narrativa l’appello con il presente ricorso proposto e, per l’effetto, in riforma della Sentenza nr. 759/06/2022, pronunciata in data 3.10.2022, e depositata in data 17.10.2022, non notificata, emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino, Sez. 6^, dichiarare l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento n. T7G06…. 4/2020 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II^ di Torino – Ufficio Controlli per l’anno di imposta 2016. – Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A., C.U.T. e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio. il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese anche del presente grado di giudizio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia ha ad oggetto il recupero dell’iva relativa ad una cessione di un macchinario industriale per la produzione in serie di componentistica per automezzi prodotti da azienda estera facente parte del gruppo F. . La proprietà del bene è stata appunto ceduta alla cessionaria estera ma il macchinario rimaneva fisicamente in Italia per esigenze connesse alla produzione.

Secondo l’Ufficio l’operazione non va esente dal tributo in quanto non si tratta di cessione intracomunitaria non essendovi prova della consegna dello stesso all’acquirente estero.

Tale tesi è stata fatta propria anche dalla Ctp. Secondo la contribuente, trattandosi di fattispecie complessa di cessione di bene (stampo) con appalto di fornitura (i prodotti finiti realizzati con stampo) e comodato d’uso del bene (stampo stesso), è logico che la traditio del bene non si verifichi alla cessione bensì sia differita al momento in cui verrà ultimata la fornitura dei beni finiti. Del resto vi sarebbe prova dell’assolvimento iva da parte del cessionario nel paese di destinazione finale del bene.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato. Nel caso in cui si tratti di cessione di beni strumentali ad utilizzo ripetuto necessari all’adempimento del contratto di fornitura la questione è stata affrontata e risolta dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, citata dallo stesso avviso di accertamento impugnato, laddove è stato chiarito che a fattura per la vendita dello stampo potrà essere emessa non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/1993 (cessione intracomunitaria) alle seguenti condizioni:

– tra il fornitore nazionale e il cliente comunitario deve essere stipulato un unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;

– lo stampo, “a fine lavorazione”, deve essere inviato fuori del territorio nazionale.

L’invio dello stampo all’estero subito dopo la produzione del primo lotto del bene finale oggetto di fornitura, non è, quindi, una condizione imprescindibile per l’applicazione della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie. Infatti, la Circolare citata ammette la restituzione differita dello stampo “a fine lavorazione” e/o che la non imponibilità resti applicabile anche qualora il bene strumentale, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione, sia divenuto inservibile o venga distrutto in base ad uno specifico accordo.

Analogamente, la Cassazione, con la sentenza 23761/2015 citata dalla sentenza impugnata, ha espressamente affermato che “il presupposto del materiale trasporto del bene strumentale deve essere verificato con riferimento al tempo della cessazione del rapporto contrattuale in questione” senza tuttavia quantificare la durata massima che può assumere tale lasso di tempo, che è evidentemente lasciata agli accordi contrattuali tra le parti.

Del resto, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’U.E., infatti, “gli artt. 20, primo comma, e 138, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un’operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene di cui trattasi a partire dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione” (C.G. U. E. Sez. Il, Sent. 18.11.2010; C-84/09).

A questo proposito sovviene la mera logica del settore commerciale in esame: la restituzione/distruzione dello stampo rappresenta infatti, indubitabilmente, il momento conclusivo del rapporto commerciale col committente, e dunque solo in tale ultimo momento diviene “ragionevole” che si verifichi il trasferimento fisico dello stampo o la sua distruzione. Pertanto è evidente che qualsiasi interpretazione della normativa “de qua” che imponesse all’imprenditore italiano di trasferire lo stampo nello Stato del committente ad ogni evasione di un ordinativo, sarebbe del tutto avulsa dalla concreta realtà commerciale e determinerebbe di fatto un obbligo generale di assoggettamento ad IVA delle cessioni degli stampi a committenze estere, oltreché una doppia imposizione Iva (avendo il cessionario già provveduto al pagamento dell’I.V.A. nel proprio Stato, come eccepito, dimostrato con le produzioni documentali, nel corso del Giudizio di Primo Grado e del resto non contestato dall’Ufficio).

L’appello deve pertanto esser accolto e la sentenza riformata. Spese compensate in ragione della novità della questione e del dibattito giurisprudenziale in atto.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e dispone la compensazione delle spese processuali.