Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione 4, sentenza n. 70 depositata il 6 febbraio 2025
La mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non pregiudica il riconoscimento della detrazione IRPEF per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute. Infatti, tale agevolazione trova la sua unica ragione giustificativa nell’effettività dell’esborso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– J. C. impugna, nei confronti di Agenzia Entrate, Direz. prov.le di Vicenza,la sentenza n. 176/2023 della CGT di primo grado di Vicenza(depositata il 09.06.2023, relativa alla cartella di pagamento n. —— per Irpef oneri deducibili anno 2017, che ha parzialmente respinto il suo ricorso e lo ha condannato alle spese (liquidate in € 500,00);
– infatti, all’esito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno in questione (2017), è stata individuata una maggiore imposta da versare, calcolata in € 1.196,00(ai sensi dell’art. 36 ter del DPR 600/73), oltre a sanzioni ed interessi, poi trasfusa nella cartella di pagamento in questione a causa del disconoscimento della detrazione del 55% concernente le spese sostenute dal sig. C. per risparmio e riqualificazione energetica;
– oggetto della presente controversia è la data del collaudo dell’impianto termoelettrico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per risparmio energetico, che ha dato origine al presente contenzioso, il quale nasce dal fatto che la data in cui è stato effettuato il collaudo sarebbe stata (secondo l’Ufficio) il 24.10.2012, il che evidenzierebbe un ritardo nella trasmissione all’ENEA oltre i 90 giorni previsti dalla norma (art. 23 – comma 7, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 [1]), mentre, secondo l’appellante “tale data si riferisce alla data del collaudo risultante dal certificato rilasciato dal Comune di Conco (VI) il 24.10.2012”;
– il collaudo riguarderebbe però – secondo l’appellante C. -“le opere edili rientranti nella competenza del direttore dei lavori e non l’impianto termoidraulico, per il quale, la dichiarazione va rilasciata, ed è stata rilasciata, come previsto dalle relative norme, dall’installatore dell’impianto termoidraulico”;
– l’appellante dunque così conclude: “in riforma della sentenza impugnata, si chiede l’annullamento della cartella di pagamento in questione, con vittoria delle spese di giudizio da liquidare a favore del difensore”, specificando che il valore della lite è di € 1.106,00″;
– l’Ufficio si è costituito con controdeduzioni nelle quali ribadisce che:
a) “l’onere della prova dei requisiti necessari ad ottenere le detrazioni fiscali spetta al contribuente”;
b) “anche i lavori che il contribuente sostiene potevano essere senza autorizzazione comunale (ossia quelli per riqualificazione energetica) sono in realtà di manutenzione straordinaria secondo il regolamento comunale di Conco, quindi rientrano in quelli del certificato di fine dei lavori in data 23/10/2012”;
c) “di conseguenza le originarie comunicazioni trasmesse all’ENEA il 30/09/2013 sono tardive”;
d) era onere del contribuente dare dimostrazione di quanto sostiene, ossia che la documentazione in suo possesso e consegnata all’Agenzia delle Entrate, relativa ai lavori eseguiti sugli edifici al fine di ottenere un risparmio energetico, risulta completa, coerente con le previsioni normative e tempestiva;
– l’Ufficio così conclude: “accogliere l’appello, riformare la sentenza impugnata e confermare la legittimità delle cartelle di pagamento”;
[1] “7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– è certo che la data del collaudo (24.10.2012), richiamata dall’Ufficio finanziario nella cartella, riguardi le opere edili, mentre non ha alcuna attinenza con il collaudo dell’impianto termoidraulico, necessario per il riconoscimento del credito d’imposta per risparmio energetico, che è richiesto nella dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta 2013;
– ciò è stato già confermato dalla CTP di Vicenza, con sentenza n. 1105/16 della sez. IV, depositata il 14.11.2016, con la quale è stato deciso che “la comunicazione di fine lavori al Comune si riferisce alla conclusione degli interventi edili che necessitano di autorizzazioni comunali; i successivi lavori relativi ad infissi ed impianti non necessitano di autorizzazione”;
– la documentazione, trasmessa all’Ufficio in sede di accertamento e verifica (successivamente prodotta dal ricorrente in sede di giudizio), documenta dunque i lavori svolti per il miglioramento energetico del fabbricato che godono della detrazione fiscale del 55%;
– quanto infine alla tardività nella comunicazione ad Enea rilevata dall’Ufficio, essa è pregiudizievole al riconoscimento dei benefici, pur non essendo espressamente stabilita a pena di decadenza: in questo senso Cass. ord. 30 maggio 2024, n. 15178, mentre invece Cass. sent. 21 marzo 2024, n. 7657 afferma il contrario; ne consegue che, secondo quest’ultima, l’omessa o tardiva comunicazione determina la decadenza dall’agevolazione fiscale;
– il tema in questione è dunque se l’invio ad Enea entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori dell’attestato di certificazione energetica sia o meno adempimento essenziale per poter usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici;
– ritiene questa Corte che – malgrado le norme che introducono agevolazioni od esenzioni siano di stretta interpretazione – l’agevolazione in questione trovi la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto; e quindi l’omessa o tardiva comunicazione non comporti il diniego di riconoscimento della detrazione;
– “se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria;
– seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d. m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, deve rilevarsi che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d. m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione”;
– “risulta, invero, condivisibile, quanto sottolineato in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito, cui, sostanzialmente, ha aderito la sentenza della CTR del Lazio in questa sede impugnata, in relazione a quella che è la finalità dell’adempimento di cui in questa sede si discute; mentre, infatti, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico“;
– l’appello va dunque accolto, mentre, quanto alle spese, esse possono essere compensate, data la particolarità del caso e gli accennati contrastanti orientamenti della suprema Corte in merito;
P.Q.M.
accoglie l’appello e, in toiale riforma dell’impugnata sentenza, la annulla, al pari dei provvedimenti originariamente impugnati.