Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 73 depositata il 28 febbraio 2024
In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli avvisi di accertamento in epigrafe , l’AdE contestava alla Società A. G. la contabilizzazione e l’utilizzo, nell’anno d’imposta 2015, di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Srls P., società sottoposta a verifica fiscale, per complessivi €.71.442,00, oltre IVA di €.7.144,30.
Emergevano, inoltre, maggiori ricavi per operazioni finanziarie non giustificate pari a complessivi €.54.000,00, Iva corrispondente €.11.880,00. Conclusivamente si rideterminava il maggior reddito a carico della Società A. G. in €.13.500,00, da ritenersi imponibile ai fini Irpef anche in capo ai soci D. G. S. e R. G.
Proponeva ricorso l’intimata Società, nonché il Di G., eccependo una presunta carenza di prove, la pretesa infondatezza nel merito e l’asserita illegittimità dell’avviso impugnato.
La CTP rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano appello.
L’AdE si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, nel corso dell’udienza odierna, l’appellante ha prodotto copia della sentenza emessa in data 15.12.2023 da questa CTR nei confronti di R. G., e cioè l’altro socio della soc. A. G. oltre al Di G. attuale ricorrente, con la quale l’appello del predetto veniva rigettato con condanna alle spese.
Orbene va evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza della S.C. (per tutte Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018) in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’ art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 , pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo.
Nel caso di specie i procedimenti di recupero a carico della società contribuente e dei suoi soci non venivano mai riuniti e, per di più, la garanzia del simultaneus processum nei loro confronti – sì da assicurare, quantomeno, che le posizioni predette fossero giudicate dallo stesso Collegio – non veniva rispettato : dai verbali di causa emerge, infatti, che il procedimento a carico del socio R. non veniva fissato innnanzi alla Commissione che oggi giudica la posizione della Società e del socio Di G. ma veniva incardinato innanzi ad altra Sezione di questa CTR, in composizione personale differente dalla prima, ed in data diversa .
Di conseguenza va dichiarata la nullità della sentenza n.265/1/2022 emessa in primo grado dalla CTP di Potenza , cui vanno restituiti gli atti.
PQM
La Commissione dichiara la nullità della sentenza n.265/1/2022 emessa in primo grado dalla CTP di Potenza, cui vanno restituiti gli atti