Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 2, sentenza n. 49 depositata il 7 marzo 2023
Cessione ramo d’azienda – Oggetto del contratto – Regime IVA.
Massima:
Configurandosi l’oggetto del contratto, al di là del nomen iuris dato dalle parti, come cessione di ramo d’azienda, avente ad oggetto esclusivamente apparecchiature di trasmissione, funzionali all’ esercizio dell’ attività radiofonica, in applicazione del principio espresso dalla corte di legittimità con l’ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio e considerato che la cessione avvenne il 20.11.2008 prima del 28.12.2011, la parte ha diritto al rimborso, optando per l’ applicazione dell’ Iva in luogo della tassa di registro.
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Radio D. S. spa ” con atto in data 25.02.2022 depositava ricorso per riassunzione conseguente a ordinanza n.21838/2021 pronunziata dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, depositata il 30/0712021 , con la quale, accogliendosi il ricorso proposto dalla contribuente, veniva cassata la decisione 116/01/2021, pronunziata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, depositata in data 14.02.14, rinviando alla CTR di Basilicata, in diversa composizione. La vertenza traeva origine dal ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rigetto formatosi sulla richiesta dell’ imposta versata per la registrazione del contratto di cessione di ramo d’ azienda dal momento che il trasferimento non aveva avuto ad oggetto cessione di ramo d’ azienda ma bensi il bene materiale individuabile nello impianto. Con tale atto la contribuente che eccepiva errata applicazione della disciplina di cui al TU Imposte di Registro avuto riguardo alla disciplina vincolistica del trasferimento delle frequenze che preclude la qualificazione dei beni come “ramo d’ azienda”. Chiedeva la restituzione delle imposte versate. La CTP di Potenza, sez. III, con sentenza n. 104/03/11, depositata in data 10/05/2011 rigettava il ricorso, compensando le spese, sul presupposto che come le stesse parti avevano dichiarato nell’ atto, definendolo cessione di ramo d’ azienda, avevano trasferito un complesso organico di beni dotato di potenzialità produttiva. Avverso tale decisione aveva proposto appello la contribuente che riproponeva le medesime eccezioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio per nuovo esame in quando un esame della vicenda avrebbe reso del tutto evidente che la socieià aveva dato luogo a semplici cessioni di impianti, con annesse frequenze radiofoniche e che tali cessioni avevano fatto emergere materia imponibile ai fini Iva rimanendo estranee alle dinamiche applicative dell’ imposta di registro. Eccepiva, inoltre, che il “nomen iuris” attribuito al negozio non sarebbe stato vincolante per il giudice dovendosi individuare I’ oggetto del contratto in base all’ effettiva volontà delle parti desumibile dal contesto del contratto stesso, Chiedeva la restituzione delle imposte versate. La CTR, sez. I con sentenza n. 116/1/2014 depositata in data 14.02.14 rigettava l’appello compensando le spese La contribuente proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’ art.20, DPR 131/86, in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3, cpc, per avere erroneamente ritenuto che il trasferimento di impianti radiofonici e connesse frequenze costituisse cessione di ramo d’ azienda anziché cessione di beni aziendali; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 cc e 38, DPR 131/86, in relazione all’ art. 360, co. I, n. 3, cpc, per avere erroneamente ritenuto che la cessione delle frequenze comporti I’ ammissione della conclusione di un contratto affetto da nullità in quanto contra $’legem” o in “fraudem legis” con la conseguente intangibilità del prelievo fiscale omettendo di considerare che gli impianti radiofonici e connesse frequenze sono stati validamente trasferiti con esclusione della concessione amministrative di emittenza radiofonica. La Corte di Cassazione, come detto in premessa, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente rinviando per nuovo esame alla CTR di Basilicata ritenendo che: ” 1. Il primo motivo (pur con le precisazioni svolte in appresso) è fondato, derivandone l’ assorbimento dei restanti motivi, Omissis i.6 Nella specie, a ben vedere, le parti hanno espressamente denominato il contratto in termini di “cessione di ramo d’ azienda , per cui ne è conseguita la liquidazione dell ‘ imposta di registro iñ misura proporzionale sull ‘ ammontare del corrispettivo convenuto. Tuttavia tale circostanza non esclude la ricorrenza del presupposto per I applicazione dell art. 27, comma 7-bis, de/ D.L.vo 31 luglio 2005 n. 117 (quale introdotto dall’ art. 40, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in vigore dal 28 dicembre 2011) in relazione alle stipulazioni risalenti ad epoca anteriore al 28 dicembre 2011. Per queste ipotesi, infatti, se è vero che la preclusione all ‘ esercizio del potere dl'”rettifica” non consente all’ amministrazione finanziaria di riqualificare la “cessione di impianti radiofonici” alla stregua di “cessioni di azienda o ramo aziendale, allorquando l’ oggetto del trasferimento sia costituito, in realtà dai soli impianti radiofonici (ancorché con I’ annesso uso di frequenze), Invero, il riferimento onnicomprensivo della norma richiamata agli (‘atti relativi a trasferimenti di impianti e di rami d’ azienda posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore ” in considerazione della pregressa incertezza nella reciproca delimitazione delle distinte figure in relazione alla peculiarità dell’ oggetto, lascia presupporre un ‘ equiparazione indiscriminata delle fattispecie anteriore al limite del 28 dicembre 2011 sul piano del trattamento fiscale attraverso il comune assoggettamento ad I.V.A., che postula l’assoluta irrilevanza del nome iuris adoperato dai contraenti “cessione di impianti” o cessione di ramo aziendale con l’evidente finalità di prevenire l’insorgenza o interrompere la perduranza di un eventuale contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria. Del resto, anche l’amministrazione finanziaria ha mostrato consapevolezza dell’ intento legislativo di assicurare la salvezza ai fini fiscali dei “comportamenti pregressi adottati dagli operatori del settore ” , in modo che l’ improprietà lessicale nella definizione delle vicende negoziali non influisca sull applicazione del trattamento tributario. Omissis ? ? .
1.8 Per cui, nella specie, nulla osta a che il contribuente esiga l’ applicazione del trattamento tributario più favorevole in sede di istanza di rimborso, non essendo preclusivo il riferimento normativo alla non rettificabilità ai fini fiscali degli atti pregressi, che il legislatore ha voluto comunque sottrarre all ‘ applicazione del trattamento tributario più oneroso, anche se già percepito dall ‘ amministrazione finanziaria.
1.9 Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto malgoverno del principio enunciato con l’ apodittica affermazione che agli atti stipulati prima del 28 dicembre 2011 con riguardo alla cessione di impianti radiofonici non possono essere oggetto di rettifica a danno dei soggetti passivi dell’ imposta di registro, mentre, a fortiori, gli atti ab origine sottoposti ad imposta di registro non possono essere tassati ad Iva con il conseguente diritto al rimborso dell’ imposta di registro già scontata “. Laddove, invece, la ratio della norma sopravvenuta in corso di causa era univoca, almeno per le implicazioni concernenti il passato, nel senso che la tassazione dei contratti aventi ad oggetto la cessione di impianti radiofonici dovesse prescindere dalla qualificazione delle parti e dall ‘ estensione all’ uso delle frequenze.
1.10 Per cui, tenendo conti (secondo le risultanze contrattuali) che i beni erano: “le apparecchiature tecniche che compongono gli impianti; tutti i diritti connessi all ‘ uso ed al pre uso delle frequenze radiofoniche dalle postazioni e nelle relative aree di servizio; tutti i diritti e gli interessi legittimi derivanti dalla titolarità della concessione ministeriale esclusivamente in relazione agli impianti del ramo aziendale compravenduto ” , il giudice di merito ha omesso di valutare, prescindendo dal nomen iuris, se la cessione avesse ad oggetto apparecchiature di trasmissione funzionali all’ esercizio dell’ attività radiofonica, non anche al complessivo esercizio aziendale nel cui ambito fossero in ipotesi inglobate per lo svolgimento dell ‘ attività imprenditoriale della emittente (posto che la stessa disciplina speciale di settore – già vigente al momento della stipulazione del contratto in questione – ammetteva la possibile coesistenza di trasferimenti aventi alternativamente ad oggetto non soltanto “rami aziendali » , ma anche “impianti singolarmente considerati: art. 23, comma 3, della legge 3 maggio 2014 n. 112 e 27 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 117).
2. Pertanto, apprezzandosi la fondatezza del primo motivo e l ‘ assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma il 15 dicembre 2020 ” A seguito di tale pronuncia il contribuente, come detto in premessa, depositava atto di riassunzione. Con l’atto di riassunzione ricostruito il percorso storico fattuale della vicenda, si riportava a tutto quanto dedotto nei precedenti giudizi e rappresentava che il principio dettato dalla Corte di legittimità doveva trovare applicazione nel caso di specie in quanto la cessione aveva riguardato esclusivamente l’impianto di radiodiffusione e gli impianti integrativi cui era collegato l’uso delle frequenze. Chiede che in accoglimento dell’ appello sia disposta la restituzione di quanto versato a titolo d’ imposta di registro e trattazione in pubblica udienza. Si costituisce in giudizio l’Agenzia mediante deposito di controdeduzioni con le quali riportandosi a quanto esposto nei gradi di giudizio già celebrati insiste per la conferma della decisione di primo grado All’odierna udienza, constatata la regolarità delle notifiche degli avvisi di trattazione, udite le conclusioni delle parti presenti, come da separato verbale, la causa veniva decisa.
DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
ln applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, nella ordinanza con la quale veniva cassata con rinvio la sentenza pronunziata dalla CTR di Basilicata, secondo la quale l’ art. 27, co. 7, D.Lgs 177/2005 consente alle parti, per le stipule di epoca anteriore al 28.12.2011 di optare per l’ applicazione dell’ Iva in luogo della tassa di registro a prescindere dalla qualificazione del contratto allorché oggetto del trasferimento siano i soli impianti radiofonici pur con uso di frequenze. Dunque ai fini della presente controversia si tratta di stabilire quali siano stati i beni trasferiti ovvero se sia trattato di cessioni di impianti di radiodiffusione, beni strumentali, o di un complesso di beni tale da potersi configurare come “ramo d’ azienda” discendendo dalla detta qualificazione il diverso trattamento fiscale e conseguentemente il diritto al rimborso o meno di quanto richiesto dalla contribuente. Orbene dall’attenta lettura del contratto si evince con chiarezza che lo stesso abbia avuto ad oggetto esclusivamente gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenze. Leggesi, infatti nelle premesse del contratto (pag. 2, punto c) “la societàä Radio D. S. spa? …intende acquistare..non per esercitare seconda impresa di radiodiffusione bensì per integrare la copertura radio elettrica della propria azienda” ed ancora, dall’ esame degli allegati (E e I), si evince che ad essere trasferiti siano stati solo gli impianti di radio diffusione con le relative frequenze. Risulta, dunque, che nel trasferimento sono stati esclusi tutti gli altri fattori caratterizzanti un’ impresa operante nel settore di radio diffusione (personale, contratti d’ impresa, rapporti giuridici ecc.) idonei a configurare un’ emittente radiofonica in grado di produrre autonomamente trasmissione e ciò in quanto le antenne, rectius gli impianti di radiodiffusione, sono strumenti che si limitano a diffondere trasmissioni da altri prodotte prive di una loro autonoma capacità produttiva. Ne discende che, configurandosi l’oggetto del contratto, dunque, al di là del nomen iuris dato dalle parti, come cessione avente ad oggetto esclusivamente apparecchiature di trasmissione funzionali all’ esercizio dell’ attività radiofonica in quanto, si ripete, la cessione ha riguardato solo l’ impianto di radio diffusione e gli annessi funzionali all’uso delle frequenze, in applicazione del principio espresso dalla corte di legittimità con la ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio e considerato che la cessione avvenne il 20.11.2008 prima del 28.12.2011, la parte aveva diritto al rimborso. La particolarità della questione in uno con il comportamento processuale delle parti e con gli interventi legislativi in materia ed ancora con l’evolversi della giurisprudenza consente, in deroga al principio di soccombenza, la compensazione delle spese per entrambe i gradi di giudizio (legittimità e merito)
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando in sede di rinvio della Cassazione accoglie l’appello proposto dalla contribuente disponendo per la restituzione delle somme versate a titolo d’ imposta di registro. Spese compensate per entrambe i gradi di giudizio
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