Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 2, sentenza n. 49 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” – sottoposta alla tassa di registro – quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza