Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 3, sentenza n. 3352 depositata il 3 novembre 2022
Accertamento – Sanzioni – Irrogazione – A carico del professionista – Presupposti
Massima:
L’inserimento in dichiarazione di dati non veritieri, finalizzati all’abbattimento del reddito imponibile configura il concorso del professionista nella condotta illecita del cliente, integrando quanto meno il requisito soggettivo della colpa professionale e consentendo di ritenere accertata la capacità di favorire la violazione della norma tributaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso in appello depositato il 5/10/2021, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cosenza, Ufficio legale, ha proposto appello avverso la sentenza n.1723/2021 del 16/3/20121, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, la quale ha accolto il ricorso presentato dalla sig. S.A. avverso l’atto di contestazione n. TD3CO0203072, rappresentando come le violazioni accertate a carico della società “C.I.S. TRASPORTI SNC” rientravano in un filone di comportamenti illeciti posti in essere da più contribuenti tutti assistiti dal commercialista S.A..
Secondo parte appellante il professionista, con le proprie competenze tecniche, avrebbe coadiuvato la società “C.I.S. TRASPORTI SNC” (e tanti altri contribuenti suoi assistiti) nel compimento delle violazioni tributarie, consentendole, mediante l’indicazione di dati non corretti, di non pagare imposte (o di pagarle in modo inferiore al dovuto) e/o di conseguire crediti d’imposta non spettanti, per come specificato nell’Avviso di accertamento sopra illustrato. Lamenta l’appellante come la sentenza della C.T.P. si fondi su una serie di considerazioni relative alle violazioni tributarie poste in essere dalla suddetta s.n.c. fuorviate ed errate; chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese.
Nessuno si è costituto in giudizio per il contribuente, vittorioso in primo grado.
All’udienza del 12/9/2022 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, per quanto di ragione, appare meritevole di accoglimento.
Come ribadito dall’appellante l’avviso di accertamento a carico del S.A., consulente fiscale della società “C. I.S. TRASPORTI SNC”, è stato emesso in applicazione delle disposizioni di cui all’art.9 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n.472 sicché egli avrebbe partecipato consapevolmente in violazioni tributarie proprie della s.n.c. L’Ufficio, nell’espletamento della propria attività istituzionale di controllo, avrebbe riscontrato una serie di anomalie sulla posizione fiscale di diversi soggetti, procedendo in conseguenza a controlli incrociati dai quali, in sintesi, emergeva che un cospicuo numero di imprenditori o di lavoratori autonomi aveva commesso violazioni fiscali tali da elidere totalmente o abbattere grandemente le imposte dovute (e/o di creare crediti inesistenti) e tutti costoro erano assistiti dall’odierno appellato, quale consulente fiscale e tributario. Tutti i contribuenti la cui posizione era stata oggetto del suddetto controllo avevano come consulente tributario il S.A., il quale risultava altresì come soggetto che aveva trasmesso le relative dichiarazioni fiscali.
Al riguardo rileva la Commissione che, pur essendo richiamata dall’ufficio accertatore la mera qualità del S.A. di “intermediario” della presentazione, per via telematica, della dichiarazione modello Unico, Iva ed Irap, non risulta contestato dal professionista l’assunzione dell’incarico professionale, per conto del cliente, della predisposizione delle dichiarazioni, così come, del resto, emerso dalla dichiarazione resa dal contribuente accertato, riportata pedissequamente nell’atto di contestazione.
Trattandosi dell’inserimento in dichiarazione di dati non veritieri finalizzati all’abbattimento del reddito di imponibile, sussiste, indubbiamente, attesa la specifica attività professionale svolta dal S.A., anche il requisito soggettivo della condotta concorsuale costituito, quanto meno, dalla colpa del commercialista. Gli elementi su indicati, quindi, consentono di ritenere accertata la capacità di favorire la violazione della norma tributaria e di configurare il concorso del professionista nella condotta illegittima attribuita al cliente a prescindere dalle ulteriori considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento di contestazione, aventi carattere rafforzativo, relative alla pluralità ed organicità del fenomeno criminoso, in riferimento agli ulteriori accertamenti, di identico contenuto, condotti nei confronti di altri clienti dello studio del S.A..
L’assenza, nell’atto di contestazione impugnato, di specifici riferimenti oggettivi e soggettivi, non consente, infatti, di poter ritenere sufficientemente circostanziati tali comportamenti ai fini della prova della condotta concorsuale del S.A. la quale, tuttavia, risulta comprovata dalla circostanza che il professionista ha assistito il cliente nella compilazione della dichiarazione consentendo l’indicazione di dati non veritieri emergenti dall’avviso di accertamento che è stato allegato all’atto di contestazione. Ne consegue, pertanto, la corretta configurabilità del concorso del S.A. nella realizzazione delle condotte illegittime attribuite al proprio cliente e la conseguente necessità di riformare le statuizioni della sentenza di primo grado che appaiono errate.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, al minimo, sulla base del valore dichiarato dall’appellante e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotte del 20% quanto all’Agenzia delle entrate, in applicazione dell’art.15, comma 2-sexies del D. Lgs. n.546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Calabria, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara fondata la pretesa tributaria.
Liquida le spese e competenze di giudizio, in favore dell’Agenzia delle entrate per il primo grado, in euro 3.774,40, oltre spese generali (15% sul compenso totale) per euro 566,16 e, per il secondo grado, in euro 4.037,60, oltre spese generali (15% sul compenso totale) per euro 605,64.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.
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