Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1027 depositata l’ 8 aprile 2024

Nelle controversie tributarie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l’oggetto del giudizio investa l’esistenza o la fondatezza del credito controverso. La chiamata dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’Agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice, secondo il meccanismo previsto dall’art. 106 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I M proponeva appello avverso la sentenza n. 67/2023, pubblicata il 23 gennaio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone rigettava il ricorso presentato per l’annullamento di un atto con cui gli veniva intimato il pagamento di poste azionate con alcune cartelle in precedenza annullate da quella stessa Commissione e con altre non notificate e per tributi prescritti.

Criticava la decisione per avere i primi giudici erroneamente valutato le prove.

L’agenzia delle entrate riscossione contrastava le deduzioni e domande dell’appellante e produceva a corredo delle controdeduzioni ulteriore documentazione relativa alla notifica delle cartelle.

Concludeva rimettendo al giudizio della Corte la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartelle e per il rigetto, per il resto, dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con riferimento alla documentazione acquisita al fascicolo processuale di primo e secondo grado, che legittima o meno l’atto impugnato, si rileva:

A) é affermazione non contraddetta che le sentenze nn. 448/2021, 874/2021 e 875/2021 avevano ad oggetto, rispettivamente : 1a- la cartella n. , la cartella n. , la cartella n. , l’avviso n. , l’avviso ; 2a- la cartella n. ; 3a- le cartelle , la cartella n. , la cartella n. .

Relativamente a tali cartelle e avvisi la pubblicazione delle sentenze di primo grado di annullamento degli stessi aveva privato gli stessi, sia pure non in via definitiva, del supporto di un atto amministrativo legittimante la corrispondente pretesa tributaria, che, quindi, non poteva formare oggetto di alcuna forma di riscossione, ancor prima del loro passaggio in giudicato (certificato dal direttore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone), che fa definitivamente venir meno i titoli per l’esazione;

B) la cartella n. , inviata per posta ordinaria, è stata ricevuta dal contribuente il 29 luglio 2011;

C) la cartella n. è stata consegnata personalmente al contribuente il 10 giugno 2015;

D) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata restituita per compiuta giacenza;

E) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata consegnata a familiare (moglie) ed al contribuente è stata inviata la CAN;

F) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata consegnata a familiare (figlia) ed al contribuente è stata inviata la CAN;

G) la cartella n. ,, in assenza del destinatario è stata consegnata a familiare (figlia) ed al contribuente è stata inviata la CAN;

H) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata restituita per compiuta giacenza;

I) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata restituita per compiuta giacenza;

L) la cartella n. , , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata restituita per compiuta giacenza;

M) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata ricevuta dal destinatario;

N) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata restituita per compiuta giacenza;

O) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata ricevuta nel domicilio del destinatario da persona qualificatasi moglie;

P) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata ricevuta nel domicilio del destinatario da persona qualificatasi moglie;

Q) la cartella n. , in assenza del destinatario è stata depositata presso la casa comunale e dell’adempimento è stato dato avviso al contribuente con raccomandata ar, come risulta dall’elenco delle stesse compilato dall’ufficio accettante; la CAD è stata restituita per compiuta giacenza.

2) Diversamente per la cartella n. , così come per gli avvisi di accertamento , , per gli avvisi d’intimazione e la comunicazione d’iscrizione ipotecaria, prodotti in copia dal concessionario, non vi è prova che si sia perfezionato il relativo procedimento notificatorio.

I sopraddetti titoli, cartella e avvisi di accertamento, non possono, quindi, costituire valido supporto per l’esazione.

3) La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza dei 18 febbraio-18 novembre 2019, n. 29798 , ha così statuito:

“” Questa Corte ha già ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore.

In tal senso è dirimente quanto previsto dall’ art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 , a mente del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite“.

Dunque la chiamata in causa dell’ente creditore deve essere ricondotta all’ art. 106 cod. proc. civ. , secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Pertanto, la chiamata dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice.

Autorizzazione rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione.””.

Tali principi di diritto sono riaffermati da Cass. SS.UU. 8 marzo 2022, n. 7514 , che precisa che solo in materia di riscossione dei crediti previdenziali deve affermarsi che, in forza dell’ art. 24, d.lgs, 26 febbraio 1999 , la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore sicché la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

In suddetta materia (riscossione di crediti previdenziali), l’omessa evocazione in giudizio del concessionario, privo di legittimazione ad causam, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, senza che in soccorso possano venire i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ.

Nella fattispecie, quindi, relativamente alle domande che involgevano il merito della pretesa creditrice, su tempestiva iniziativa dell’agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice, l’ente impositore poteva essere chiamato a partecipare al giudizio.

4) L’eccezione di prescrizione è annoverata tra le eccezioni c.d. in senso stretto: i fatti da cui essa scaturisce, che devono essere allegati dalla parte, sono suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, al quale è, però, inibito ogni intervento officioso, a modifica dell’ubi consistat dell’eccezione medesima.

Resta perciò escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso anche con riferimento al suo decorso.

Per cui egli deve attenersi anche alla decorrenza del termine e al tempo del suo compimento, indicati dalla parte, di modo che anche l’indicazione di un termine errato non può essere modificato con quello previsto dal legislatore, per cui: 4a) l’eccezione deve essere disattesa per le cartelle che risultano notificate, dato che il ricorrente àncora la prescrizione al momento della maturazione del credito, avendo egli eccepito l’omessa notifica delle cartelle-titolo; 4b) deve essere, in ogni caso, disattesa in relazione ai crediti erariali

poiché per essi la prescrizione è decennale e non quinquennale, perché pur pagandosi con scadenza annuale, essi non possono considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi e non già da una causa debendi continuativa.

L’appello va, pertanto, accolto per quanto di ragione.

5.- Nel caso di specie, se è vero che l’inefficacia dell’intimazione per l’avvenuto parziale riconoscimento delle ragioni del contribuente è in parte addebitale all’ente impositore che ne risponde nei rapporti interni con l’agente della riscossione, è altrettanto vero che, in base al principio di causalità, che caratterizza quello della soccombenza, traendo origine la controversia dalla notificazione dell’atto d’intimazione, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso ( Cass. n. 2570, del 31 gennaio 2017 ).

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro accoglie l’appello per quanto di ragione e condanna l’agenzia delle entrate riscossione al pagamento, in favore del procuratore costituito, antistatario, dell’appellante, delle spese di entrambe le fasi del giudizio liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie, cap e iva, se dovuta.