Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1010 depositata il 31 marzo 2023
ICI – Esenzione – Presupposti
Massima:
Sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’A T propone appello contro La M Spa -Concessionario dell’accertamento IMU per il Comune di R per ottenere la riforma della sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza sez. 03 n. 1044 del 18/02/2022, nell’ambito del procedimento R.G. 3659/2019. In primo grado sono state eccepite le seguenti determinazioni:
1. L’accertato IMU evidenzia una grandissima disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, in merito all’applicazione agli alloggi ex lacp della fattispecie di esonero dall’ IMU prevista per gli alloggi sociali.
2. I provvedimenti IMU si ritengono emessi in violazione del D.L 102 / 2013 (convertito in L. n. 124/ 2013) e dell’articolo 1-comma 707 – L n. 147/ 2013 atteso che tale normativa, modificando l’articolo 13 del D. L. n. 201/ 2011 (convertito in L n. 214/2011) avrebbe disposto, a decorrere dall’ 01/01/2014, l’esenzione dall’ imposta per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati classati A/ 1, A/8 e A/9), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale
3. L’alloggio di ERP, si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale pubblica – sociale, costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie e che di conseguenza è alloggio sociale “.
4. Il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, ha riconosciuto espressamente l’assimilazione ai fini IMU degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.2008, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato
5. L’ IMU, sugli alloggi A va contro quello che è il disposto del Titolo Quinto-art. 117 2° comma lettera m) della Costituzione Italiana
6. l’A è un ente pubblico non economico, avente la funzione tanto di costruire, quanto di destinare “alloggi ERP” (edilizia residenziale pubblica) – che sono a tutti gli effetti “alloggi c.d. sociali”
Motivi dell’appello:
1. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, adducendo, non oltre che trattasi di questioni complesse,
2. Illegittimità dell’IMU sugli alloggi A riconosciuta dal Mef- Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, che espressamente assimilava ai fini IMU gli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia.
1. Illegittimità dell’imposizione IMU sugli alloggi A per disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, in merito all’applicazione agli alloggi ex lacp della fattispecie di esonero dall’ IMU prevista per gli alloggi sociali, art. 3 C.I. “la legge è uguale per tutti” che vuol dire “regole uguali per tutti a parità di condizioni”.
2. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia. 2.1. Legittimità Costituzionale per violazione dell’art. 3 e 53 della Costituzione
3. C-2. Illegittimità dell’ IMU sugli alloggi A I ex I
4. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’errore in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia.
5. Origine sociale degli immobili di ERP in base al requisito oggettivo, della destinazione del bene, così come per l’ICI, art. 1 d.l. 93/2008
La M s.p.a. , concessionaria dell’accertamento IMU per conto del comune di R si costituisce e contesta i motivi di appello proposti chiedendo il rigetto dell’appello.
SI costituisce altresì il Comune di R e contesta i motivi di appello proposti chiedendo il rigetto dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l’appello infondato.
Al riguardo la Corte ritiene di aderire e dare seguito all’orientamento della Corte di legittimità formatosi sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20135 del 25/07/2019) che esclude la applicabilità dell’esenzione. Infatti tale esenzione riguarda” gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.“.
Nel merito la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 707 sancisce: “All’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: … L’imposta municipale propria non si applica, altresì: … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008” La Corte di Cassazione , con sentenza n° 20135/2019, ha posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata imposta” (così anche la CTR Lombardia sentenza n. 2828/2022)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.
Alla luce dei richiamati arresti giurisprudenziali e interpretativi non resta che respingere l’appello presentato dall’Ufficio. La motivazione della decisione che precede, assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure. Considerata la natura della controversia e l’incertezza nell’interpretazione normativa, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’appello e compensa le spese del presente grado del giudizio.
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