Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1506 depositata il 23 maggio 2023
IVA – Dichiarazione annuale – Omissione – Accertamento induttivo
Massima:
L’art. 55 del D.P.R. 633/72 stabilisce che, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale IVA, l’Ufficio è legittimato ad emettere avviso di accertamento determinando induttivamente l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, computando in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto dall’A S D proposto per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. – anno di imposta 2014, con il quale l’Ufficio, asserendo la natura commerciale dell’attività svolta, inquadrava l’associazione tra i soggetti commerciali, con conseguente decadenza dal regime di cui alla legge n. 398/1991 e determinazione delle basi imponibili secondo i regimi contabili per le imprese.
2. L’Associazione ha proposto appello.
5. L’Agenzia si è costituita e ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato.
L’appellante reitera le medesime argomentazioni proposte con il ricorso, affrontate e risolte dalla CTP in maniera corretta, con motivazione condivisa da questo giudice di appello e che deve intendersi qui integralmente richiamata.
1.1. Il giudizio può essere risolto facendo ricorso al c.d. principio della ragione più liquida; in tal senso risulta determinante la questione relativa alla natura commerciale o meno dell’attività dilettantistica, che marginalizza l’evidenziata questione che risulta ininfluente a tal fine.
A tale riguardo sarà sufficiente rilevare come detta documentazione sia stata prodotta tardivamente, così legittimando la verifica ispettiva.
1.2. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 148 del tuir ed errata ricostruzione dei ricavi per illegittima applicazione dell’iva, si deve segnalare che è stata riscontrata la presenza di un “tariffario piscina comunale”, dal quale si evince che i prezzi variano a seconda delle discipline praticate ed emerge l’esistenza di una “scontistica” tipica delle attività commerciali, a dispetto di quanto prevede il carattere associativo dell’ente con accesso dei soci, con pari diritti alle attività istituzionali. Una simile e decisiva circostanza, peraltro pacifica ed incontestata, prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile, caso per caso, secondo il tipo di prestazione e corso richiesto, con carattere di sistematicità ed organizzazione permanente, dotata di locali adeguati, apparecchiature e personale. Altro aspetto rilevato è rappresentato dalle quote sociali. Tali quote assumono valenza commerciale quando sono versate in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall’associazione, costituendo in tale ipotesi il sostanziale corrispettivo dovuto in base a un rapporto sinallagmatico che si instaura tra soci ed ente. Per non rientrare nell’ambito della commercialità, le quote associative non devono, quindi, essere versate al fine di ottenere prestazioni supplementari. Nel caso di specie però, giova precisare che la presenza di un tariffario, vale a dire di un documento che prevede prezzi diversi in ragione dei servizi offerti, è prova inconfutabile di una logica commerciale che ispira e indirizza i rapporti tra il sodalizio e i suoi associati e non di una logica di promozione sportiva.
L’Associazione appellante ha altresì dedotto che sono decommercializzate le attività effettuate a favore di soggetti privi della qualifica di associati a condizione che siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, vale a dire tesserati dalla Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione sportiva, dell’Ente di promozione o della disciplina Valga quanto già esposto dal giudice di primo grado.
1.3. Quanto all’IVA e alla relativa detrazione, non risulta che l’A S D abbia presentato per l’anno d’imposta 2014 la dichiarazione annuale Iva per cui, nel caso in questione, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 55 del D.P.R. 633/72, rubricato “Accertamento induttivo”, il quale stabilisce che, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale, l’Ufficio è legittimato ad emettere avviso di accertamento determinando induttivamente l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, e a computare in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni.
Versamenti che nel caso in esame -come già detto- non risultano effettuati.
Si richiama quanto esposto dal giudice di primo grado.
1.4. L’appello va, dunque, rigettato. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte appellata, che liquida in euro 3.600,00, oltre accessori come per legge.
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