Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 5, sentenza n. 1882 depositata il 9 luglio 2024
Nel giudizio tributario, è inammissibile la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione dell’atto impositivo contenuto nella memoria ex art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso è rigidamente limitato a quanto dedotto con il ricorso introduttivo. I motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6321/5/2019, pronunciata il 28/6/2019 e depositata il 21/10/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria sezione 5°, decideva il ricorso n. 2426/2017 depositato il 30/5/2017 proposto dal sig. M. A., rappresentato e difeso dall’avvocato Pier A. P., dall’avv. M. P. e dall’avv. E. P., contro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l’annullamento dell’avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni n. TD7010903095/2016, notificato il 6/12/2016, con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 224.317,61 a seguito della contestazione della produzione dichiarata in € 77.580,00 e della rideterminazione in € 96.575,00 con la conseguente richiesta di pagamento di maggiore IRPEF, di maggiore addizionale regionale e comunale, di maggiore IRAP e maggiore IVA.
Il ricorrente, commerciante di automobili usate, eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato anche se riconosceva che non sempre vi era coincidenza di data tra l’emissione della fattura e il passaggio di proprietà e la trascrizione al PRA, ma che tutti i veicoli riportati nell’elenco allegato all’accertamento impugnato e venduti dal M. nell’anno 2011 erano stati regolarmente fatturati.
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni a firma del Direttore Provinciale Claudia Cimino depositate il 3/8/2017.
Il sig. M. A., sempre rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Pezzani, depositava memorie illustrative in data 6/6/2019 con le quali prendeva posizione sul contestato mancato deposito della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, deduceva l’illegittimità dell’avviso di accertamento basato su presunzioni semplici in contrasto con le risultanze documentali ufficiali e depositava la documentazione comprovante l’avvenuta fatturazione della vendita degli autoveicoli inseriti nell’elenco in calce all’avviso di accertamento impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00.
A giudizio della C.T.P. nella fase precontenziosa l’ente impositore aveva invitato il contribuente produrre varia documentazione specificamente individuata, tuttavia il contribuente era rimasto inerte, come rilevabile dal verbale di contradditorio del 5/4/2017, documentazione che, prodotta nella fase contenziosa, non poteva essere presa in considerazione per gli effetti degli artt. 32, 4° e 5° comma D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. M. A., rappresentato e difeso dall’avvocato P. A. P. e dall’avv. M. P., con atto notificato il giorno 26/5/2020 e depositato il 25/6/2020.
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria si è costituita nel giudizio di appello con Controdeduzioni a firma del Capo Ufficio Ernesto Carbone su delega del Direttore Provinciale, depositate il 14/7/2020.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è inammissibile e infondato e va rigettato.
L’eccezione di illegittimità del capo della sentenza inerente il presunto mancato deposito della documentazione richiesta da parte dell’agenzia delle entrate in sede precontenziosa è infondato.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto copia dell’invito, notificato al contribuente il 23/9/2016, a produrre il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture ricevute, il registro delle fatture emesse, le fatture di acquisto, le fatture di vendita, il registro cespiti ammortizzabili, ed ogni altro libro, registro o documento rilevante ai fii del controllo, rimasto inevaso.
L’invito conteneva l’espressa indicazione che in mancanza di produzione della documentazione richiesta essa sarebbe stata inutilizzabile nelle successive fasi amministrativa e contenziosa.
Inoltre risulta dal verbale di contradditorio, di esito negativo dell’istanza di accertamento con adesione sottoscritto il 5/4/2017, che non era stata prodotta alcuna documentazione al fine di confutare l’avviso di accertamento.
Nella fattispecie deve quindi trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33573 del 15 novembre 2022 secondo il quale l’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa sussiste quando l’Amministrazione finanziaria abbia richiesto puntualmente al contribuente i documenti, il cui mancato invio equivale a rifiuto.
L’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento basato su presunzioni semplici in contrasto con le risultanze documentali ufficiali, non contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, è stata tardivamente prodotta con le memorie illustrative depositate nel giudizio di primo grado in data 6/6/2019.
Al riguardo deve trovare applicazione alla fattispecie il principio secondo il quale «Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento … in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019).
Peraltro “il comma 2 dell’art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di “motivi aggiunti” solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti …entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito»
Nella fattispecie le memorie illustrative del contribuente erano state depositate ben oltre i 60 giorni dal deposito delle controdeduzioni e dei documenti da parte dell’Ufficio, esse erano dunque tardive, né il ricorrente aveva giustificato in alcun modo il ritardo nel deposito delle memorie illustrative.
L’eccezione di regolare e completa compilazione dei quadri VA VE VF VL VT VR del modello unico in relazione al presunto mancato deposito della documentazione richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate è motivo nuovo, proposto per la prima volta in grado di appello, quindi inammissibile.
L’atto di appello va dunque rigettato con conferma della sentenza appellata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 4.000,00.