Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata, sentenza n. 2889 depositata il 31 ottobre 2024

La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Dogane propone appello avverso la sentenza n 2990/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Gradi di Reggio Calabria, Sez. 9, in data 11/11/2022 e depositata in cancelleria in data 07/06/2023 che ha accolto il ricorso del contribuente C. N. destinatario dell’avviso di accertamento n. (—-) , emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, SOT di , ,recante protocollo n. (——) del (——) e notificato in data 14/12/2020, a seguito di accertamento tributario – scaturente da un controllo effettuato in data 05/11/2015 dalla Guardia di Finanza, Tenenza di P.

In particolare l’Agenzia riferiva che erroneamente i giudici di primo grado avevano annullato l’avviso d’accertamento fondando la loro decisione sulla base della sentenza penale di assoluzione, pronunciata all’esito del relativo procedimento penale aperto in capo al sig. C. N .

Rappresentava l’appellante che vige il principio del doppio binario di giurisdizione, e che se pure il sig. C N è stato ritenuto esente da responsabilità in quella sede, la presenza, presso l’esercizio commerciale di cui lo stesso è titolare e legale rappresentante pro tempore, di un apparecchio illegittimo ope legis, ha comportato la sottrazione d’imposta nei confronti dell’Erario, con conseguente accertamento della base imponibile evasa con le modalità e nei termini esplicitamente ed inequivocabilmente prescritti e, dunque, in applicazione delle norme che ne dettano regole, procedure e modalità.

Secondo la deduzione dell’appellante avendo accertato la presenza di apparecchi Totem i giudici di primo grado avrebbero dovuto ritenere l’operato dell’Agenzia legittimo.

Si costituiva C N contestando la ricostruzione, in particolare rilevando che le apparecchiature non consentivano vincite in denaro ma solo crediti per acquisti futuri; chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. Formulava appello incidentale per quanto concerne le spese del giudizio.

All’udienza del 12/9/2024 la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Ed invero il giudice di primo grado ha chiarito che la sentenza penale richiamata – e prodotta in copia dal ricorrente – recita testualmente ” Manca in atti la prova che il totem oggetto di sequestro costituisca gioco d’azzardo, e debba pertanto essere collegato alla rete telematica dell’A.A.M.S. L’imputato ha noleggiato una macchina che consente di effettuare, tramite connessione internet, delle ricariche telefoniche ed acquisti online, partecipando ad una area giochi in cui le vincite consistono esclusivamente in credi per acquisti. Si tratta di un apparecchio destinato a commercio elettronico con giochi promozionali, del tutto lecito ed escluso dal divieto di cui all’art. 4 comma 4 della L. n. 401/1989, nonché da quella disposizione di cui all’art. 718 c. p., riferibile solo ai videopoker. L’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza sul totem non ha portato alla verifica della effettiva possibilità di effettuare scommesse, o altri giochi d’azzardo, per cui l’astratta possibilità di navigare tramite il terminale e collegarsi a siti che propongono giochi d’azzardo non è sufficiente per dimostrare la sussistenza del reato contestato al sig. C al capo A della rubrica. Si deve pertanto assolvere l’imputato dal reato a lui contestato al capo A perchè il fatto non sussiste”.

Inoltre come evidenziato dai giudici di prime cure dall’esame del teste Maresciallo F nell’ambito del procedimento penale risulta evidente che i militari non hanno accertato la possibilità che il Totem potesse collegarsi ad internet, non hanno provato a giocare ai giochi che gli stessi hanno detto aver visto apparire sullo schermo, non hanno provato a fingersi avventori inserendo del denaro per verificare la funzionalità dell’apparecchi e non hanno verificato se si potessero raggiungere siti internet.

Sulla questione dell’interferenza tra sentenze penali e giudizi tributari è intervenuto il decreto legislativo n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28-6-2024 ed entrato in vigore il 29-6-2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21-bis, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.”

Tale ius superveniens si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule “di merito” previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso).

Orbene, nel caso di specie, il contribuente è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di P .

Non vi è dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base all’avviso di accertamento impugnato siano gli stessi fatti oggetto dell’imputazione penale dalla quale il contribuente è stato assolto.

Ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del presente giudizio con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono, con la conseguenza che la sentenza impugnata va confermata.

Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione del citato ius superveniens, la causa deve essere decisa nel merito

La portata dirimente, ai fini della decisione della causa, dello ius superveniens consiglia la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria così provvede:

1) rigetta l’appello;

2) compensa le spese di lite.