Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 1, sentenza n. 7961 depositata il 19 dicembre 2022
Le attività di trasporto aventi finalità turistico-ricreative beneficiano del regime di esenzione dall’IVA alla pari delle attività di semplice trasporto dei passeggeri. Tale agevolazione è, infatti, contenuta nel all’art. 36 bis del decreto legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), convertito nella legge n. 91/2022
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’avviso di accertamento n. XXX/2019, notificato in data 16 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, DP II di Napoli, ha accertato maggiore IRES (per euro 9.374,00), IRAP (per euro 2.092,00) e IVA (per euro 82.260,00) per il periodo di imposta 2014, a carico della XXX S.r.l., esercente attività di trasporto passeggeri, attraverso proprie imbarcazioni, dal Porto di Capri, Marina Grande, verso la Grotta Azzurra, ove, poi, a bordo di piccole imbarcazioni a remi, essi passeggeri vengono trasportati, da operatori economici diversi, all’interno della Grotta per visitarne le bellezze. L’avviso scaturiva da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Capri, conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione del 29 maggio 2015, con il quale si contestava alla società, per il periodo di imposta oggetto della presente causa (2014), di non fornire attività di trasporto passeggeri per le vie d’acqua, ma di offrire un servizio avente finalità prettamente turistico-ricreative. Di conseguenza non risultava applicabile il regime di esenzione IVA previsto ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazione di trasporto locale passeggeri per le vie d’acqua. Inoltre, sul piano delle imposte dirette, l’Ufficio accertava maggiori ricavi asseritamente non dichiarati e recuperava a tassazione taluna parte dei costi dedotti dalla società.
In particolare, la contribuente, ritenendo di effettuare operazioni esenti IVA, aveva considerato indetraibile l’IVA afferente a tali operazioni e, di 4 conseguenza, aveva dedotto tale IVA come costo ai fini delle imposte dirette.
Ritenendo l’Ufficio che le operazioni poste in essere non fossero, ai fini IVA, operazioni esenti, ha conseguentemente ritenuto che l’IVA sulle operazioni passive fosse detraibile e, di conseguenza, non deducibile ai fini delle imposte dirette. Inoltre, quanto ai maggiori ricavi, si evidenziava che il riscontro tra i ricavi annotati in contabilità dalla Società ed i dati forniti dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri denotava come a bordo delle imbarcazioni della società fossero saliti un numero di passeggeri superiore a quello emergente dai primi.
Assumeva la contribuente dinanzi al giudice di primo grado di svolgere un servizio di trasporto ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il che giustificava l’esenzione dall’IVA. Nella resistenza dell’Ufficio, la CTP di Napoli con la sentenza n. 7045 del 25 giugno 2021 ha rigettato il ricorso.
Infatti, secondo i giudici di primo grado, emergeva che le prestazioni sono rese attraverso imbarcazioni tipiche autorizzate alle escursioni ricreative intorno all’isola di Capri;
le informazioni pubblicitarie rimandano a servizi turistici di circumnavigazione dell’isola;
le prestazioni vengono erogate ad una platea di soggetti che non necessitano unicamente del trasporto bensì di visitare le bellezze naturali e storiche del luogo;
esse consistono in gite in barca con soste in prossimità delle attrazioni turistiche e rientro al punto di partenza.
Ne deriva che si è al cospetto di un contratto misto, nel quale l’interesse prevalente, che il rapporto è destinato a soddisfare, è quello turistico. Non è, infatti, possibile acquistare il biglietto per la sola tratta di andata o per il solo viaggio di ritorno.
La prestazione è giornaliera e inizia e termina nell’imbarco di Marina Grande con sosta intermedia alla Grotta Azzurra. Non sussistevano, pertanto, i presupposti per l’esenzione invocata, ed alle prestazioni erogate doveva essere applicata l’imposta con aliquota ordinaria pari al 22%. Circa i maggiori ricavi accertati, la sentenza reputava corretto e condivisibile l’operato dell’ufficio, svolto alla luce dei risultati del riscontro analitico effettuato dalla GdF tra i ricavi annotati in contabilità e i dati forniti dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri riguardo il numero dei passeggeri a bordo delle imbarcazioni utilizzate dalla società, prima dell’uscita e/o entrata, da e nel porto di Capri. In merito ai costi ritenuti indeducibili, trattavasi dell’Iva dedotta indebitamente quale costo dal reddito d’impresa, con recupero conseguente all’assoggettamento delle prestazioni erogate all’imposta ordinaria.
L’irrogazione delle sanzioni era giustificata, non sussistendo le condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 14) del d.p.r. n. 633/1972, dedotte in ricorso. Ai fini invocati è necessario che il contribuente provi che le disposizioni siano effettivamente equivoche e che la presunta ambiguità normativa derivi da elementi positivi di confusione” (cfr. Cassazione, sentenze 4031/2012; 22890/2006; 22197/2004 e 14476/2003).
Per questi motivi il ricorso doveva essere rigettato. Avverso tale sentenza propone appello la società e con il primo motivo reitera la tesi circa la natura non mista del contratto di trasporto concluso con i propri utenti, ribadendo come le sue prestazioni si esaurissero nel mero trasbordo dei passeggeri, senza alcun servizio aggiuntivo, il che 6 doveva indurre ad escludere la natura mista del rapporto, e conseguentemente a confermare la legittimità della applicata esenzione.
Il motivo è fondato, sebbene alla luce di ragioni diverse da quelle addotte dalla contribuente, trovando applicazione alla fattispecie lo ius superveniens di cui all’art. 36 bis del decreto legge n. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022, il quale dispone che ” le disposizioni dell’art. 10, primo comma, numero 14) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter) e parte III, numero 127-novies) allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972″.
La espressa qualificazione della norma come di interpretazione autentica ne legittima quindi l’applicazione alla fattispecie in via retroattiva, dovendosi quindi reputare che anche le attività di trasporto avente finalità turistico-ricreative beneficino del regime di esenzione dall’IVA. La descrizione delle prestazioni rese dalla società, quale compiuta nel PVC, poi ripresa nell’avviso e confermata nella sentenza di primo grado, per le quali si annette rilevanza alla circostanza che il trasporto era finalizzato esclusivamente ad assicurare la visita da parte dei passeggeri di bellezze naturalistiche dell’isola di Capri, consente quindi di ritenere che la norma invocata dalla contribuente, quanto al regime di esenzione, sia applicabile anche alla vicenda in esame, il che determina l’illegittimità dell’avviso impugnato quanto al recupero dell’Iva ed alla non deducibilità della stessa ai fini delle imposte dirette.
Resta però non pregiudicata dalla citata novella la diversa questione relativa alla debenza di maggiori imposte dirette, quanto ai maggiori ricavi derivanti da un trasporto di passeggeri in numero superiore a quello emergente dalle scritture contabili della società. La difesa dell’appellante, compendiata nel motivo di cui al punto 3.1 sviluppato alle pagg. 24 e ss. dell’atto di appello, si sostanza nella affermazione secondo cui tale discrasia troverebbe giustificazione nel fatto che taluni titoli di viaggio sarebbero sottoposti ad un corrispettivo inferiore, allorché si tratti di titoli venduti a talune categorie di clienti (come, ad esempio, le agenzie di viaggio).
Si aggiunge poi che la discrepanza tra il numero dei passeggeri, che è alla base dell’accertamento si giustifica per il fatto che talvolta le condizioni meteo non permettono che l’imbarcazione possa uscire dal porto, così che i titoli di viaggio venduti per quelle giornate vengono poi fruiti nei giorni successivi, allorché la navigazione è consentita dalle condizioni meteorologiche. La deduzione però non appare condivisibile, in quanto a fronte del riscontro oggettivo compiuto dall’Ufficio, che sulla base di dati connotati da particolare attendibilità, quali quelli offerti dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, ha verificato la non corrispondenza con il numero dei passeggeri indicati dalla società, quest’ultima si è limitata a richiamare delle prassi commerciali prive però di adeguato riscontro e delle quali non vi è traccia alcuna nella documentazione contabile, pur esaminata in sede di verifica, trattandosi allo stato di mere illazioni, inidonee quindi a 8 confutare la correttezza delle conclusioni dell’Ufficio, quanto all’applicazione dei maggiori ricavi per l’importo di euro 6.209,50.
L’accoglimento del motivo di appello che investe il regime di esenzione dell’IVA, che come detto spetta alla società per effetto della citata norma interpretativa, determina poi il parziale accoglimento del motivo di appello di cui al n. 4 (pag. 27) che contesta la legittimità dell’applicazione delle sanzioni, quanto alle conseguenze in punto di disciplina IVA applicabile, restando invece incensurabile l’applicazione delle medesime quanto ai maggiori ricavi derivanti dall’erronea indicazione del numero dei passeggeri. Avuto riguardo al parziale accoglimento dell’appello, ed al fatto che la soluzione risulta determinata da una norma interpretativa sopravvenuta, si ritiene che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Napoli – sez. 1, così provvede:
– Accoglie in parte l’appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo l’atto impugnato quanto all’esclusione del regime di esenzione dell’IVA per le prestazioni rese dalla società, quanto alla non deducibilità dell’IVA come costo, e quanto alle sanzioni correlate al regime IVA applicabile alla società;
– Compensa le spese del doppio grado.
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