Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 15, sentenza n. 6139 depositata il 16 settembre 2022
Lo spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201, par. 3, seconda proposizione, del Codice Doganale Comunitario. Tale fattispecie si realizza quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla redazione della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.39979/2021 del 26-10-2021(depositata il 14-10-2021) la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza n.66869/45/15 della Commissione Tributaria Regionale Napoli depositata 9-7-2015 -che aveva accolto l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n.12718/1/204 del 31-3-2014, depositata il 19-5-2014 della C.T.P. di Napoli, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dal XXX avverso il provvedimento di irrogazione dele sanzioni indicato in epigrafe.
La Suprema Corte aveva accolto i primi due moti di ricorso dell’ufficio, rilevando quanto segue. “ 2.1. Ai sensi dell’art. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l’iscrizione in· un apposito albo professionale istituito con la L. 22 dicembre 1960, n.1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva L. n. 213 del 2000.
L’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all’autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019).
Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all’importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest’ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma del fatto che l’obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.; cfr. Cass. n.9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013; Cass. n. 6129 del 01/03/2019).
Nella specie è incontroverso che il XXX sia uno spedizioniere doganale in rappresentanza diretta.
2.2.Con la sentenza 16 marzo 2020 n. 7258 questa Corte ha delineato precisamente confini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto.
La Corte, ha chiarito che l’art. 2, 6° comma, della L. n. 213 del 2000, secondo cui “in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo”, deve essere inserito e interpretato nel quadro del diritto unionale, e, in particolare, posto in correlazione con l’art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC secondo cui “Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto . ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”. In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, il rappresentante diretto partecipa in qualche modo della dichiarazione dell’importatore e, quindi, può essere considerato debitore in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.
La Corte ha, dunque, chiarito che lo spedizioniere-rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti, per quanto in questa sede di interesse, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti. La fattispecie in esame deve essere, dunque, ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 201, par. 3, seconda proposizione CDC. In relazione a tale fattispecie la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell’art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell’importatore, non è obbligato, in solido con quest’ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell’accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore, allegando i documenti da quest’ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l’Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata”.
Nella specie la CTR ha invece escluso in radice la responsabilità dello spedizioniere senza accertare se lo stesso conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità; a tanto provvederà il giudice di rinvio. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento della trattazione del terzo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs 472/1997 e dell’art. 11 del Dlgs 471/97 e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. ”. Con atto dell’11-5-2022 L’Agenzia delle Dogane di Napoli aveva riassunto la causa, lamentando che la C.T.R. aveva accolto il gravame del XXX “ sull’esclusione della responsabilità dello spedizioniere doganale per le irregolarità commesse dall’importatore. Di qui, esclusa la responsabilità dello spedizioniere e quindi, l’applicabilità dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, veniva meno, per ineludibile conseguenza, la legittimità della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio ”, profilo censurato dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte. La parte appellata aveva rappresentato, ancora, quanto segue. “ Nel giudizio di merito, invero, l’Ufficio ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la negligenza dello spedizioniere abbia contribuito in modo determinante alla sottofatturazione realizzatasi ai danni dell’Erario. Infatti, il sig. XXX non ha collaborato con l’Autorità Doganale di controllo nel fornire la documentazione, pur richiestagli, inerente elementi fondamentali nella formazione della base imponibile, quali i costi di assicurazione, il nolo e il trasporto e si è reso responsabile, dimostrando in questo scarsa diligenza professionale, dell’errata redazione della dichiarazione doganale. Sul punto appare opportuno evidenziare come taluni elementi, quali i costi di trasporto, il nolo e l’assicurazione, concorrono, in modo rilevante (trattandosi di tratte piuttosto lunghe essendo merce di origine cinese), nella formazione della base imponibile ovvero del valore in dogana delle merci ai sensi dell’art. 29 del CDC; non a caso, siffatti elementi o condizioni di consegna (tecnicamente dette Incoterms – International Commercial Terms) ricevono una specifica e dettagliata disciplina così come, non a caso, per le stesse è previsto uno specifico campo nella dichiarazione doganale (campo 20). Le Incoterms o condizioni di consegna rappresentano delle clausole contrattuali, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, con le quali si intende disciplinare il passaggio di oneri e rischi relativi alla spedizione della merce da un paese all’altro; si ribadisce come le stesse incidano sulla determinazione del valore in dogana determinando la competenza di spese quali nolo, trasporto ed assicurazione della merce (che vanno a formare base imponibile per l’applicazione dei vari diritti doganali).
Nel caso di specie, nella dichiarazione doganale oggetto di giudizio (in All. alle memorie di primo grado), al campo 20 viene specificata la condizione CFR – cost and freight – in base alla quale sono a carico del fornitore le spese relative al nolo, mentre restano a carico dell’acquirente le spese relative all’assicurazione delle merci oggetto di importazione; resta inteso che anche laddove si dichiara una formula CFR le Autorità doganali di controllo hanno facoltà di verificare:
– per quanto riguarda il NOLO: che le spese relative allo stesso siano state effettivamente pagate dal fornitore;
a tal fine venivano richieste informazioni e che venisse esibita la relativa documentazione; sul punto lo spedizioniere non era in grado di esibire nessuna documentazione (seppur richiesta) limitandosi a fornire informazioni del tutto vaghe, per quanto riguarda i costi di ASSICURAZIONE – a carico dell’acquirente – ancora una volta lo spedizioniere mostrava una scarsa diligenza professionale, fornendo chiarimenti del tutto vaghi, limitandosi a dichiarare che, stante il modesto valore della merce importata, non si era provveduto ad assicurarla. Orbene, per entrambi i costi sopra citati – lo si ribadisce, elementi fondamentali nella determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 29 del CDC – il doganalista ha commesso degli errori nella redazione della dichiarazione doganale, palesando, a dispetto della propria esperienza professionale, una scarsa diligenza:
– per quanto riguarda il NOLO (costo a carico del fornitore) lo spedizioniere, dapprima, dichiarava di non essere a conoscenza del relativo importo (spiegazione che chiaramente non poteva considerarsi esaustiva), limitandosi a dichiarare che il costo medio dello stesso si aggirava sui 2.500 USA$; tuttavia, nella dichiarazione doganale oggetto di giudizio, il valore indicato al campo 22 è quello della fattura, sic et simpliciter (non maggiorato, pertanto, di una cifra che si aggira sui 2.500 USA$ relativa al nolo)! Sul punto la responsabilità professionale dello spedizioniere nella errata redazione della dichiarazione doganale risulta palese! Il valore indicato al campo 22 non risulta maggiorato del costo del nolo come avrebbe dovuto; dalla fattura commerciale allegata alla dichiarazione doganale risulta, infatti, evidente come l’importo totale sia dato dalla semplice somma degli importi dei vari colli di indumenti acquistati, non rinvenendosi alcuna clausola dalla quale si evinca che detto valore sia comprensiva di ulteriori spese, quali quelle di nolo.
– Per quanto riguarda i costi di ASSICURAZIONE, risulta assolutamente pretestuosa la spiegazione fornita, per la quale non si sarebbe dato luogo alla stessa, dato lo scarso valore della merce. Detta assicurazione risulta difatti obbligatoria, così come da costante indirizzo degli organi comunitari, tant’è che, in recepimento della interpretazione fornita sul punto dalla Corte dei Conti Europea, veniva emessa la nota datata 12.09.2014, prot. 98072/RU, in base alla quale, quand’anche l’importo dell’assicurazione non risulta quantificabile, va comunque indicato, in via forfettaria, al campo 45 della dichiarazione doganale “Aggiustamento” in un importo pari al 5 x mille del valore indicato in fattura, cosa anche questa non fatta! Alla luce di tutto quanto rappresentato, è evidente come non risulta credibile che uno spedizioniere con esperienza pluriennale non fosse in grado di riconoscere siffatti errori; e risulta del tutto palese che lo stesso, nella fattispecie in esame, abbia dimostrato una scarsa diligenza professionale, contribuendo pertanto alla sottofatturazione realizzatasi ai danni dell’Erario. Infine, si ritiene importante precisare che in altri sette analoghi giudizi, vertenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto i medesimi fatti di quelli oggetto del presente giudizio, la Corte di Cassazione ha pronunciato sette sentenze favorevoli all’Ufficio, cassando senza rinvio le pronunce impugnate – che ad ogni effetto si esibiscono e depositano in allegato al presente atto (Cass. sentenze nn. 39975/2021; 39976/2021;39977/2021; 40141/2021; 40143/2021; 40144/2021; 40145/2021).
Nelle predette sentenze la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione doganale aveva correttamente assolto l’onere probatorio in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte dello spedizioniere rappresentante diretto dell’inesattezza dei dati forniti nella dichiarazione doganale, in considerazione dell’emerso, non trascurabile scostamento tra il valore della merce importata dichiarato in dogana e quello accertato dall’Ufficio, attraverso la consultazione della banca dati MERCE/COGNOS, sulla base della media dei valori più bassi tra quelli dichiarati tra tutti gli operatori per l’importazione di merce similare, avuto riguardo alla particolare esplicazione del metodo utilizzato per accertare l’incongruità del valore dichiarato.
Ha statuito, inoltre, la Corte che, a fronte del ritenuto assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere probatorio circa la conoscenza o conoscibilità da parte dello spedizioniere dell’assunta sottofatturazione, quest’ultimo, sottraendosi all’onere probatorio di addurre fatti concreti con i quali prospettare la scusabilità di un suo eventuale errore circa quegli scostamenti di valore, aveva piuttosto negato una propria responsabilità con argomenti di carattere generale e sistematico. ”. Aveva concluso per il rigetto del gravame; con vittoria di spese e onorari, anche del giudizio di legittimità. La parte appellata non si era costituita. All’odierna udienza è comparso il rappresentante della parte appellata che s’è riportato alle conclusioni svolte negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato. Alle considerazioni svolte nella sentenza della C.T.P. -che pienamente si condividono e alla quali si fa espresso rinvio e che devono intensi integralmente trascritte- e che non appaiono seriamente svalutate dall’appello della parte contribuente, deve aggiungersi che la Suprema Corte con sentenze pronunciate alla medesima udienza di quella di cui al presente giudizio aveva rigettato i ricorsi del XXX avverso analoghi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, rilevando che l’Agenzia delle Dogane aveva assolto l’onere probatorio su di essa incombente (basati di contestazioni analoghe a quelle formulate nella vicenda di ci al presente giudizio) e che viceversa -come nel caso che si occupa- il contribuente si era sottratto all’onere probatorio di addurre fatti concreti con i quali prospettare la scusabilità di un suo eventuale errore negando in nuce la propria responsabilità con argomenti di carattere generico (sentenze nn.39975, 39976 e 39977 del 2021 e ancora sentenze nn.40143, 40144 e 40145 del 2021).
In conclusione, l’impugnata sentenza si sottrae alle censure di parte appellante e deve essere integralmente confermata. Le spese dei due giudizi di merito innanzi alla C.T.R. e di quello di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte, rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante al pagamento delle spese dei giudizi dinanzi alla C.T.R. e del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 per ciascun giudizio.