Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 680 depositata il 26 settembre 2024
Con riferimento all’imposta sulle successioni, la diminuzione del valore delle azioni di una società non quotata in borsa, comprese nell’attivo ereditario, rientra tra i “mutamenti sopravvenuti” ex art. 16 TUS idonei a rettificare il valore del patrimonio netto ai fini della determinazione della base imponibile se gli eventi modificativi hanno trovato origine e si sono sviluppati in data anteriore al decesso
SUCCESSIONI E DONAZIONI – base imponibile – azioni societarie – valore – ultimo bilancio depositato – mutamenti sopravvenuti – diminuzione – origine della diminuzione del valore – anteriormente all’apertura della successione – fattispecie
Massima:
Affinché siano configurabili quei “mutamenti sopravvenuti” idonei a rettificare il valore del patrimonio netto di una società rispetto a quello indicato nell’ultimo bilancio depositato prima dell’apertura della successione è sufficiente che gli eventi modificativi abbiano trovato origine e si siano sviluppati anteriormente al decesso ancorché siano stati formalizzati in un momento ad esso successivo (nella specie, la perdita di valore delle azioni di una società di rilevanti dimensioni era stata determinata da una situazione deficitaria che si era verificata anteriormente all’apertura della successione e che aveva comportato lunghe trattative con le banche culminate con un piano di ristrutturazione formalizzato solo successivamente al decesso della de cuius).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, appella, nei confronti dei signori G B e A B, eredi della signora P B, deceduta il 24 novembre 2018, la sentenza n. 858/03/22 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Genova, e depositata il 17 ottobre 2022, con cui è stato annullato il provvedimento di diniego di rimborso n. 0069584.09-04-2021-U, notificato in data 22 aprile 2021 per imposta di successione versata in eccedenza pari a 31.882,70 euro oltre interessi legali. La signora P B, deteneva infatti n. 483.080 azioni della società “M S.p.A.” che gli eredi valorizzavano in dichiarazione di successione per € 1.211.319,53, sulla base del valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (quello al 31/12/2017), valore cui corrispondeva un’imposta di successione di € 72.985,59.
Con una successiva denuncia di successione (n. 393230 Vol.88888 del 5/11/2020), gli eredi rettificavano in diminuzione il valore del pacchetto azionario della M SpA in titolarità della Sig. P B in vita, e ciò sulla base delle risultanze del bilancio al 31/12/2018 approvato il 15/9/2020, determinandolo in € 685.048,09, cui corrispondeva un’imposta di successione di € 41.102,89, il che dava luogo a un’imposta di successione dovuta inferiore a quella versata in occasione della prima denuncia presentata, con una differenza in eccedenza e asseritamente non dovuta pari a € 31.882,70.
L’Ufficio negava però il richiesto rimborso rilevando che gli elementi in base a cui era avvenuta la diminuzione di valore delle quote azionarie della M SpA operata nel bilancio chiuso al 31/12/2018 consistevano in definitiva negli accordi di risanamento stipulati con le banche nell’anno 2020; accordi che in quanto tali non potevano esser fatti rientrare nei “mutamenti sopravvenuti” rispetto al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato previsti dall’art. 16, lett. b), del D.Lgs.n. 346/1990.
Di diverso avviso era però la CGT di 1° grado, che accoglieva il ricorso degli eredi B, stabilendo che il valore della quota azionaria in capo alla defunta Sig. ra B al momento del decesso, come determinato nella seconda denuncia di successione presentata, era conforme al dettato dell’art. 16 D.Lgs.n.346/90, e pertanto il richiesto rimborso dell’eccedenza di € 31.882,70 era spettante.
Come detto appella l’Ufficio eccependo:
VIOLAZIONE ART. 16, comma 1- lett.b) D.LGS. 346/90; VIOLAZIONE Art. 36, n.4, d.lgs. n.546/92 per difetto e/o carenza di motivazione; VIOLAZIONE Art. 15, c.2, d.lgs. 546/92 Secondo l’Ufficio, in particolare, i fatti accaduti dopo il decesso della signora B non potrebbero rilevare per modificare il valore delle azioni cadute in successione, mentre l’effetto della sentenza appellata sarebbe quello di riconoscere rilevanza, come fatto sopravvenuto ai sensi dell’art. 16 T.U.S., a un dato risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 e formalmente approvato nel settembre 2020.
Resistono i contribuenti controdeducendo che proprio ai sensi dell’art. 16 TUS non si potrebbe prescindere dai “mutamenti sopravvenuti” e nel caso di specie, nel corso dell’anno 2018 sarebbero intervenuti mutamenti di estrema rilevanza ai fini della valutazione del patrimonio netto societario, che avrebbero condotto ad una riduzione del patrimonio netto attorno al -89,81% del suo valore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che oggetto della controversia è il valore da attribuirsi alle azioni della società “M S.p.A.” , non quotata in borsa, possedute dalla signora P B, deceduta il 24 novembre 2018, ed ereditate dai signori G B e A B.
In applicazione dell’art. 16 comma 1 lett. b) del TUS tale valore corrisponde a quello proporzionalmente corrispondente alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.
Proprio l’aspetto dei ” mutamenti sopravvenuti” è in contestazione tra le parti.
La tesi dei contribuenti è che il valore indicato nella prima dichiarazione di successione del 17 novembre 2019 non corrisponderebbe all’effettivo valore che avevano le azioni al momento dell’apertura della successione essendo intervenuti, nel corso dell’anno 2018, mutamenti di estrema rilevanza ai fini della valutazione del patrimonio netto societario, che avrebbero condotto ad una riduzione del patrimonio netto superiore all’89% del suo valore.
Ciò avrebbe consentito la presentazione di una seconda denuncia di successione (il 5/12/2020) e la presentazione in data 5/1/2021 di una istanza di rimborso relativamente alla maggiore imposta versata rispetto a quella che sarebbe stata dovuta tenendo conto del minor valore delle azioni.
L’Ufficio nega che i fatti che hanno portato alla diminuzione del valore delle azioni possano considerarsi “mutamenti sopravvenuti” ai sensi del citato art. 16, non potendosi riconoscere rilevanza a un dato risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 e formalmente approvato nel settembre 2020, come risulta dagli atti di causa, quindi un bilancio relativo a un esercizio chiusosi posteriormente all’apertura della successione (fine esercizio 31/12/2018 -. apertura successione 24/11/2018) e formalmente approvato nel settembre dell’anno 2020.
Ciò premesso, richiama il Collegio, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11467/2022 secondo cui:
“In tema d’imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all’approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori.”
La domanda da porsi è pertanto se i contribuenti abbiano provato che i fatti che hanno portato alla consistente diminuzione del valore delle azioni del “M S.p.A. ” siano antecedenti al decesso della signora P B.
La risposta, a giudizio del Collegio, non può che essere positiva.
E’ vero che il bilancio 2018 è stato approvato nel settembre 2020, ma altrettanto è vero che i contribuenti hanno provato che gli accordi stipulati con le banche che hanno certificato la consistente diminuzione di valore della società M S.p.A. sono intervenuti proprio nel dicembre 2018, a meno di un mese dal decesso della de cuius , come viene riportato nelle note esplicative del bilancio 2018.
Tenendo conto che un accordo di risanamento e ristrutturazione del debito con le banche di un gruppo delle dimensioni di quello in argomento non può che derivare da pregresse trattative e da uno stato di sofferenza ben precedente a quello in cui l’accordo viene approvato, è di palmare evidenza che la significativa perdita di valore della società, che ha trovato evidenza contabile nel bilancio al 31 dicembre 2018 – debba essere collocato in un momento ben anteriore alla data del decesso della signora P B.
Resta da esaminare la questione relativa alla condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L’appellante lamenta infatti che i Primi Giudici non abbiano tenuto conto del fatto che il valore delle azioni adottato in opposizione a quello degli eredi non è il frutto di una autonoma determinazione dell’Ufficio, ma è anzi il valore indicato dagli eredi stessi nella prima denuncia presentata ed è desunto dal bilancio dell’esercizio 2017, considerato che il bilancio 208 del M è stato approvato solo nel 2020. L’eccezione può essere accolta.
Le suddette circostanze possono infatti costituire quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del primo grado del giudizio. Il parziale accoglimento dell’appello giustifica altresì la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’appello dell’Ufficio dichiarando la compensazione delle spese del primo grado del giudizio; conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa le spese del presente grado.