Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 866 depositata il 17 novembre 2022
Accertamento – IRES – agevolazione – Tremonti ambientale – adempimenti formali – omissione – possibilità di porvi rimedio – dichiarazione integrativa – ammissibilità
Massima:
L’agevolazione prevista dalla “Tremonti Ambiente” spetta anche nel caso in cui i relativi adempimenti formali (quali, nella specie, la rappresentazione in bilancio dell’investimento agevolabile effettuato) siano effettuati tardivamente, presentando apposita dichiarazione integrativa indipendentemente dalla predisposizione di apposita perizia giurata (nella specie, l’agevolazione è stata ritenuta spettante anche in forza del “giudicato esterno” favorevole alla contribuente intervenuto per altra annualità).
Testo:
Richieste delle parti:
La parte appellante insiste come in atti.
L’ufficio appellato eccepisce l’inammissibilità della memoria aggiuntiva depositata dal contribuente in quanto non notificata a controparte.
Il contribuente osserva che il giudicato è rilevabile d’ufficio e che lo scopo è stato raggiunto.
L’ufficio chiede termine per replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1356 del 22.3.2017 la C.T.P. di Genova respingeva il ricorso proposto dalla R S.r.l. avverso cartella di pagamento riguardante I.R.E.S. anno 2012, notificata da Equitalia a mezzo Pec il 2.9.2016, di importo complessivo di Euro 278.280,30. La cartella derivava dal disconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla c.d. Tremonti Ambiente.
Il ricorso veniva respinto in quanto la società aveva omesso di rappresentare nel bilancio dell’esercizio 2011 l’investimento ambientale effettuato.
Le spese venivano compensate.
Proponeva appello la Società sostenendo che l’agevolazione doveva essere riconosciuta anche nel caso, come quello in esame, in cui gli adempimenti previsti dall’art. 6 L. 388/2000, fossero stati posti in essere tardivamente in quanto la norma non prevede espressamente la revoca dell’agevolazione in tal caso. Doveva pertanto ritenersi valida ed efficace la dichiarazione interpretativa di unico 2013 presentata nel 2014 avendo anche dimostrato, a seguito di avviso bonario dell’Agenzia, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per usufruire dell’agevolazione Tremonti Ambiente di cui all’art. 6, commi 13-19 L. 388/2000.
Riproponeva poi le eccezioni già sollevate col ricorso introduttivo tesa a veder dichiarare l’illegittimità della cartella per violazione dell’art. 26, co. 2 DPR n. 602/1973 in tema di notifica tramite PEC.
Così concludeva:
“Voglia codesta Onorevole Commissioni Tributaria Regionale adita, in accoglimento del presente atto, disattesa e reietta ogni avversa eccezione, così statuire e decidere:
– riformare la Sentenza, con declaratoria di nullità della Cartella, per i motivi suesposti, e per l’effetto dichiarare spettante a favore dell’appellante l’agevolazione Tremonti Ambiente in forza delle domande già in atti al ricorso introduttivo.
Conseguentemente condannare l’Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 e ss. c.p.c., al pagamento e refusione delle spese di lite, diritti e onorari, nessuna esclusa, oltre IVA e cassa di previdenza come per legge, anche con riferimento alle spese del primo giudizio, con richiesta di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, riassumendo la normativa introdotta con la L. n. 388/2000 e gli adempimenti ivi previsti per fruire del beneficio fiscale. Contestava che gli stessi non erano stati validamente effettuati con particolare riguardo alla perizia elaborata dalla società ritenuta non idonea a dimostrare la componente agevolabile dell’investimento.
L’Agenzia eccepiva poi l’inammissibilità del motivo d’appello riguardante la notifica della cartella a mezzo PEC ex art. 57 dPR 546/1992 per essere stata sollevata per la prima volta con l’atto di appello.
Ne sosteneva comunque l’infondatezza.
Ribadiva le difese già svolte in primo grado riguardanti il calcolo degli interessi, la motivazione della cartella e l’appilcazione delle sanzioni:
Così concludeva: “Chiede a questo onorevole Commissione Tributaria Regionale, verificata in via istruttoria l’ammissibilità dell’avverso appello alla luce dell’art. 53/2 D.Lgs. n. 546/1992 e dichiarate nuove e inammissibili le eccezioni presentate per la prima volta in appello:
– confermare la sentenza di primo grado e per l’effetto l’atto impugnato;
– in ogni caso, la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado”.
L’appellante società depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 alla quale allegava copia della sentenza n. 366 del 4.5.2021 della C.T.R. Liguria, che in relazione a controversia di medesimo oggetto per l’anno d’imposta 2013, della quale trascriveva anche parte del testo, aveva riconosciuto la validità della dichiarazione integrativa.
Affermava che tale sentenza era divenuta definitiva, per non essere stato proposto ricorso per Cassazione, dal 7.12.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
La L. 388/2000 ha introdotto un’agevolazione fiscale a favore di piccole o medie imprese che hanno realizzato investimenti ambientali sostenendo costi per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, esclusi quelli realizzati in attuazione degli obblighi di legge. Stabilisce anche che gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'”approccio incrementale”.
I costi in esame sono stati sostenuti nell’ambito di impianti fotovoltaici.
La sentenza n. 366/2021 richiamata dalla Società ha riconosciuto per una diversa annualità ma in una fattispecie identica, la validità della dichiarazione integrativa di cui si discute. Essendo divenuta definitiva per mancato ricorso per Cassazione, il principio ivi enunciato fa stato tra le medesime parti essendo intervenuto il giudicato esterno nel corso del presente giudizio di secondo grado e ciò a prescindere dalla circostanza che la Nota del Ministro dello Sviluppo Economico prot. n. 18485 del 15.9.2011 (che ha chiarito che l’impianto fotovoltaico rientra nell’ambito della definizione di investimento ambientale), e l’art. 19 del D.M. 5.7.2012 ha riconosciuto la possibilità di cumulare la tariffa “Conto Energia” con l’agevolazione della c.d. Tremonti ambientale, inducono a ritenere che vi fossero effettivamente i dubbi sull’applicazione dell’agevolazione esposti dalla società.
Nè ha rilevanza l’eccepita mancata notifica all’Agenzia della memoria ex art. 32 depositata telematicamente in quanto la sentenza di cui viene invocato il giudicato esterno può essere richiamata anche in sede di discussione.
Va comunque ricordata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 746 del 12.1.2022 che ha dichiarato ammissibile la dichiarazione integrativa (dichiarazione del 2008 per le annualità 2001, 2002 e 2003), con cui venivano rettificati i prospetti relativi all’agevolazione Tremonti ed i righi relativi alle perdite di impresa realizzate e riportate a bilancio. In tale sentenza la Cassazione ha altresì rilevato che l’Ufficio aveva contestato il diritto allo scomputo delle perdite pregresse per ragioni puramente formali avendo provveduto direttamente all’iscrizione a ruolo dell’importo ex art. 36bis DPR 600/73 e a non emettere avviso di accertamento.
Da tale comportamento identico a quello di cui si discute, la Cassazione ha fatto discendere il riconoscimento del diritto alla detrazione Tremonti.
Dalla lettura della sentenza dell C.T.R. n. 366/21 non risulta peraltro che sia stata affrontata la questione dell’obbligatorietà della perizia giurata, questione invece sollevata dall’Agenzia nel presente giudizio.
E’ evidente che, giusta la previsione di calcolo di approccio incrementale e la particolarità dei dati numerici che portano a quantificare l’agevolazione, la predisposizione della perizia risulta indispensabile, ma alcuna norma stabilisce che la stessa debba essere osservata.
Nè l’Ufficio, oltre a tale aspetto formale, contesta il calcolo della determinazione del valore degli investimenti agevolabili. La cartella impugnata va pertanto annullata.
Il secondo motivo d’appello, pur da ritenersi assorbito, relativo alla notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, va respinto in quanto del tutto infondato (Cass. 13.12.2021 n. 39513).
Gli altri motivi del ricorso introduttivo, genericamente richiamati dalla società appellante, sono da ritenersi non riproposti in quanto non specificatamente indicati.
Le spese vengono compensate in considerazione della particolarità della questione discussa, così come motivato dalla Cass. n. 746/22.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e per l’effetto annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
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