Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l’ 11 gennaio 2024

Rinuncia al mandato del difensore – Processo tributario – difensore – rinuncia al mandato – decisione comunque assunta – vizio della sentenza – esclusione

Massima:

Non è nulla la sentenza di I° grado che sia stata comunque emessa a seguito della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore della ricorrente senza che il giudice abbia ordinato a quest’ultima di munirsi di un nuovo difensore. Non si tratta infatti di un’ipotesi di nullità assoluta della sentenza, non attenendo alla costituzione del contraddittorio e potendo l’incarico essere validamente conferito anche in udienza e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso, bensì ad una nullità relativa, pertanto non rilevabile d’ufficio, ma solo a seguito di eccezione della parte che ha visto leso il proprio diritto a un’adeguata assistenza tecnica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in appello iscritto al numero 473/2021 l’agenzia delle entrate ricorreva a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Imperia numero 166/2021 depositati 24 maggio 2021, non notificate, nella parte in cui annullava le cartelle nn. 65213009724461000 (TL201010355/2012) – 65213009724468005 (TL5010101356/2012) – 65213009724472007 (TL5010101357/2012) – 05220160002856379 – 05220160003669426 05220170000410967 – 05220170002321616 – 05220170002744358 – 65217014457915008 (TL5010101355/2012) – 65217014458581007(TL5010101356/2012) – 65217014461947005 (5010101357/2012) – 05220170004815329 – 65218015034569002(Tl5010101356/2012) 05220180000147823 – 05220180001174156 (TL5010101356/2012) emesse nei confronti di A C (confermando per il resto gli atti impositivi).

Preliminarmente l’agenzia delle entrate lamentava che la causa era stata decisa nonostante l’avvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore della A C, come dato del 28 gennaio 2021 depositato il 5 marzo successivo: asserendo che la commissione tributaria provinciale avrebbe dovuto invitare la parte a incaricare un nuovo avvocato, ed in mancanza dichiarare inammissibile il ricorso ex articolo 12 del decreto legislativo 546/92 .

Sosteneva poi l’agenzia delle entrate che tutte le cartelle e i titoli impugnati sarebbero stati ritualmente e tempestivamente notificati, e pertanto il ricorso introduttivo sarebbe tardivo ed inammissibile.

Esponeva in particolare l’agenzia delle entrate:

– che i documenti impugnati e depositati non sarebbero estratti di ruolo ma semplici documenti contabili di debito, privi di valore giuridico, e non autonomamente impugnabili;

– che vi sarebbe difetto di interesse ad agire della A C, seguito della rituale notificazione e definitività delle cartelle presupposte;

– che – oltre alle cartelle – sarebbero stati notificati alla contribuente ricorrente, per gli stessi titoli, le due intimazioni di pagamento notificate rispettivamente il 29/07/2015 e il 23/03/2016, e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 10/07/2017 (come da produzioni in primo grado);

– che il diritto a riscuotere non sarebbe prescritto, trattandosi di prescrizione ordinaria decennale e di imposte erariali;

– che infatti, sebbene la Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella sentenza 23397/2016, avrebbe chiarito che la mancata opposizione della cartella non determina la conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario ex art.2953 C.C. , nella fattispecie il termine prescrizionale sarebbe decennale fin dall’origine;

– che in ogni caso per le cartelle 65213009724468005 – 65213009724461000 – 65213009724472007 la prescrizione quinquennale non si sarebbe della notificazione dei citati atti di intimazione e della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria.

Concludeva pertanto l’agenzia delle entrate come si è riportato in epigrafe.

restava contumace in appello A C.

all’udienza odierna la causa veniva trattenuta a riserva; indi veniva discussa e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto anzitutto all’eccepita mancanza di difesa tecnica della A C nel presente giudizio, a seguito di revoca del mandato difensivo, deve rilevarsi anzitutto che (vedi per tutte sent. Corte Giustizia Trib. II grado Calabria sez. II – Catanzaro, 03/02/2023, n. 352) “Nel processo tributario, a differenza di quanto avviene nel processo civile, il difetto di assistenza tecnica non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l’incarico al difensore, a norma dell’ art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 , può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio”. Peraltro ha chiarito anche recentemente (vedi per tutte sent. Cassazione civile sez. trib. – 05/09/2022, n. 26027 ) che “la mancata adozione da parte del giudice di primo grado dell’ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore non dà luogo ad una nullità assoluta della sentenza, poiché non attiene alla costituzione del contraddittorio, potendo l’incarico essere validamente conferito anche in udienza e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso, bensì ad una nullità relativa, pertanto non rilevabile d’ufficio, ma solo a seguito di eccezione della parte che ha visto leso il proprio diritto a un’adeguata assistenza tecnica, e non incide sul decorso del termine per impugnare, in quanto detta parte, costituita ritualmente in primo grado alla stregua dell’ art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 , è comunque a conoscenza del processo”.

Ne deriva che, sia perché si tratta di nullità relativa (non rilevabile d’ufficio), sia perché la carenza di difesa tecnica era ed è eccepiva mila e dalla sola A C (e non dall’agenzia delle entrate, che è controparte), non vi è nullità della sentenza impugnata né vi è improcedibilità della domanda in questa sede.

Nel merito delle pretese fiscali per cui è causa, rileva la Corte:

1) anzitutto che trattasi di imposte – IRPEF ed accessori – pacificamente soggette alla prescrizione decennale anche a prescindere dalla (inesistente, nella specie) conversione derivante dal passaggio in giudicato di una decisione sfavorevole alla A C;

2) che detto termine non si è mai compiuto a seguito delle rituali notificazioni eseguite presso la residenza della stessa A C;

3) che infatti, oltre alle cartelle, risultano ritualmente notificate alla contribuente le due intimazioni di pagamento (il 29/07/2015 e il 23/03/2016), e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (il 10/07/2017);

4) che il diritto a riscuotere non è quindi prescritto.

Resta assorbito ogni altro motivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA, ACCOGLIE L’APPELLO E IN RIFORMA DELL’IMPUGNATA SENTENZA RESPINGE IL RICORSO DI PRIMO GRADO.