Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 698 depositata il 1° ottobre 2024
Ai sensi dell’art. 12 del Trattato tra Italia e Principato di Monaco, in caso di conflitto tra gli Stati sottoscrittori, la residenza di una persona fisica deve essere individuata in funzione dei seguenti criteri, ordinati in modo gerarchico: 1) abitazione permanente; 2) centro degli interessi vitali; 3) soggiorno abituale; 4) nazionalità. Pertanto, laddove il contribuente fornisca adeguata dimostrazione della propria residenza nel Principato di Monaco non rileva la tardiva iscrizione all’AIRE, né può invocarsi la giurisprudenza per cui l’iscrizione all’AIRE costituirebbe una presunzione legale assoluta, senza possibilità di prova contraria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ appellata la sentenza n. 334/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 3 e pubblicata il 28/04/2022 di reizione del ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avente ad oggetto il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso del versamento a titolo IREF 2018.
Alla pubblica udienza del 27 settembre 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’appello si denuncia: ILLEGITTIMITA’ E/O INFONDATEZZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1986 (TUIR) IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 12, COMMA 2, DEL TRATTATO FISCALE TRA ITALIA E PRINCIPATO DI MONACO SOTTOSCRITTO IN DATA 2 MARZO 2015, NONCHE’ DEGLI ARTT. 75 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973, 169 DEL TUIR E 117 COST.
Il diritto al rimborso dell’importo di euro 250.271,93, corrispondente all’Irpef versata, si fonda, seconco il ricorrente-appellante, sull’erroneo presupposto della residenza fiscale in Italia, nel 2018.
Questi, relativamente al periodo d’imposta 2018, precisa di essere (stato) fiscalmente residente nel Principato di Monaco, Stato estero nel quale ha svolto la sua attività di lavoratore subordinato (sportivo_1 professionista) alle dipendenze della Squadra_1, società di sport_1 con sede nel Principato e militante nel campionato francese, in forza del contratto sottoscritto in data 27 gennaio 2018. Pertanto, a partire da tale ultima data, l’odierno Appellante ha spostato il centro dei propri interessi vitali nel Principato di Monaco.
Disattendendo le allegazioni probatorie prodotte in giudizio, i giudici di prime cure, lamenta il ricorrente appellante, hanno dato decisivo rilievo all’adempimento formale dell’iscrizione all’AIRE, decorsa la metà dell’anno 2018, ovvero in data 5 settembre 2018, come da comunicazione del Comune di Genova.
I Giudici di prime cure, nel respingere il ricorso, secondo la censura in esame, avrebbero erroneamente sostenuto che: “…l’iscrizione AIRE perfezionata nella seconda parte dell’anno porta a considerare italiana l’annualità del trasferimento”, ed ancora che: “Per la giurisprudenza prevalente l’iscrizione all’AIRE è una presunzione legale assoluta che non prevede la possibilità di una prova contraria. Pertanto, il lavoratore trasferito all’estero non iscritto tempestivamente all’AIRE non può dimostrare, neanche attraverso idonee prove documentali, che la sua reale residenza sia effettivamente all’estero; i redditi percepiti dallo stesso all’estero saranno, pertanto, assoggetti a tassazione ai fini IRPEF” concludendo che “… in materia fiscale, … , la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico”.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente ha assolto l’onere probatorio della stabile residenza nel Principato di Monaco: il contratto di lavoro dipendente con laSquadra_1, le fatture dell’albergo e i contratti di affitto delle abitazioni ove il Sig. Ricorrente_1 ha soggiornato a partire dal mese di gennaio 2018 sono a riguardo, in fatto, dirimenti.
In diritto, trova applicazione l’art. 12, par. 2 del Trattato tra Italia e Principato di Monaco: norma invocata dal sig. Ricorrente_1 nell’istanza di rimborso.
La presunzione legale assoluta richiamata in sentenza contrasta in apicibus, ossia ai sensi dell’art. 117 Cost., con la normativa di riferimento relativa alla prevalenza del diritto convenzionale pattizio (i.e. le convenzioni fiscali stipulate tra i singoli Stati) sul diritto interno di cui agli artt. 75 d.P.R. 600/1973 e 169 TUIR.
Sul punto, per individuare la portata dell’art. 2, comma 2, del TUIR), nonché il rapporto con il diritto internazionale gerarchicamente sovraordinato, la Corte di Cassazione, ex multis con la sentenza n. 1138 del 2009, ha precisato che le convenzioni fiscali internazionali sono assimilabili a contratti vincolanti tra gli Stati contraenti, aventi efficacia di legge primaria (a seguito di ratifica) e prevalgono sulle norme interne, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 Cost., essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali.
In definitiva, il conflitto – che trova origine nella tardiva iscrizione all’AIRE del ricorrente e, contestualmente, nella comprovata permanenza del medesimo per la maggior parte del periodo d’imposta 2018 nel Principato di Monaco, Stato estero nel quale egli svolgeva la sua unica (e mediaticamente riscontrabile) attività lavorativa sin da gennaio 2018 – va risolto facendo ricorso alle norme pattizie.
Nella specie, il dato testuale della convenzione tra Principato di Monaco e Italia, all’articolo 12 paragrafo 2, definisce sulla base di quali criteri i suddetti due Stati hanno inteso risolvere l’ipotesi in cui entrambi i Paesi sottoscrittori invochino, in base ai criteri domestici, la residenza fiscale di una persona fisica, qual’è il ricorrente.
La documentazione versata in atti dal Sig. Ricorrente_1 è dirimente per risolvere, a favore del Principato di Monaco, il conflitto di residenza con l’Italia, alla luce dei criteri condivisi dai due Paesi nell’art. 12, par. 2, della relativa Convenzione (formulato in coerenza con l’art. 4 del Modello OCSE), il quale dispone letteralmente:
“… quando una persona fisica è residente di entrambe le Parti contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
detta persona è considerata residente solo della Parte nella quale dispone di un’abitazione permanente;
quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambe le Parti è considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il suo centro degli interessi vitali o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcune delle Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente;
se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, essa è considerata residente solo della
Parte della quale ha la nazionalità;
se detta persona ha la nazionalità di entrambe le Parti, o se non ha la nazionalità di alcuna di esse, le autorità competenti delle Parti risolvono la questione di comune accordo. In mancanza di tale accordo ciascuna Parte contraente applica la propria legislazione nazionale per determinare la residenza di detta persona”.
Dunque, in base alle sopradescritte tie-breaker rules di cui all’art. 12 del Trattato ItaliaPrincipato di Monaco (riproduttivo – lo si ripete – dell’art. 4 del Modello OCSE), in caso di conflitto di residenza tra gli Stati sottoscrittori, la residenza di una persona fisica deve essere individuata in funzione dei criteri di seguito indicati, da utilizzare nell’ordine gerarchico di esposizione da 1) a 4):
abitazione permanente;
centro degli interessi vitali;
soggiorno abituale; 4) nazionalità.
In data 27 gennaio 2018, sottoscritto il contratto di lavoro con la società calcistica Squadra_1, il Sig. Ricorrente_1 si è trasferito nel Principato di Monaco insieme alla madre Nominativo_1, ivi soggiornando nell’albergo Albergo_1 dal 27 gennaio 2018 al 2 aprile 2018 (cfr. fattura in Allegato n. 3 al Ricorso introduttivo, in atti) e poi vivendo, a partire dal 2 aprile 2018, in un’abitazione condotta in locazione, sempre a Monaco, in Indirizzo_1 (cfr. contratto di locazione in Allegato n. 4 al Ricorso introduttivo, in atti).
Nel periodo d’imposta 2018, il sig. Ricorrente_1 ha spostato nel Principato di Monaco la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali, per la maggior parte (rectius: per la quasi totalità) dell’anno. Ha infatti ivi soggiornato, con la madre, in modo continuativo, sin dal 27 gennaio 2018, per dare esecuzione al proprio unico rapporto di lavoro (dipendente ed a tempo pieno), intrattenuto con la società sportiva Squadra_1 del Principato di Monaco, recidendo ogni pregresso legame professionale con l’Italia.
Conclusivamente, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, deve essere accolto il ricorso di prime cure.
La particolarità della vicenda dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.