Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 42 depositata il 17 gennaio 2024
In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la percentuale di detrazione delle relative spese può essere oggetto di trasferimento da un soggetto ad un altro solo nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 16-bis, comma 8, TUIR
Nello specifico la casistica elencata nell’articolo prevede le sole ipotesi di vendita dell’immobile e di decesso dell’avente diritto. Spiegano i giudici liguri che, invece, nessuna rilevanza può essere attribuita a eventuali accordi tra le parti, ad esempio in sede di separazione consensuale, volti a trasferire il beneficio fiscale da un coniuge all’altro. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non corretto l’operato del coniuge. Quest’ultimo, infatti, dopo la separazione, aveva portato in detrazione nella propria dichiarazione fiscale l’intero importo delle spese sostenute, incluse quelle derivanti da spese sostenute dall’altro coniuge.