Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 5 depositata il 2 gennaio 2023
Riscossione – cartella di pagamento – riferimento ad una sentenza – mancata partecipazione del destinatario al relativo giudizio – mancata allegazione – difetto di motivazione – sussistenza
Massima:
Qualora la pretesa erariale recata da una cartella di pagamento sia stata fondata sul contenuto di una sentenza (nella specie, di Cassazione) emessa a seguito di un giudizio nel quale il destinatario dell’atto non era stato parte, tale cartella è illegittima per difetto di motivazione se la richiamata sentenza non è ad essa allegata. Ed infatti, l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
Testo:
Richieste delle parti:
Per l’appellante sig. M D:
“Chiede alla Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale della Liguria voler, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
– preliminarmente: annullare la sentenza n. 137/2021 emessa dalla CTP di Genova – sez. 1^, in quanto affetta da “nullità assoluta” per aver violato il principio di legge ” ex art. 7, comma 1, L. nr. 212/2000;
– nel merito: annullare la sentenza per le violazioni di legge indicate,
con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i giudizi, e con rimborso dei contributi unificati versati in primo e secondo grado”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate:
“Piaccia a codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, contrariis reiectis, così statuire:
– In via pregiudiziale e preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo e l’appello di parte;
– Nel merito, rigettare l’appello di controparte con conferma della sentenza impugnata;
– Condannare controparte alla refusione delle spese di giudizio, come da Nota allegata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. M D impugnava la cartella di pagamento n. 04820190016675203000 emessa dalla Agenzia delle entrate-Riscossione – prov. di Genova, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale II di Milano, che intimava il pagamento di euro 47.464,78.
Lamentava in particolare il ricorrente violazione dell’art. 7 L. 212/2000 in quanto, essendo detta cartella riferita alla esecuzione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 6794/2019, tale provvedimento, mai notificato, avrebbe dovuto essere allegato alla cartella medesima.
La CTP, con sentenza nr. 137/2021 oggi impugnata, respingeva il ricorso ritenendo sufficiente la presenza, nella cartella, di un esplicito richiamo al provvedimento della Corte di Cassazione.
Appella il contribuente evidenziando che, non essendosi costituto nel giudizio di Cassazione, non poteva essere ritenuto a conoscenza del provvedimento emesso al termine di quel giudizio.
Resiste l’Ufficio eccependo:
– Inammissibilità del ricorso per effetto del giudicato formale ex art. 324 c.p.c. , violazione ex art. 18 ed ex art. 53 del D.lgs. 546/1992.
– insussistenza della violazione dell’art. 7 L.212/2000 in quanto nel caso di specie la nullità non sarebbe rilevabile poiché la cartella di pagamento impugnata indica con precisione gli estremi dell’atto richiamato ai fini della riscossione, ossia l’ordinanza della Cassazione, di cui il ricorrente avrebbe potuto chiedere agevolmente copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso del contribuente non comporta alcuna violazione dell’art. 324 c.p.c. non essendo diretto a contestare i contenuti della sentenza n. 6794/2019 della Corte di Cassazione e quindi ad intaccarne il giudicato, bensì ad impugnare per vizi propri la cartella di pagamento n. 04820190016675203000.
Ciò detto, l’appello risulta fondato.
Indicando la cartella impugnata soltanto gli estremi della succitata sentenza, che costituisce l’atto sul quale è fondata la pretesa erariale, senza allegarla, essa è illegittima, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
Sottolinea infatti il Collegio che, nel caso di specie, risulta provato che l‘appellante non era parte del giudizio di Cassazione e quindi non può essere presunto che avesse conoscenza della sentenza emessa dalla Suprema Corte.
L’appello deve pertanto essere accolto.
L’alternanza dei giudizi giustifica l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Accoglie appello.
Spese compensate.
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