Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 5 depositata il 2 gennaio 2023 – La cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla, è illegittima per difetto di motivazione nei casi in cui l’appellante non era parte nel giudizio. Secondo l’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), infatti, l’obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare