Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4382 depositata l’ 11 novembre 2022
E’ pienamente legittima la legge regionale che prevede l’iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Toscana, con atto di appello rituale e tempestivo, ha impugnato la sentenza n. 63/01/2020, depositata il 19 febbraio 2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, “accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite”.
Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. E R ha impugnato la cartella di pagamento n. 01/xxxxx, concernente la tassa automobilistica anno 2016 e 2017 relativa ai veicoli targati xxxxx e xxxxx lamentando la mancata notifica dell’avviso di accertamento propedeutico alla cartella medesima che comporterebbe l’annullamento della medesima cartella impugnata.
Parte ricorrente ha convenuto in Giudizio l’Agente della Riscossione.
Poiché la Commissione ha ritenuto di dovere integrare la documentazione agli atti, ha ordinato all’Ente Impositore la produzione documentale richiesta.
Si costituiva la Regione Toscana la quale, previo deposito documentale, metteva in evidenza che l’art. 11, comma 3, della Legge Regionale n. 31/2005 Regionale, permetteva la emissione del ruolo senza la preventiva emissione e notifica dell’avviso di accertamento.
Il Giudice di prime cure, ritenendo la tassa automobilistica un tributo “derivato” perché istituito dallo Stato e devoluto alle Regioni, ha ritenuto che la medesima Regione non avrebbe potuto derogare con proprie norme alle norme nazionali che prevedono la notifica preliminare alla cartella di avviso di accertamento.
Ha dichiarato la carenza di legittimazione dell’Agenzia della Riscossione in quanto il ricorrente non ha lamentato vizi propri della cartella medesima, ma la mancata notifica dell’avviso di accertamento propedeutico alla cartella; ha accolto il ricorso ritenendo che la cartella impugnata doveva essere preceduta dalla notifica dell’atto di accertamento.
Propone appello la Regione Toscana reiterando le proprie difese di cui in prime cure, mettendo in evidenza che il mancato pagamento della tassa automobilistica non è stata mai contestata e pertanto deve essere pagata.
Si costituisce l’Agenzia della Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nel merito della questione.
Si costituisce, altresì, il contribuente eccependo, in via incidentale, la tardività della costituzione della Regione Toscana in prime cure, mettendo in evidenza che il Giudice di prime cure non avrebbe potuto ordinare la chiamata in causa dell’Ente Impositore motu proprio senza richiesta di alcuna delle parti in causa.
Alla udienza del 28 aprile 2022, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente puntualizzare, in merito all’appello incidentale proposto dal contribuente, che la Regione Toscana è stata invitata dal Giudice di prime cure, con ordinanza notificata a tutte le parti, a depositare la documentazione relativa al merito della questione, concedendo termini alle parti già costituite di esaminare la stessa per eventualmente replicare alla udienza di discussione successiva.
La Regione Toscana si è costituita ed ha depositato quanto richiesto precisando la propria posizione.
Non si tratta di intervento volontario ma di costituzione a seguito di invito della Commissione che, peraltro, è legittimata a procedere alla integrazione documentale e/o chiamare in causa le parti che ritiene necessari al fine del decidere.
Poiché la Regione Toscana era parte in causa in prime cure, ha tutto il diritto di proporre appello, come di fatto l’ha proposto.
Entrando nel merito della questione, parte contribuente non ha pagato le tasse automobilistiche sulle due vetture per gli anni in contestazione, pur essendo proprietario dei veicoli.
A dimostrazione della legittimità dell’operato dell’Amministrazione appellante, occorre precisare che la supposta “omessa notifica dell’atto presupposto” eccepita da parte ricorrente e confermata dai giudici di primo grado, è priva di fondamento.
Ai sensi dell’art. 5, comma 32, del D.L. 953/82 “al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ………..risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi………..”.
Nel caso specifico, per le annualità e per i veicoli in contestazione, alla scadenza dei periodi tributari di
riferimento, la tassa risultava non pagata e, poiché al P.R.A. risultava che tali veicoli erano di proprietà del ricorrente, si è provveduto al recupero degli importi dovuti e non pagati mediante l’iscrizione diretta a ruolo.
La Regione Toscana infatti, ha una propria legge, una legge regionale che legittima l’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione. Precisamente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 “Modalità di irrogazione delle sanzioni” della propria Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005″: “Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.lgs. 472/1997 ”. La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dall’articolo 17, comma 3, del D.lgs. 472/1997.
Quindi, contrariamente a quanto dichiarato dai giudici di primo grado, la Regione Toscana può procedere al recupero degli importi dovuti e non pagati dai contribuenti, come per il caso in esame, mediante la notifica dell’avviso di accertamento oppure mediante l’iscrizione diretta a ruolo.
Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di prime cure, non vi è quindi alcun obbligo giuridico bensì la facoltà della notifica dell’avviso di accertamento in quanto la Regione Toscana, ai sensi della citata normativa statale e regionale, può procedere con l’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
L’operato dell’Ente è dunque legittimo. Non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell’invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione.
Per questi motivi, in riforma della sentenza impugnata, viene accolto l’appello dell’Ente Impositore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di euro 350,00 oltre 15% rimborso forfettario.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello e condanna parte contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre 15% rimborso forfettario.
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