Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 9, sentenza n. 487 depositata il 7 febbraio 2023
Ai fini della classificazione doganale dei beni importati, spetta all’Agenzia delle Entrate il compito di provare non l’utilizzo possibile dei prodotti ma quello per essi precisamente previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data dell’importazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 709/21, pronunciata il 13.11.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso avanzato da S L, quale titolare della A T di L S, avverso l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del 5.04.2019 e del correlato atto di irrogazione di sanzione amministrativa relativi a diritti doganali (per euro 8.732,92) e sanazioni (per euro 45.008,75), annullando le sanzioni e compensando le spese di lite tra le parti.
Proponeva appello l’Ufficio delle Dogane di Milano 3, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’applicazione delle sanzioni, gravando sul trasgressore l’onere di dimostrare di avere agito in assenza di consapevolezza in virtù della presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. 689/1981 e non sussistendo un caso di obiettiva incertezza nell’applicazione della norma né un’ipotesi di ignoranza inevitabile; chiedeva quindi, in accoglimento dell’appello, di confermare la validità dell’atto di irrigazione di sanzioni.
Si costituiva in giudizio SL, quale titolare della A T di SL, eccependo l’infondatezza del motivo di appello per l’assenza di una condotta dolosa o colposa in capo ad A T, esponendo di avere fatto sempre affidamento sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nonché sul fatto che le importazioni del medesimo tipo di prodotto non erano state mai rettificate in precedenti verifiche; eccepiva altresì la non applicabilità delle sanzioni per la violazione del principio di proporzionalità, per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della voce doganale e per la mancata applicazione dell’esimente dell’art. 303 c. 2 DPR 43/1973.
La parte appellata proponeva altresì appello incidentale per la parte della sentenza che riteneva erroneamente dovuti i maggiori dazi pretesi dall’Ufficio per violazione dell’art. 2697 c.c., per difetto assoluto di prova della pretesa, risultando l’atto impugnato privo di elementi oggettivi idonei a determinare la rettifica della dichiarazione doganale dal momento che era omessa ogni valida prova circa le caratteristiche tecniche dei beni importati, per lesione del principio di legittimo affidamento, per insussistenza del presupposto impositivo, attesa la corretta qualificazione doganale da parte del contribuente nella voce doganale 8531 2020 90 (e non in quella 8529 9092 99) con la conseguente errata applicazione da parte dell’Ufficio della più gravosa misura dei diritti del 5%, trattandosi di meri pannelli indicatori a diodi led, la cui funzione era quella di proiettare immagini statiche, testi e numeri; lamentava, infine, la lesione dei principi di libera concorrenza delle merci; chiedeva di respingere l’appello ed, in via incidentale, di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando illegittimo l’atto impugnato, annullandolo.
Il contribuente depositava successiva memoria difensiva; all’udienza indicata in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte ritiene di condividere il principio giurisprudenziale secondo cui, in base all’onere della prova, compete all’Agenzia dimostrare la ricorrenza dei presupposti legittimanti la maggiore pretesa impositiva; in particolare ai fini della classificazione doganale, occorre dimostrare non l’uso possibile del prodotto ma quello per esso precipuamente previsto, valutato sulle caratteristiche e della proprietà oggettive alla data dell’importazione (Cass.25054/2019; Cass. 30905/2019).
Con riferimento al caso di specie, LS, quale titolare della AT, ha dedotto e dimostrato che nel corso degli anni ha effettuato numerosissime importazioni dello stesso prodotto oggetto del presente giudizio, senza che l’Ufficio doganale, a seguito delle numerose verifiche fisiche della merce compiute dallo stesso, abbia mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla classificazione doganale dichiarata (cfr. memoria difensiva in primo grado).
Tale circostanza non è contestata in primo grado nè nel corso del presente giudizio.
Ai fini dunque dell’adempimento dell’onere della prova, l’Ufficio non ha dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che in sede di rettifica hanno determinato nelle importazioni in oggetto una diversa classificazione doganale ed un accertamento differente rispetto ai precedenti.
Inoltre l’appellante non tiene conto del fatto oggettivo e non contestato che i pannelli importati possono essere anche combinati in unità più grandi, ma per poter funzionare come videoparete LED devono 7 essere montati, cablati e configurati dall’operatore, con componenti di elettronica e carpenteria che non fanno parte del corredo importato.
La loro specifica funzione è dunque quella di proiettare immagini statiche, testi e numeri.
Orbene, nel caso di specie, l’Ufficio non ha in concreto fornito prova adeguata del presupposto legittimamente l’attribuzione del codice 85299092 99 e del correlativo trattamento daziario.
L’accoglimento dell’appello incidentale determina l’annullamento dell’atto impugnato e l’assorbimento dei rimanenti motivi di appello.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle difficoltà di inquadramento tecnico dei prodotti importati.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di II Grado, definitivamente pronunciando,
– Respinge l’appello dell’Ufficio, accoglie l’incidentale;
– compensa le spese di lite.