Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 91 depositata il 31 gennaio 2024
Gli estratti di ruolo, in seguito alla recente modifica dell’articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da parte del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, non sono autonomamente impugnabili e i ricorsi presentati solo sulla base di esso devono considerarsi inammissibili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. G. C., sulla base di un estratto di ruolo, ha impugnato le cartelle sopra indicate, asserendo che le stesse non erano state notificate.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con sentenza n. 1068/2017, ha respinto il ricorso del contribuente.
Il Sig. C. ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma, mentre l’ufficio ne ha chiesto la conferma.
All’udienza del 26.01.2024 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha riproposto nell’atto di appello gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente
-Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione alla giuridica inesistenza di notificazione delle cartelle esattoriali.
-Nullità della sentenza e sua illegittimità in relazione alla decadenza dell’azione della riscossione.
Prima di entrare nel merito dei motivi indicati nell’atto di appello, si osserva che il contribuente ha impugnato le cartelle solo dopo aver conosciuto le stesse per effetto della richiesta dell’estratto di ruolo.
A tale proposito, la Suprema Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’ art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’ art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3 , 24 , 101 , 104 , 113 , 117 Cost. , quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione“.
Quindi, ha affermato che gli estratti di ruolo non sono impugnabili ed il contribuente può ottenere tutela solo dopo la notifica di un atto pregiudizievole (intimazione di pagamento, pignoramento, iscrizione ipotecaria), dove può far valere la mancata notifica della cartella presupposta.
L’estratto di ruolo può essere oggetto di impugnazione solo se il contribuente dimostri l’esistenza di un grave pregiudizio (per esempio, un imprenditore che deve partecipare a gare pubbliche oppure che deve ricevere pagamenti dalla P.A., bloccati perché vi sono cartelle esattoriali), che nel caso in specie il contribuente non ha minimamente dimostrato.
Pertanto, il ricorso presentato sulla base dell’estratto di ruolo deve considerarsi inammissibile.
Tra l’altro, il ricorso è inammissibile, come dichiarato dai giudici di prime cure, in quanto sono infondati anche i motivi indicati nell’atto di appello.
Infatti, parte delle cartelle asseritamente non notificate, si riferiscono, come precisamente indicato nella sentenza impugnata, a violazioni del codice della strada o a contributi previdenziali, la cui giurisdizione è, rispettivamente, del giudice di pace e del giudice del lavoro.
Per le altre cartelle, risulta agli atti che le stesse, come evidenziato dai giudici di prime cure, sono state tutte regolarmente notificate, con l’osservanza delle diverse procedure previste dall’ art. 139 c.p.c. , con l’invio della raccomandata informativa.
Risulta, altresì, che data 29/10/2010, 31/05/2015, il Sig. Cuboni ha proposto istanza di rateazione N.79905/10 , N. 149447/15 e a seguito della concessione delle suddette rateazioni, il contribuente ha effettuato sulle cartelle oggetto di dilazione una serie di pagamenti, nel periodo ricompreso tra il 04/11/2010 e il 06/12/2016 (V. allegati al fascicolo di primo grado).
In conclusione, deve confermarsi la sentenza impugnata, precisando che a seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 4, primo comma, del D.L. n. 119 del 23/10/2018 convertito in Legge 17/12/2018 n. 136 , è stato disposto nei confronti del sig. Cuboni Giuseppe l’annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010, e precisamente le cartelle esattoriali:
– 02520080036792519 000 (la sola partita 001 02047 2008 0000456329);
– 02520080057175283 000;
– 02520090028217591 000 (la sola partita 002 02047 2009 0000494296);
– 02520100010629153 000; – 02520100026877061 000;
– 02520100041835812 000;
– 02520100068022079 000
che sono state oggetto di apposito provvedimento di discarico amministrativo.
Per quanto sopra, si respinge l’appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 1.000.
P.Q.M.
La Corte respinge l’appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 1.000.