Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 17, sentenza n. 3490 depositata il 23 novembre 2023
La sopravvenuta estinzione del trust rende applicabili in via analogica le regole contenute nell’art. 36 della disciplina sulla riscossione che individua quali responsabili nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tra gli altri, i liquidatori di società che non abbiano adempiuto all’obbligo di pagare le imposte dovute dall’ente societario. Di conseguenza la legittimazione passiva del trustee deriva dalla sua qualità di gestore dei beni patrimoniali conferiti nel trust ed ai quali i medesimi debiti si riferiscono
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano propone appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano del 15 dicembre 2022, n. 3512, con cui in accoglimento del signor Uxxxx Fxxxx Zxxxx, sono state annullate:
– l’intimazione di pagamento n. xxxx, con cui il ricorrente è stato ingiunto di pagare la somma di ? 213.065,78, a titolo di IRES, imposta sostitutiva sulle plusvalenze ex art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e relativi interessi,
– e la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. xxxx, a garanzia delle somme dovute, ed anch’essa impugnata nel presente giudizio.
L’intimazione di pagamento era stata a sua volta emessa ai sensi dell’art. 15 del testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito (DPR 29 settembre 1973, n. 602), sulla base del presupposto avviso di accertamento xxxx, contro cui il citato ricorrente aveva proposto un separato ricorso.
Con la sentenza oggetto del presente appello gli atti impugnati sono stati annullati sul presupposto che nessun titolo esecutivo poteva dirsi formato nei confronti del ricorrente, poiché il menzionato avviso di accertamento era stato messo nei confronti del trust denominato Antec, di cui il medesimo ricorrente era stato trustee, e che in seguito al raggiungimento dello scopo per cui era stato istituito era poi stato liquidato.
L’appello censura la statuizione di accoglimento del ricorso per violazione dell’art. 15 DPR 29 settembre 1973, n. 602, e contraddittorietà.
Il ricorrente in primo grado non si è costituito in resistenza.
In via preliminare va dato atto che il contraddittorio nel presente giudizio di secondo grado è stato validamente costituito ad iniziativa dell’ufficio impositore, posto che l’appello da questo proposto è stato notificato al contribuente il 7 giugno 2023, come da ricevuta di consegna del messaggio p.e.c. con allegato l’atto d’appello presso il domicilio digitale dichiarato dal difensore del medesimo contribuente.
Nel merito, l’appello censura la sentenza per violazione del citato art. 15 del testo unico sulla riscossione, per avere escluso che il ricorrente fosse assoggettabile all’azione esecutiva erariale sulla base del presupposto accertamento nei confronti del trust di cui lo stesso è stato trustee. L’appello sottolinea che in assenza di personalità giuridica del trust, riconosciuta dalla stessa sentenza, e dei compiti di gestione e di rispetto della separazione patrimoniale a carico del trustee, a quest’ultimo è attribuita la rappresentanza legale sui beni in esso conferiti, e la conseguente responsabilità per i debiti tributari ai medesimi imputabili, e nella descritta qualità lo stesso ricorrente ha dapprima ricevuto e poi impugnato l’avviso di accertamento. La sentenza sarebbe dunque contraddittoria, per avere escluso che il ricorrente sia soggetto all’azione esecutiva della riscossione malgrado la sua legittimazione attiva nel contenzioso avente ad oggetto il presupposto avviso di accertamento e malgrado la stessa pronuncia di primo grado abbia escluso che il trust abbia personalità giuridica.
Le censure così sintetizzate sono fondate.
Dalla contraddittorietà della sentenza dedotta nei motivi sopra sintetizzati si ricava la sua erroneità. Devono infatti escludersi i profili di illegittimità ravvisati dalla pronuncia di primo grado per il fatto che l’azione esecutiva è stata proposta nei confronti del trustee, per debiti tributari del trust. La legittimazione passiva del ricorrente va infatti ricavata dalla sua qualità di gestore dei beni patrimoniali conferiti nel trust ed ai quali i medesimi debiti si riferiscono, oltre che di rappresentante dello stesso patrimonio separato nei confronti dei terzi. Va peraltro rilevato rispetto al profilo civilistico, quello tributario si caratterizza per l’attribuzione di soggettività al trust ai fini IRES, in forza dell’art. 73, comma 1, lett. d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917. La sopravvenuta estinzione del trust rende pertanto applicabili in via analogica le regole contenute nell’art. 36 del testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito, che costituisce responsabili nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tra gli altri i liquidatori di società che non abbiano adempiuto all’obbligo di pagare le imposte dovute dall’ente societario.
L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado vanno confermati gli atti della riscossione impugnati in questo giudizio, per cui va respinto il ricorso contro di essi proposto dal contribuente.
accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso del contribuente e conferma gli atti impugnati;
condanna il contribuente alle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in ? 7000, oltre agli accessori di legge.