Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 23, sentenza n. 5036 depositata il 15 dicembre 2022

L’impresa costruttrice ha diritto all’esenzione dall’IMU sugli immobili di sua proprietà, destinati alla vendita e non locati (art. 2, co. 2, D. L. 102/2013). Gli immobili in questione sono, infatti, attratti nel reddito d’impresa come “beni merce” e, dunque, sottratti alla ratio del regime impositivo previsto dall’IMU per i redditi fondiari (artt. 55, 83, 92 TUIR)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la società “G.xxxx & Pxxxx DI Lxxxx Gxxxx & C. S.A.S.” ha contestato l’illegittimità del diniego espresso del Comune di Lxxxx avverso l’istanza di rimborso IMU, relativa agli anni d’imposta 2015 e 2016, relativa alle somme indebitamente versate a titolo IMU relativamente ad un “immobile merce” di sua proprietà. In particolare, con il ricorso di primo grado, la società contribuente ha esposto quanto segue:

1. La società “G.xxxx & Pxxxx DI Lxxxx Gxxxx & C. S.A.S” con istanza del 20 luglio 2016, richiedeva al Comune di Lxxxx il rimborso delle somme versate a titolo di IMU per l’anno 2015, per Euro 198,00=, e per l’anno 2016, per Euro 396,00=.

2. Eccepiva, utilizzando il modello predisposto dal Comune, per l’istanza di rimborso, la natura indebita dei versamenti in quanto riferiti ad un “immobile merce”, come da dichiarazione IMU 2016, acquisito dalla società contribuente a seguito di decreto di trasferimento del 24.09.2015, emesso dal Tribunale di

3. L’istanza di rimborso veniva rigettata dal Comune di Lxxxx con diniego espresso, secondo il seguente letterale tenore: “le unità immobiliari non sono considerate bene merce. Sulla questione si è espressa anche la Commissione Tributaria con sentenza 179 / 2018”;

4. Con istanza di annullamento in autotutela in data 27.11.2018 la Contribuente ha chiesto il riesame del diniego espresso, eccependo la carenza di motivazione, oltre che l’errore sull’oggetto. Infatti, l’Ufficio aveva richiamato una sentenza della CTP di Brescia concernente altri immobili e altri anni d’imposta (IMU 2013 ed IMU 2014) precedenti alla data di acquisto dell’immobile oggetto del presente giudizio.

5. Il Comune di Lxxxx non dava riscontro alla predetta Istanza di annullamento in autotutela.

6. Per l’effetto, la società contribuente proponeva ricorso – reclamo innanzi la CTP di Brescia eccependo:

a) che la società ricorrente, nei periodi di imposta 2015 – 2016 esercitava l’attività di costruzione, ristrutturazione e gestione di immobili di qualsiasi tipo, sia propri che di terzi (codice attività 68.10.00), che prevede la “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri”;

b) che sin dalla data di acquisto dell’immobile oggetto di ricorso, la Contribuente contabilizzava detto immobile all’interno del suo bilancio, quale immobile “merce” da destinare alla vendita e che lo stesso non veniva mai posto successivamente a reddito;

c) che il diniego di rimborso risultava carente di motivazione, oltre che viziato da errore sull’oggetto dell’istanza di rimborso;

d) in ogni caso, che la pretesa tributaria era insussistente rispetto ad un immobile “merce”.

e) Concludendo per la condanna del Comune alla restituzione della maggiore Imu indebitamente versata dalla contribuente per gli anni d’imposta 2015 – 2016, oltre interessi e spese di lite.

7. Il Comune di Lxxxx si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

8. La Contribuente depositava memoria illustrativa datata 2.01.2020 contestando le controdeduzioni del Comune, in particolare evidenziando che il Comune riconosceva l’errore compiuto nell’individuare l’immobile oggetto di istanza di rimborso richiamando una sentenza riguardante altri immobili non oggetto del presente contenzioso; d’altra parte, evidenziava che il bene merce (mappale 2203 / 17 del Fg. 27 C.F. Lxxxx) era pacificamente immobile merce anche per il Comune di Lxxxx, il quale aggiungeva che la ricorrente non avrebbe avuto diritto al rimborso in quanto non in possesso dei requisiti di impresa costruttrice.

9. All’udienza del 13 gennaio 2020, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

10. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sez. 4^, con la sentenza impugnata n. 73 / 2020, emessa il 13.01.2020 e depositata il 30.01.2020 ha rigettato il ricorso, condannando la Parte ricorrente alle spese di lite.

La Parte contribuente quindi, propone appello per la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione del diniego espresso di rimborso

Illegittimità della sentenza di primo grado nel merito della controversia – attesa l’insussistenza del presupposto impositivo IMU in presenza di un “bene merce”

Parte Appellante chiede:

in via principale, nel merito, riformarsi la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sez. 4^, n. 73 / 2020, emessa il 13.01.2020, dep. il 30.01.2020; dichiararsi l’illegittimità del rifiuto opposto dal Comune di Lxxxx all’istanza di rimborso presentata dalla società appellante per la somma di Euro 594,00= a titolo di maggiore Imu versata in relazione agli anni d’imposta 2015 – 2016 e, per l’effetto, condannare il Comune di Lxxxx al pagamento della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi, dovuti ex lege. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituisce il Comune di Lxxxx e controdeduce chiedendo di:

– rigettare il ricorso in epigrafe in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;

– condannare il ricorrente alle spese, diritti ed onorari come per legge.

Avendo l’Appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, e successivamente in seguito alle disposizioni antipandemiche COVID 19 essendo stata comunicato alle Parti la necessità di memorie scritte in luogo di forma pubblica dell’udienza, visionata la memoria di replica con precisazione delle conclusioni e la documentazione che è pervenuta si procede in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione evidenzia quanto segue:

Sulla “Illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione del diniego espresso di rimborso – Illegittimità della sentenza di primo grado nel merito della controversia – attesa l’insussistenza del presupposto impositivo IMU in presenza di un “bene merce””

I Giudici di primo grado hanno rilevato che “il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria“, escludendo la censura relativa all’omesso esercizio dell’autotutela da parte dell’Ufficio. L’oggetto della controversia si evidenzia essere però l’illegittimità del diniego espresso di rimborso. La Parte appellante ricorrente ha dedotto che il ricorso si era reso necessario per il silenzio dell’ufficio sull’istanza di annullamento in autotutela.

La CTP non si pronuncia sulla carenza di motivazione dell’atto dell’Ufficio, incorso in errore di scambio di immobili che non riguardano il caso di specie, portando così al diniego espresso di rimborso. Nel merito, la sentenza di primo grado conferma la pretesa tributaria, richiamando l’art. 2, comma 2, del d.l. 102/2013, nonché la risoluzione n. 11/DF dell’11.12.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo non provato il presupposto oggettivo per l’applicazione del beneficio dell’esclusione dall’applicazione dell’IMU, non avendo la Parte appellante ricorrente allegato e provato i presupposti per l’applicazione del beneficio in esame. La sentenza di prime cure risulta viziata per non essersi pronunciata sulla carenza di motivazione del diniego espresso impugnato contenente un errore sull’oggetto dell’istanza di rimborso. Il contribuente ha contestato che la tesi dell’Ufficio è segnata da un errore evidente nell’individuazione dell’immobile oggetto di controversia, reso manifesto dal richiamo di una sentenza (CTP Brescia, Sez. 1^. sent. n. 179 / 1 / 2018, dep. il 27.03.2018) che non riguarda il caso di specie, essendo riferita ad IMU 2013 e 2014, quindi necessariamente ad altri immobili diversi da quello, oggetto di causa, acquistato nel settembre 2015. Sulla base di tale sentenza e di una generica negazione (“le unità immobiliari non sono considerate bene merce”), priva di alcun collegamento al caso concreto, l’Ente locale è pervenuto al rigetto dell’istanza di rimborso, poi confermata dalla sentenza impugnata.

Manca una chiara ricostruzione degli elementi costitutivi della pretesa tributaria, necessaria a pena di nullità dell’atto Le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario; sicché l’Ufficio non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione iniziale, rimanendo preclusa un’integrazione della motivazione dell’atto impugnato in sede di controdeduzioni. Tale profilo appare assorbente nel senso dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Inoltre, la sentenza prescinde dall’atto dell’ufficio e perviene alla negazione della qualità di “bene merce” all’immobile in esame; da cui la debenza IMU. Il Comune di Lxxxx si limitava ad asserire che “le unità immobiliari non sono considerate bene merce”.

La Corte rileva che il Comune emetteva diniego all’istanza di rimborso motivando la mancanza del requisito di bene merce, per ribadire la mancanza dei requisiti della ricorrente per la richiesta di agevolazione tributaria che viene concessa agli “immobili merce”.

Si nota che il Comune ha sempre contestato la mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi:

– soggettivi in quanto la società non si può ritenere classificabile quale impresa costruttrice, come richiesto dalla normativa tributaria

– oggettivi in quanto l’immobile oggetto di contenzioso non è ritenuto classificabile tra gli immobili costruiti da impresa costruttrice o acquistato da impresa costruttrice per procedere ad interventi di incisivo recupero prima di destinarli alla vendita.

Si osserva ancora che il Comune, prima di comunicare il diniego all’istanza di rimborso, verificava i requisiti soggettivi e oggettivi della società G.xxxx & Pxxxx DI Lxxxx Gxxxx & C. S.A.S & tramite la visura della Camera di Commercio dalla quale si evince che la suddetta non è classificata “impresa costruttrice”. Dalla stessa visura camerale risulta:

1) che la ricorrente è classificata con “codice ATECORI 82.99 – altri servizi di supporto alle imprese”,

2) che l’attività esercitata nella sede legale risulta essere: “servizi di assistenza a terzi nel campo contabile e amministrativo in genere e immobiliare in particolare su beni propri (non svolgono attività di intermediazione immobiliare con esclusione di ogni attività soggette al rilascio e/o licenze e/o iscrizioni abilitanti)”.

– La normativa tributaria (art. 2 comma 2 D.L. n.102 del 31/8/2013) esenta dal pagamento dell’IMU i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Nel caso dell’immobile oggetto del contenzioso, dai bilanci societari, non risultano costi per ristrutturazione o per interventi incisivi di recupero; inoltre, presso il Comune di L , non sono presenti richieste di pratiche edilizie. Si può quindi affermare che per gli anni 2015 e 2016 i lavori di ristrutturazione non sono mai iniziati. Tuttavia come già in atti, il contribuente ha segnalato all’Ufficio che non potesse essere assoggettato a IMU quale “bene merce” lo specifico immobile, che fin dalla data di acquisto e a tutt’oggi, è stato contabilizzato all’interno del bilancio come “merce” (dell’impresa), destinandolo alla vendita. Inoltre, l’unità immobiliare in oggetto non è mai stata interessata da alcun contratto di locazione. Come in atti (la società “G.xxxx & Pxxxx DI Lxxxx Gxxxx & C. S.A.S.” esercita ed esercitava anche nei periodi d’imposta 2015 – 2016, l’attività di costruzione, ristrutturazione e gestione di immobili di qualsiasi tipo, sia propri che di terzi” con codice attività 68.10.00 che prevede la “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri”. Il contribuente ha quindi diritto all’esenzione dal pagamento IMU, trattandosi di “bene merce”. Dall’ulteriore documentazione prodotta in allegato risulta chiaramente che l’immobile in oggetto è stato posto a rimanenza come “bene merce” dalla Gxxxx & Pxxxx (vedasi. bilanci 2015 e 2016, libro inventari 2015 e 2016; Unico 2015 e 2016). La conferma dell’illegittimità del diniego del rimborso e l’erroneità della pronuncia di primo grado, deriva non tanto e non solo tenuto conto del disposto dell’art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, il quale prevede un’esenzione dal pagamento IMU per le annualità in contestazione, a beneficio delle imprese costruttrici proprietarie dei cc.dd. “immobili merce” destinati alla vendita e non posti a reddito dall’impresa (non locati). Ma, ancor prima, perché, in quanto beni-merce, tali immobili sono inidonei a generare reddito fondiario e idonei, piuttosto, a generare reddito d’impresa, sulla base del cd. principio di attrazione al reddito d’impresa.

Nel caso in esame l’immobile destinato alla vendita ed iscritto in bilancio quale bene-merce beneficia dunque della esenzione IMU.

Con il secondo motivo d’appello la Parte appellante contribuente censura la sentenza di primo grado con riguardo alla condanna alle spese.

La Corte ritiene tuttavia che, in considerazione della vicenda complicata anche da contenziosi paralleli su altri immobili, vi siano sufficienti motivazioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. Spese compensate.