Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 3, sentenza n. 163 depositata il 4 marzo 2024
I contributi pretesi dallo Stato nei confronti della Provincia, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l’esercizio ed il mantenimento di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel Porto sono devoluti alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Provincia della Spezia impugnava la cartella di pagamento n. 056 2022 00037825 48 000 emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia in relazione a contributi per la manutenzione e l’esercizio dei segnalamenti marittimi per l’importo pari ad € 122.424,47, sostenendo che in base alle previsioni di cui alla Legge n. 84/1994 , nessun onere finanziario risulterebbe posto a carico delle Province in relazione alle opere di manutenzione dei relativi Porti se dotati, come quello della Spezia, di Autorità Portuale.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, eccependo tra l’altro il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario.
La CGT di 1° grado della Spezia accoglieva detta eccezione, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
Appella la Provincia eccependo:
– che i Primi Giudici avrebbero errato nel declinare la propria giurisdizione,
– che la Provincia, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 84/1994 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” non avrebbe più alcuna competenza in materia di manutenzione e esercizio dei segnalamenti marittimi.
Propone altresì istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la Ragioneria dello Stato Genova/La Spezia resistendo ed in particolare eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo la parte impugnato un atto di intimazione emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ente distinto ed autonomo rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; insiste inoltre sul difetto di giurisdizione della Corte Tributaria.
Decisa con ordinanza n. 509/2023 la questione relativa alla sospensione della pronuncia di primo grado, la causa veniva rinviata per la trattazione del merito all’udienza del 28/2/2024.
Successivamente la difesa dell’appellante Provincia depositava memoria per ribadire l’appartenenza della presente causa alla cognizione del Giudice tributario.
Evidenzia la sussistenza della legittimazione passiva del MEF e della Ragioneria Territoriale in quanto ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene di dover affermare, contrariamente a quanto dichiarato dai Primi Giudici, la propria giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7278/2023 hanno stabilito quanto segue:
“una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (Corte cost.n.167/2018, Corte cost. n. 269 e n. 236 del 2017; Corte cost. n. 89/2018)”.
Nel caso di specie risultano presenti tutti i requisiti individuati dalla suddetta pronuncia:
a) la cartella esattoriale per cui è causa attiene agli importi richiesti dallo Stato alla Provincia a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l’esercizio ed il mantenimento di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel Porto della Spezia. Essa comporta evidentemente, se eseguita coattivamente, una decurtazione del patrimonio dell’Amministrazione Provinciale;
b) la decurtazione non integra in alcun modo una modifica di un rapporto sinallagmatico, in quanto lo Stato giustifica la propria pretesa richiamando il Regio Decreto n. 3095 del 2 aprile 1885 ;
c) evidente è la destinazione delle risorse a concorrere ad una spesa pubblica.
Ciò detto in ordine alla giurisdizione, deve essere affrontata un’altra questione di carattere preliminare, e cioè l’eccepito difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia.
Anche tale eccezione va rigettata.
Se è vero infatti che l’atto impugnato è una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, altrettanto è vero che detta cartella risulta fondata su un atto non impugnabile ai sensi dell’ art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (nota dell’8 marzo 2022 della Ragioneria Territoriale dello Stato), per cui è consentito al contribuente, con l’impugnazione della cartella, contestare il merito della pretesa tributaria, con l’onere di chiamare in giudizio anche il/i soggetto/i che, secondo quanto desumibile dalla cartella medesima, corrispondono all’ente creditore.
Esaurite le questioni pregiudiziali/preliminari e passando quindi ad esaminare il merito della vertenza, l’appello appare fondato.
Emerge infatti chiaramente dalla legge 28/01/1994, n. 84 avente per oggetto “Riordino della legislazione in materia portuale” che nessuna competenza residua a carico della Provincia della Spezia in materia portuale.
Dispongono infatti l’art. 13 comma 2 e 27 comma 5 della predetta legge:
Art. 13 “2. Dal 1° gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l’installazione e l’acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina”.
Art. 27 “5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736 , nonché di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 , non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1994”.
Altro sembra non doversi aggiungere rispetto al chiaro tenore letterale del disposto normativo.
L’appello deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere annullata l’impugnata cartella di pagamento.
L’assoluta novità della questione trattata, per la quale non sono rinvenibili precedenti giurisprudenziali, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello.