Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 3615 depositata il 6 dicembre 2023

L’agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 1, parte prima, nota II bis, tariffa allegata) per l’acquisto della “prima casa” si applica anche quando l’acquirente risulti già proprietario di un immobile, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprietario e dei suoi famigliari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Como, ha interposto gravame avverso la sentenza dell’allora Commissione Tributaria Provinciale di Como, in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente, Ixxxx Sxxxx avverso avvisi di liquidazione, come sopra meglio indicati.

Lamenta l’Ufficio che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, omessa, ovvero insufficiente motivazione ed errata valutazione di fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l’accoglimento dell’appello.

Conclude chiedendo di:

“riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l’effetto, confermare la legittimità dell’operato dell’Ufficio

Con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.”

Si è costituita la contribuente controdeducendo e insistendo per la conferma della decisione di primo grado.

Conclude chiedendo:

“di voler respingere l’appello avversario, confermando la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como.

Con vittoria di spese e competenze di causa oltre iva e cpa come per legge. “

Il ricorso in appello è stato, quindi, esaminato e deciso nell’odierna udienza camerale, previa discussione orale da parte dei procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive conclusioni e sviluppato le argomentazioni enunciate nei propri atti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della ragione più liquida.

Ritenuto in fatto

La contribuente in data 18.06.2018 aveva acquistato, in comunione col marito, abitazione sita nel comune di xxxx chiedendo, ai fini dell’imposta di registro e ipocatastale e ai fini dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all’acquisto di immobili ad uso abitativo, l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, assumendo di essere titolari del diritto di proprietà di altra casa, acquistata coi medesimi benefici, con l’impegno di alienarla entro i termini di legge.

Tale dichiarazione però non corrispondeva alla realtà dei fatti, visto che dai controlli effettuati dall’Ufficio finanziario era emerso che al momento del suddetto acquisto, la contribuente era titolare del diritto di proprietà di altro immobile (oltre quello per cui si era impegnata all’alienazione), sito sempre nel Comune di xxxx acquistato nel 2007, senza aver usufruito di alcun beneficio di legge.

In ragione di ciò l’Ufficio finanziario notificava alla contribuente gli avvisi di accertamento di cui trattasi.

Avverso tali atti la ricorrente proponeva ricorso, deducendone l’illegittimità, lamentando una errata applicazione della normativa in materia di agevolazione prima casa in quanto per l’altra abitazione di cui era proprietaria non aveva usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa, visto che si trattava di un piccolo appartamento di circa 30 mq. (monolocale), abitato dal figlio maggiorenne e non idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative e quelle famigliari.

La CTP di Como accoglieva il ricorso ritenendo che l’immobile preposseduto dalla ricorrente in xxxx acquistato senza il beneficio “della prima casa”, del tutto inidoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia e non è ostativo al riconoscimento del beneficio “prima casa” sul diverso immobile acquistato il 18.6.2018, sito sempre in xxxx in via xxxx

L’Ufficio finanziario appella la suddetta decisione, contestando l’errata e falsa applicazione di legge sulla norma relativa alle agevolazioni prima casa.

La contribuente controdeduce insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.

Considerato in diritto

Con l’unico motivo di gravame l’Ufficio erariale deduce la violazione e falsa applicazione del DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 1, parte prima, nota II bis, tariffa allegata.

Occorre premettere che il DPR n. 131/1986, nel testo applicabile ratione temporis (come modificato con l’art. 3, comma 131, legge 28 dicembre 1995, n. 549), indica quale presupposto dell’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” la non titolarità (e cioè la cosiddetta “impossidenza”), da parte dell’acquirente, che non abbia in precedenza fruito di tale agevolazione, “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”

In sostanza l’elemento che esclude il beneficio è la mera “pre-possidenza” di un’altra casa di abitazione, null’altro essendo aggiunto dalla norma per qualificare tale “pre-possidenza”, con riferimento in particolare alle caratteristiche strutturali della “casa” già posseduta o alla sua rispondenza alle esigenze abitative dell’acquirente.

Ma tale formulazione normativa deve essere vista e interpretata secondo cui il requisito della impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l’interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare le citate esigenze, in quanto il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito della “idoneità”, con la conseguenza che, se la casa “preposseduta” non è “idonea”, la sua presenza non impedisce l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in occasione di un nuovo acquisto (si veda sul punto Cass. 19989/2018).

A ciò si aggiunga la pronuncia della Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla lettera b) del numero 1) della nota 11-bis dell’art. 1 della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986 – come modificata dalla legge 1995 n. 549 – ha richiamato l’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, Cass. n. 100 del 2010 e Cass. n. 18128 del 2009), affermando che la intervenuta sostituzione nella legge sulla “prima casa” dell’espressione “fabbricato idoneo ad abitazione” con quella “casa di abitazione” è da intendersi “nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato” (cfr. Corte Cost. Ord. n. 203 del 22.06.2011).

Nel caso di specie appare palese che un monolocale di circa 30 mq. sia del tutto inidoneo a poter soddisfare anche le più semplici e minimali esigenze di vita di un nucleo famigliare composto da quattro persone.

In conclusione non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni e sito nel medesimo Comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per ridotte dimensioni come nel caso di specie, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. n. 5051/21).

Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, ogni altro motivo di gravame e resistenza non espressamente esaminato, assorbito e superato, ovvero non rilevante ai fini della decisione e comunque non idoneo a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della non univoca giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte, previo rigetto dell’appello, conferma la sentenza appellata.

Spese compensate.