Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 631 depositata il 26 febbraio 2024

contributo perequativo “a fondo perduto” di cui al Decreto Sostegni-bis (art.1. D.L. 73/2021) – requisiti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. di Varese impugna, chiedendone la riforma, la sentenza n. 122/3/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, depositata il 02/05/2023, notificata il 19/05/2023, con la quale il primo collegio ha accolto il ricorso proposto dalla sig. P. G. avverso la comunicazione di scarto della richiesta di contributo a fondo perduto pari ad euro 10.691,00 di cui al Decreto Sostegni-bis D.L.73/2021 .

In fatto L’istanza della contribuente era stata scartata in quanto l’Ufficio aveva ritenuto che la Iva del dichiarante non risultava essere attiva.

La sig. P. aveva eccepito l’illegittimità dello scarto in quanto la propria partita Iva era attiva in data 26/5/2021 (ossia data di entrata in vigore del decreto legge 73/2021 ), in quanto cessata alla data del 30.06.2021, e la medesima era in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma per avere accesso al contributo in esame.

Il primo collegio ha accolto il ricorso ritenuta la sussistenza in capo alla contribuente di tutti i requisiti previsti dalla legge. In sede l’Ufficio censura la sentenza in quanto la motivazione deve ritenersi illegittima, infondata non avendo minimamente considerato gli elementi dedotti dall’Amministrazione appiattendosi sulla tesi sostenuta dalla contribuente.

In particolare l’appellante rileva come il contributo venga riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che siano titolari di reddito agrario, e sia commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, tale è il motivo della denominazione “perequativo”.

Lo scopo è, dunque, quello di intervenire a sostegno delle attività che hanno visto, nel corso del 2020, una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Covid. Ciò presuppone, come testualmente deduce l’appellante che l’istante abbia svolto la propria attività in modo continuativo nel corso dei due esercizi (2019 – 2020) e che abbia registrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi 2019 rispetto a quelli del 2020.

È questa contrazione dei ricavi a venire “perequata”. Nel caso di specie, alla data di presentazione dell’istanza, possibile solo a seguito dell’adozione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia come stabilito dalla stessa normativa, la contribuente aveva cessato l’attività, avendo peraltro cessato la partita Iva nel mese di giugno 2021, facendo così venir meno il presupposto della continuità che caratterizza la ratio del contributo in parola, trovando pertanto conferma il provvedimento di scarto.”

L’appellante contesta altresì l’assoluta carenza di motivazione della sentenza in punto condanna al pagamento delle spese di lite e chiede la riforma della sentenza anche con riguardo a tale statuizione.

Costituitasi in giudizio l’appellata insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI

L’appello non è fondato.

I motivi dedotti dall’Ufficio non sono idonei a scalfire la legittimità e correttezza della sentenza impugnata che va confermata.

Ed invero correttamente il primo collegio, ha ritenuto in capo alla contribuente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento del contributo perequativo. La motivazione è esaustiva, chiara e precisa riconoscendo in capo alla sig. P. il primo requisito richiesto e cioè l’esistenza della partita IVA attiva alla data del 25 maggio 2021, ed invero in atti risulta non contestato il fatto che la cessazione della partita Iva sia avvenuta in data 30.06.2021, quindi successivamente al termine indicato dalla legge;

il secondo requisito previsto dall” art. 1 del DL 73/2021 e cioè che il contributo perequativo spetti a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, circostanza dimostrata dalla ricorrente e non contestata dall’Ufficio;

il terzo requisito previsto dall’ art. 2 comma 24 del DL 73/2021 il quale prevede che l’istanza possa essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro il 30/9/2021 e la ricorrente ha presentato il modello Unico 2021 in data 27 settembre 2021 come rilevabile dagli atti. Il rispetto di tutti i requisiti conferisce legittimità alla richiesta di richiesta di contributo a fondo perduto pari ad euro 10.691,00 di cui al Decreto Sostegni-bis D.L.73/2021 come formulata dalla sig. G. P., e l’annullamento del provvedimento di scarto operato dall’Ufficio. Per queste ragioni l’appello va respinto ed alla soccombenza come diretta conseguenza ex art. 91 cpc , contrariamente a quanto dedotto dall’Ufficio anche in sede di gravame, segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo in favore della contribuente.

PQM

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia Respinge l’appello e, per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore di parte contribuente che liquida nella misura di euro 2.000,00 oltre anticipazioni, spese generali Iva e cpa.