Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 8, sentenza n. 2968 depositata il 5 ottobre 2023
I condebitori possono opporre al creditore il giudicato esterno formatosi tra il creditore e uno degli altri condebitori, salvo che la pronuncia sia fondata su ragioni personali del condebitore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente proposto, la Mxxxx Sxxxx s.p.a., in persona dal legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, ha appellato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano 8 novembre 2022, n. 3060, di rigetto del ricorso avverso il diniego alla sua istanza di rimborso. L’appellante illustrava che nel mese di luglio 2011 l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Milano aveva notificato avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro alla Mxxxx Sxxxx e alla Axxxx Wxxxx con riguardo a due atti notarili inter partes, qualificando cessione di ramo di azienda ex art. 20 T.U.R. le operazioni oggetto di quegli atti, e, mentre la Axxxx Wxxxx aveva proposto ricorso al giudice tributario, la Mxxxx Sxxxx era rimasta inerte, fino a che, a seguito di notifica di cartella di pagamento portante la pretesa iscritta a ruolo di € 620.554,74, in quanto coobbligata solidale, aveva pagato la somma per evitare l’esecuzione forzata. Nelle more, la Axxxx Wxxxx aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso avverso l’avviso di liquidazione, confermata in secondo grado nella parte ad essa sfavorevole e riformata nella parte invece favorevole, quindi, a seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 24647/2021, decidendo definitivamente nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in accoglimento totale dell’originario ricorso aveva annullato l’avviso di liquidazione in oggetto. Sia la Mxxxx Sxxxx, sia la Axxxx sxxxx, in qualità di incorporante della Axxxx Wxxxx, avevano, dunque, proposto istanza di rimborso delle somme nelle more versate, ma l’Agenzia delle entrate, mentre aveva accolto l’istanza della Axxxx sxxxx, aveva denegato alla Mxxxx Sxxxx il rimborso della somma versata di € 620.554,73, assumendo che non avesse diritto ad avvalersi del giudicato favorevole alla coobbligata solidale in ragione dell’avvenuto pagamento. L’appellante si doleva del fatto che il giudice di primo grado, aderendo agli assunti dell’Agenzia delle entrate, non aveva fatto corretta applicazione, con la sentenza appellata, dell’art. 1306, comma 2, c.c., in particolare nel ritenere intervenuto un pagamento spontaneo da parte della Mxxxx Sxxxx, mentre la stessa si era risolta a pagare, non a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, bensì solo dopo la notifica della cartella di pagamento, che è provvedimento esecutivo, e solo al fine di evitare l’esecuzione forzata, per cui non può neppure ipotizzarsi acquiescenza, come si evince dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
L’appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e per l’effetto dichiarare il diritto al rimborso di Mxxxx Sxxxx della somma di euro 620.554,74, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi di legge, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ad eseguire il rimborso in favore dell’appellante dell’importo di euro 620.554,73, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi di legge. Vinte le spese.
L’Agenzia delle entrate, costituendosi, ribadiva nelle proprie controdeduzioni la correttezza della sentenza appellata perché l’avvenuto pagamento del coobbligato rimasto inerte osta alla possibilità di avvalersi del giudicato favorevole all’altro coobbligato che si è invece difeso in giudizio, osservando come, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante, se è vero che il pagamento, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integrano di per sé acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, occorre tuttavia che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario, mentre nella specie la Mxxxx Sxxxx non aveva impugnato l’avviso di liquidazione, che era divenuto definitivo nei suoi confronti e, al momento della pronuncia della Cassazione, non era certo nei termini per impugnare.
L’Agenzia delle entrate chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto la conferma della non spettanza del rimborso. Vinte le spese.
Fissata l’udienza di trattazione, la Mxxxx Sxxxx produceva ulteriore giurisprudenza della Suprema Corte.
Quindi le parti, comparse all’udienza con modalità da remoto, illustravano ancora le proprie ragioni insistendo nelle rispettive domande.
Visti gli atti, sentite le parti, la Corte adita osserva che nella specie la disciplina di riferimento è quella dettata dall’art. 1306, comma 2, c.c., per la quale gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori a quest’ultimo favorevole, salvo che sia fondata su ragioni personali del suddetto condebitore.
Com’è noto, la Suprema Corte aveva riconosciuto, fin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 7053/1991, l’operatività di tale regola, propria del regime della solidarietà, alla materia tributaria, in quanto idonea a salvaguardare il principio della capacità contributiva, sancito dall’art. 53 Cost., sia per l’imposizione indiretta sia per l’imposizione diretta, osservando, in particolare che, “se, dunque, attraverso l’atto di trasferimento le parti, con riguardo alle imposte indirette che questo deve scontare, rivelano la stessa capacità contributiva rappresentata da un unico comune indice, esse non possono essere chiamate a concorrere alle spese pubbliche, con il pagamento in misura diversa dell’imposta, senza che il principio sancito dall’art. 53 Cost. non ne rimanga leso“.
È altrettanto noto che la giurisprudenza di legittimità ha, poi, fissato alcuni limiti all’espansione del giudicato favorevole al condebitore ex art. 1306, comma 2, c. c., ovvero che non si sia formato un giudicato sfavorevole per il condebitore che intende avvalersi della disposizione e che costui non abbia medio tempore soddisfatto la pretesa pagando.
Tuttavia, quanto al pagamento, la Corte di Cassazione ha, altresì, avuto modo di precisare, come si legge in Cass. sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2819, che, “con specifico riguardo alla materia tributaria questa Corte Suprema di cassazione ha affermato il principio di diritto che il contribuente può opporre all’erario il giudicato esterno, favorevole al coobbligato solidale, ‘allorché abbia pagato la pretesa imposta, non per spontanea adesione, (bensì) allo scopo di evitare l’esecuzione forzata’ in seguito alla notificazione della cartella di pagamento (Sez. 5, Ordinanza n. 2231 del 30/01/2018, Rv. 646704 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 4531 del 25/02/2009, Rv. 606772 – 01; Cass., 19 marzo 2008, n. 733; vedi pure Cass., 25 febbraio 2011, n. 4641; Cass. 22 maggio 2006, n. 12014)”.
Nella specie la Mxxxx Sxxxx non ha pagato al momento della notifica dell’avviso di liquidazione, ma solo quando le è stato notificato il provvedimento esecutivo, ovvero il ruolo tramite la cartella di pagamento, e null’altro avrebbe potuto fare se voleva sottrarsi all’esecuzione forzata.
Inconferente appare, invece, il riferimento alla giurisprudenza sull’irrilevanza del pagamento o rateazione a fronte di un atto impositivo che il contribuente abbia poi impugnato, richiamata dall’Ufficio, in quanto non attiene al caso della responsabilità solidale, qui in esame, per il quale, proprio nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, vale la regola dell’art. 1306, comma 2, c.c. che tende a riequilibrare la posizione dei condebitori solidali e a fornire l’opportuna soluzione nell’andamento procedimentalizzato del prelievo offrendo al condebitore inerte la possibilità di far valere la caducazione della pretesa impositiva a seguito del definitivo annullamento dell’atto su cui si fonda, nel caso pronunciato dalla Suprema Corte.
L’appello va, pertanto, accolto, con l’integrale riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, con l’annullamento del diniego di rimborso e con la condanna dell’Agenzia delle entrate a pagare alla Mxxxx Sxxxx la somma di € 620.554,73, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi di legge fino al soddisfo.
Quanto alle spese, visto l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sopra citato, in base alla regola della soccombenza, e in riforma anche sul punto della sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate va condannata a rifondere le spese di giudizio a favore della Mxxxx Sxxxx nella misura che si liquida in base al valore della lite, nel minimo, vista la modesta complessità, per il primo grado in € 6.219,00 (di cui € 2.396,00 per la fase di studio, € 1.014,00 per la fase introduttiva, € 2.809,00 per la fase decisionale), con accessori come di legge, oltre al rimborso del CUT versato, e, per il secondo grado, in € 7.047,00 (di cui € 2.856,00 per la fase di studio, € 1.242,00 per la fase introduttiva, € 2.949,00 per la fase decisionale), con accessori come di legge, oltre al rimborso del CUT versato.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto e in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla il diniego di rimborso e condanna l’Agenzia delle entrate a pagare alla Mxxxx Sxxxx la somma di € 620.554,73, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi di legge fino al soddisfo. Condanna altresì l’Agenzia delle entrate a rifondere alla Mxxxx Sxxxx le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 6.219,00, oltre accessori come di legge, e per il secondo grado in € 7.047,00, oltre accessori come di legge, oltre al rimborso del CUT versato per il primo e per il secondo grado.