Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022
L’inammissibilità del gravame esclude sempre il vaglio del merito
Pronuncia del giudice tributario: pluralità di rationes decidendi
Massima:
Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l’impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito. Nel caso la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività di una di esse all’annullamento della pronuncia stessa.
Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l’appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l’eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’epigrafata sentenza la locale C.T.P. rigettava in motivazione l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, ultime cifre 3856; per l’effetto statuiva l’inammissibilità del ricorso siccome proposto dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla stessa; infine lo dichiarava comunque infondato nel merito.
Ha appellato il contribuente, censurando il solo capo che ha ritenuto la notifica valida ed efficace, con rifusione delle spese del doppio grado e distrazione.
L’ADE, richiamate tutte le difese del primo grado, ha anche svolto appello incidentale, lamentando con unico motivo che la Commissione, dopo avere statuito l’inammissibilità del ricorso, abbia ritenuto di poterne vagliare il merito, con vittoria di spese.
All’udienza odierna i difensori, dopo ampia discussione, si sono riportati ai propri scritti difensivi, concludendo come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Appello del contribuente.
A.1) Per il rigetto convergono gli univoci e concludenti antefatti, tutti provati per tabulas.
A.2) La notifica dell’avviso risale al dicembre 2018; il ricorso è del gennaio 2020.
A.3) È incontroverso che nelle more il 25.6.2019 al contribuente era stato validamente notificato un atto di pignoramento presso terzi e che il 9.7.2019, recatosi presso gli uffici dell’ADE, gli era stata consegnata brevi manu un’altra copia dell’avviso opposto. Tutto ciò è sufficiente per confermare la tardività del ricorso del 2020. Anche a voler sposare la tesi, palesemente infondata (vedi infra), della nullità della notifica del 2018, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto in ogni caso entro l’8.10.2019 (giorni 60 + 31 di sospensione feriale dei termini a decorrere dal menzionato 9 luglio).
A.4) In realtà non è seriamente revocabile in dubbio la validità della notifica del 2018. Il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi 2014, anno d’imposta 2013, trasmessa in telematico era CSO XXXXXX XX UGENTO FR TORRE S GI (cfr. la copia del frontespizio depositata dall’Ufficio); l’indirizzo legittimamente corretto a mano nella relata di notifica e sulla busta della raccomandata a.r. era Corso XXXXX XX 73059 Ugento (cfr. atti depositati già in primo grado dall’ADE); non è smentito che nel territorio di Ugento l’unica strada denominata corso XXXXXX si trovi nella frazione di Torre San Giovanni con lo stesso c.a.p.; dunque nessun equivoco, incertezza o confusione, meno che mai sul numero civico.
A.5) Avvalendosi del servizio postale, con raccomandata a.r. del 13.12.2018 il messo notificatore aveva spedito il plico al predetto domicilio fiscale dichiarato dal contribuente; non essendo stato reperito costui né altre persone legittimate a riceverselo, il postino aveva immesso l’avviso nella cassetta delle lettere posta a servizio dell’abitazione di Corso XXXXX XX e inviato la CAD; anche per questa, non avendo trovato nessuno, aveva immesso l’avviso nella medesima cassetta; il plico era rimasto in giacenza presso l’ufficio postale, senza essere ritirato nei dieci giorni successivi. Pertanto, la notifica del 2018 si era validamente perfezionata per compiuta giacenza e da essa è decorso inutilmente il termine perentorio ad opponendum.
B) Appello incidentale dell’ADE.
B.1) Premesso che non è impugnata la compensazione delle spese del primo grado (si chiede solo la rifusione di quelle d’appello) e che il gravame incidentale è assorbito dal rigetto del principale, è opportuno accennare allo stato dell’arte sulla questione di cui oltre.
B.2) Può accadere che il Giudice di prime cure, mettendo in conto che il decidente di un appello, peraltro futuro e incerto, possa andare di contrario avviso sulla pregiudiziale in rito, si determini per ragioni prudenziali e cautelative a pronunciare anche sul merito.
B.3) Permanendo contrasto tra le Sezioni semplici anche dopo S.U. 2078/1990 e S.U. 5794/1992 (qui il Pretore aveva vagliato il merito pur avendo dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O.), S.U. 3840/2007 hanno statuito che al Giudice che abbia ritenuto il gravame (o la domanda) inammissibile è precluso passare al suo vaglio.
B.4) Per fugare irrilevanti distinguo: – nella fattispecie della 3840 cit. la Corte Territoriale aveva statuito in motivazione l’inammissibilità del gravame e l’infondatezza nel merito; nel dispositivo aveva pronunciato l’inammissibilità; – nel caso che ne occupa la C.P. ha rilevato in motivazione l’inammissibilità del ricorso per tardività e anche l’infondatezza nel merito; nel dispositivo ha pronunciato il rigetto.
B.5) Questo diverso percorso enunciativo non osta all’applicazione di S.U. 3840 cit. giacché l’inammissibilità, anche se affermata solo in motivazione, esclude sempre il vaglio del merito, che si configura come esercizio oramai sine titulo di una potestas iudicandi consumatasi con la statuizione in rito.
B.6) Segue che il capo col quale il Giudice lo accoglie o lo rigetta è tamquam non esset e, dunque, inidoneo, al pari degli obiter dicta o delle argomentazioni ad abundantiam, alla res iudicata. Pertanto per dolersi del modus operandi l’ADE non aveva necessità dell’appello incidentale, essendo sufficiente aver riproposto ex art. 56 D.lgs. 546 cit. le eccezioni di tardività e infondatezza nel merito già coltivate in prime cure.
C) Le spese del grado seguono la soccombenza del contribuente come da liquidazione in dispositivo, operata la riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546 cit.
P.Q.M.
rigetta l’appello del contribuente e a rettifica, per quanto in motivazione, del dispositivo della gravata sentenza, conferma l’inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado; dichiara assorbito l’appello incidentale.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’ADE delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 4.900,00.
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