Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza 2346 depositata il 26 giugno 2024
In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente notificato, il ricorrente X X ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TVM010501697/2016. notificato il 29.06.2016. con il quale, per l’anno di imposta 2012, l’Agenzia delle Entrate di Lecce ha determinato una maggiore IRPEF per Euro 2.517,00, addizionale regionale per Euro 127,80 e comunale per Euro 33,300 e sanzioni amministrative pecuniarie per Euro 2.678,40.
L’atto impugnato trova fondamento nell’avviso di accertamento n. TVM030501692/2016, notificato il 29.06.2016 alla X SRL, CE: XXX, esercente l’attività di estrazione e commercio all’ingrosso di pietra leccese, con il quale la Agenzia delle Entrate di X, per l’anno di imposta 2012, ha determinato maggiori IRES per Euro 15.449,00, IRAP per Euro 2.707,00, IVA per Euro 5.915,00, oltre interessi per Euro 3.124,25 e sanzioni amministrative pecuniarie per Euro 24.071,00.
Con sentenza n. 1639/17 la CTP di Lecce ha rigettato il ricorso.
Avverso la predetta sentenza l’appellante ha proposto appello, deducendo l’erroneità della pronuncia appellata, avuto riguardo all’assenza della prova del maggior reddito societario, dal quale è scaturito l’avviso di accertamento odiernamente impugnato.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate di Lecce ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 24.6.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Rileva questa Corte che il giudizio proposto avverso l’avviso di accertamento societario si è estinto a seguito di istanza di definizione agevolata della lite proposta dalla società, e del relativo accoglimento da parte dell’Amministrazione.
Trattandosi di estinzione che non implica un giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto normativo del tributo (id est: il maggior reddito societario), l’odierno avviso di accertamento deve ritenersi non assistito da prova quanto al presupposto che giustifica l’imputazione al socio – ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 917/86 – del maggior reddito societario.
Detto in altri termini: l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base sociale trova la propria legittimazione nel prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il quale l’Amministrazione contesta a quest’ultima la produzione di un reddito maggiore di quello dichiarato.
Orbene, mancando il suddetto presupposto normativo, che costituisce l’antecedente logico necessario nel giudizio in esame, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio deve ritenersi illegittimo, in quanto non assistito da prova in ordine al maggior reddito societario nell’anno di riferimento.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.