Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2856 depositata il 2 novembre 2022 – L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo