Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 28, sentenza n. 1797 depositata il 27 giugno 2022 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un’operatività concreta senza fine di lucro