Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza n. 3734 depositata il 5 novembre 2024
Nel caso di produzione di redditi assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate successivamente, ma, comunque, entro un termine congruo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di X, in persona del Direttore pro tempore, con ricorso notificato in data 23.1.2024, poi in pari data iscritto a ruolo e depositato nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. 1865/5/2023 della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dall’Avv. X, in atti generalizzato (d’ora in avanti per brevità il contribuente); questi, dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia con qualifica e mansioni di avvocato in servizio presso l’Avvocatura dell’ente territoriale, aveva con istanza presentata in data 7.1.2021 chiesto il rimborso dell’i.r.p.e.f. prelevata – a suo dire in eccesso – sugli emolumenti, pari ad € 22.995,60, corrisposti dal proprio datore di lavoro nell’anno 2020; essi concernevano voci della retribuzione maturati dall’istante nell’anno di imposta 2018 e di competenza di tale anno.
L’istanza suddetta rappresentava che tali emolumenti erano stati assoggettati ad i.r.p.e.f. applicata in via generale piuttosto che con il regime della c.d. “tassazione separata” ex art. 17 d.p.r. n. 917/86 e chiedeva pertanto l’applicazione di tale istituto, il ricalcolo dell’imposta in funzione della correlata aliquota ed il conseguente rimborso di € 3.333,68, che sarebbero stati prelevati in eccesso a causa dell’assoggettamento all’imposizione “generale”.
Il contribuente spiegava infatti che gli erano stati trattenuti a titolo di i.r.p.e.f. € 8.754,96, che in caso di applicazione della c.d. “tassazione separata” l’ammontare dell’imposta sarebbe stato pari ad € 5.421,28, come si desumeva dal dettagliato prospetto che accludeva all’istanza.
L’Agenzia delle Entrate non adottava alcun provvedimento in merito a tale istanza e lasciava che si formasse il silenzio rigetto per inutile decorso del relativo termine.
La Corte di g.t. di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che nel caso di specie né l’ufficio impositore né il datore di lavoro del ricorrente (benché estraneo al processo) avevano fornito la prova (di cui essi erano onerati) della circostanza per cui la corresponsione degli emolumenti non assoggettati a tassazione separata oltre l’anno in cui essi erano maturati doveva considerarsi “fisiologica” in rapporto alla cadenza dei tempi del procedimento che presiedeva alla loro liquidazione; ed, in assenza della prova della “fisiologia” del ritardo nel pagamento, non vi erano margini per l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell’atto di appello innanzi richiamato; essa denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 917/86 ed, evocando precedenti della giurisprudenza di legittimità, sosteneva che l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 17 suddetto era possibile soltanto se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti non era fisiologico in relazione ai tempi, giuridici e tecnici, necessari alla loro erogazione.
Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 21.10.2024 si svolgeva la discussione e questa Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che la motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell’art. 118 att. commi 1 e 2 c.p.c..
L’appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
L’unico motivo di gravame cui esso è affidato è privo di pregio.
L’art. 17 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 917/86 stabilisce che l’i.r.p.e.f. “si applica separatamente sui seguenti redditi:
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 47 e al comma 2 dell’art. 46“.
La Suprema Corte di Cassazione ha di recente statuito che “in tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell’anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell’ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 15071/23).
Nel caso di specie, la scelta della misura della congruità del termine – il rispetto del quale esclude l’applicazione della tassazione agevolata – è affidata ad un atto normativo: si tratta del regolamento della Regione Puglia n. 5 del 6.3.2017 intitolato “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”; l’art. 7 comma 3 prevede che “I compensi professionali sono liquidati nell’anno solare all’avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.”.
Esso si applica (art. 1 comma 1) ai compensi professionali spettanti per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato; e quindi, in assenza di prova contraria (che nessuna delle parti ha fornito), si applica anche ai compensi professionali incamerati dal contribuente, atteso che essi sono maturati nell’anno solare 2018.
Dunque, il termine che la normativa regionale definisce “congruo” con riguardo alla corresponsione degli emolumenti retributivi arretrati spira con il decorso dell’anno solare nel corso del quale il diritto alla loro percezione è sorto.
Ciò comporta che se la loro corresponsione avviene oltre tale limite temporale, il relativo “ritardo” non può reputarsi “fisiologico”; e, quindi, la tassazione “ordinaria” cede il passo a quella “separata”.
Nella presente controversia, gli emolumenti arretrati corrisposti all’appellato sono maturati nell’anno solare 2018; sono stati ricevuti da lui nell’anno 2020 e dunque oltre la conclusione dell’anno solare 2018, così come invece sancito dall’art. 7 comma 3 regolamento regionale n. 5/2017 citato.
Il ritardo nel loro pagamento era superiore al limite stabilito dalla norma regolamentare e dunque esso non era “fisiologico” né “congruo”; ne consegue che gli emolumenti arretrati di cui si controverte nel presente giudizio avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione separata.
In definitiva, l’istanza di rimborso con cui il contribuente in data 7.1.2021 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’i.r.p.e.f. trattenuta sugli emolumenti corrispostigli quale compensi arretrati maturati nell’anno 2018 va accolta; fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad essa sottostante.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidate, in riferimento al presente grado di giudizio ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22; tale d.m. si applica nonostante uno dei difensori dell’appellato sia un dottore commercialista; cfr. Cass. Civ. Sez. V° ord. n. 9266/23), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); pertanto vengono quantificate nella misura complessiva di € 700,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza;
condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 700,00.
Deposito della motivazione nel termine previsto dall’art. 37 comma 1 d. lgs. n. 546/92.