Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 22, sentenza n. 3225 depositata il 30 novembre 2022 – Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in riassunzione, non è premiato con la compensazione delle spese. In tal caso opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale