Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 5, sentenza n. 3544 depositata il 22 ottobre 2024

Il giudizio promosso dalla società avverso la contestazione di un maggior utile societario e quello promosso dai singoli soci, rispetto all’attribuzione a ciascuno di essi di utili extra-bilancio, pur se processualmente riuniti rimangono autonomi così come le sorti dei singoli avvisi di accertamento. Perciò, la mancata riassunzione della lite da parte dei soci, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non determina la definitività degli originari atti impositivi agli stessi notificati se nel giudizio di legittimità non sono stati chiamati in causa personalmente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1447/3/2018 del 22/1/2018, depositata il 12/6/2018, la C.T.P. di Bari, ora Corte di Giustizia di Primo Grado, Sez. 3, regolando le spese secondo soccombenza, ha rigettato i ricorsi riuniti, proposti, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate DP Bari, da A. G., avverso la cartella di pagamento n. (——), e dalla stessa A., unitamente a F. C., F. S. e F. T., in qualità di eredi di F. A. (deceduto in data 07.03.2009) e, quindi, di co-obbligati, avverso le cartelle di pagamento, n. (——), n. (——) e n. (——), tutte emesse da Equitalia Servizi di Riscossione, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, su incarico della detta Agenzia delle Entrate, a seguito di ruolo esattoriale n. (——) dalla stessa emesso, a titolo di IRPEF ed accessori, per gli anni d’imposta 1997 e 1999, sul ritenuto presupposto dell’omessa riassunzione del giudizio, ai sensi dell’art. 63/2 D.Lgs. n. 546/92, a seguito della pronuncia del Supremo Collegio n. 26380/14 del 22/9/2014, pubblicata il 18/12/2014, che, annullando l’impugnata sentenza di secondo grado, aveva rinviato alla CTR per il prosieguo del giudizio.

Sulla base di tali premesse, invero, l’A.F. aveva ritenuto definitivi gli atti di accertamento presupposti nn. (——), (——) e (——), emessi, a loro tempo, nei confronti rispettivamente della SOL. FER s.r.l. e dei suoi soci A. G. e F. A., dagli stessi impugnati.

Era avvenuto, infatti, che la CTP aveva accolto i suddetti ricorsi, con sentenza n. 441/13/2004, confermata dalla CTR con sentenza n. 111/14/06, su appello della Agenzia delle Entrate.

A fronte del ricorso per cassazione, proposto da quest’ultima A.F., avverso la detta sentenza di secondo grado, era sopravvenuta la pronuncia n. 26380/14 di annullamento con rinvio, sopra richiamata.

Il Giudice di primo grado, con la sentenza qui appellata, ha condiviso l’assunto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, contrastato invece dagli appellanti, in ordine all’omessa riassunzione del giudizio di rinvio, con conseguente estinzione dell’intero processo e definitività degli atti di accertamento, presupposti legittimanti l’emissione delle cartelle di pagamento qui oggetto del giudizio di gravame.

Gli appellanti, dal canto loro, ritengono che il ricorso per cassazione sia stato proposto dall’Agenzia delle Entrate soltanto con riferimento all’accertamento operato nei confronti della società (Sol.Fer. s.r.l.), non anche in relazione a quelli emessi nei confronti dei soci, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero stati definitivamente espunti dalla realtà giuridica, con le pronunce di accoglimento della CTP e di conferma della CTR, in relazione alle quali si sarebbe formato giudicato interno. Per l’effetto, ad avviso degli appellanti, il thema decidendum in Cassazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto l’accertamento nei confronti della compagine sociale e, pertanto, giammai i soci (e, per il F. defunto, i suoi eredi) avrebbero avuto l’onere di coltivare il giudizio di rinvio, riassumendolo tempestivamente.

L’illegittimità delle cartelle nei confronti dei soci, quindi, sarebbe derivata dall’annullamento a monte degli atti di accertamento, ormai definitivamente rimossi.

Gli appellanti, quindi, alla luce delle predette argomentazioni in fatto e in diritto, censurano la sentenza di primo grado per carente ed erronea motivazione nonchè violazione degli artt. 329 c.p.c., 63 D.Lgs. n. 546/92 e 111 Cost.

Si è costituita nel giudizio di gravame l’Agenzia delle Entrate, opponendosi all’accoglimento dell’impugnazione.

In data 1/10/2024, gli appellanti hanno depositato telematicamente memorie ed allegata documentazione, evidenziando che, con riferimento alle cartelle sub n. 01420160027432879 (e quindi con effetto estensivo nei confronti di tutti gli altri eredi co-obbligati), F. T. aveva aderito alla definizione agevolata (c. d. rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231-252 L. n. 197/22, provvedendo agli adempimenti conseguenti e al relativo integrale pagamento di quanto dovuto, insistendo invece per l’accoglimento dell’appello in relazione all’altra cartella (la n. ——).

Quindi, all’udienza del 18/10/2024, la Corte si è riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, va dato atto preliminarmente dell’estinzione parziale del giudizio, per effetto dell’adesione alla rottamazione quater ex L. n. 197/2022, limitatamente alle cartelle notificate ai co-eredi di F. A., sub n. (——) (n. ——, n. —— e n. ——), avendo la co-obbligata versato l’importo dovuto, con effetto estensivo della definizione anche agli altri co-obbligati, secondo il dettato dell’art. 1, comma 202, L. n. 197/22.

Non altrettanto può affermarsi in relazione al contenzioso avente ad oggetto la cartella n. ——, notificata ad A. G., per la quale non v’è stata adesione alla definizione agevolata.

Orbene, a tal riguardo, le doglianze mosse da parte appellante, ad avviso della Corte, sono condivisibili e fondate.

Va premesso che la società, a stretta base partecipativa, SOL.FER. s.r.l. e i due soci della stessa, F. A. e A. Giovanni, furono attinti da tre distinti avvisi di accertamento, il primo riguardante i maggiori utili accertati in capo alla compagine sociale, gli altri due relativi al maggior imponibile IRPEF derivato in capo a ciascuno dei due soci.

I tre accertamenti, oggetto di distinti ricorsi, furono processualmente riuniti, pur in difetto di litisconsorzio necessario, per evidenti ragioni di opportunità, stante l’intima connessione, anche sotto il profilo istruttorio (il tutto partiva da un medesimo p.v.c. della G.d.F. in data 15/12/2000) tra l’accertamento a monte, in capo alla società, e quelli, a valle, relativi a ciascuno dei due soci.

Ciò non toglie, tuttavia, che ciascun accertamento avesse una sua ontologica autonomia, ben potendosi definire separatamente ed in maniera diversa l’uno rispetto all’altro. Basti considerare, mutatis mutandis, che, anche in questa sede, la prosecuzione del giudizio d’appello in relazione alla cartella qui in esame, conseguente all’accertamento emesso nei confronti di A. G., non ha impedito ai co-obbligati di definire – rinunciando al ricorso – il giudizio (formalmente riunito al presente), riguardante l’altra cartella, che trova come presupposto l’accertamento in capo al socio defunto, F. A.. Eppure, entrambi i suddetti accertamenti trovano come logico presupposto quello emesso nei confronti della Sol.Fer s.r.l.

Stabilito, quindi, che ciascuno dei tre accertamenti è suscettibile di sorte autonoma, va approfondito l’esame sulle sorti che ciascuno di essi ha subito nel corso dei vari gradi di giudizio, fino alla pronuncia del Supremo Collegio, con annullamento con rinvio non seguito dalla riassunzione del giudizio.

Non v’è dubbio che i tre accertamenti furono attinti da altrettanti ricorsi, poi riuniti, proposti dalla società e dai soci, così come non v’è dubbio che anche l’appello dell’A.d.E., proposto avverso la sentenza di primo grado, favorevole ai ricorrenti, attinse inequivocabilmente tutti e tre gli accertamenti. A tal proposito, basti considerare come la CTR,[1] all’esito delle articolate argomentazioni in fatto e in diritto, precisava testualmente “L’illegittimità dell’accertamento del maggiore reddito alla società in questione comporta anche l’illegittimità dell’accertamento del maggior reddito distribuito ai due soci di cui agli avvisi di accertamento…”.

Non altrettanto può affermarsi – contrariamente alle conclusioni tratte dal primo Giudice – con riguardo al giudizio per cassazione.

Invero, dal testo del ricorso proposto, in data 29/6/2007, per l’A.d.E. dalla Avvocatura dello Stato, emerge come l’impugnazione della sentenza di secondo grado abbia avuto ad oggetto esclusivamente l’accertamento societario, non anche quelli in capo ai soci, che sono incidentalmente richiamati soltanto una volta, nelle premesse in fatto, ai fini della ricostruzione storica della lite, senza essere neanche richiamati nella loro puntuale identità numerica, contrariamente all’accertamento societario.

Nelle argomentazioni in diritto, invero, l’Agenzia ricorrente fa menzione soltanto alle difese della società, non anche a quelle dei soci.[2]

Ancor prima, il ricorso per cassazione reca l’inequivocabile intestazione solo nei confronti della società. Alla prima pagine del ricorso, invero, emerge come l’atto impugnatorio sia stato proposto “contro SOL.FER. s.r.l., in persona del legale rappresentante…” non anche nei confronti dei soci.

Inoltre, il ricorso venne coerentemente notificato soltanto alla Sol.Fer s.r.l., non anche ai soci. A tal proposito, non rileva – ad avviso di questa Corte – la circostanza che questi ultimi abbiano ritenuto di costituirsi nel giudizio innanzi al Supremo Collegio, perché ciò hanno fatto solo al fine di sostenere le ragioni della compagine sociale, senza con ciò allargare il thema decidendum anche alla propria posizione personale, di fatto ormai abbandonata dalla A.F., che nulla ha dedotto al riguardo con l’atto impugnatorio.

Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, in difetto di puntuale e tempestiva impugnazione della sentenza pronunciata dalla CTR, gli accertamenti, emessi nei confronti dei soci della Sol.Fer. s.r.l., avrebbero dovuto ritenersi ormai espunti dalla realtà giuridica, in quanto annullati dalla CTP, con sentenza confermata in appello, ormai coperta da giudicato in parte qua.

Ne consegue che, per un verso, non vi era l’onere, a carico di A. G., in proprio, in qualità di socia della Sol.Fer. s.r.l., di riassumere il giudizio di rinvio dalla cassazione, e, per altro verso, risultando definitivamente annullato l’accertamento emesso nei confronti della suddetta socia, giammai l’A.F. avrebbe potuto iscrivere a ruolo la pretesa impositiva, che da tale accertamento traeva origine, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento n. (——), priva dell’imprescindibile accertamento presupposto.

Ne deriva l’accoglimento, in parte qua, dell’appello e la conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, con accoglimento del ricorso proposto da A. G. avverso la cartella n. (——).

Visto l’esito della lite, in parte definita anche con l’adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022, e la complessità delle questioni trattate, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra tutte le parti le spese processuali del doppio grado.

[1] Cfr. pag. 12 della sentenza n. 111/14/06 del 1/12/2006.

[2] Cfr. il testo del primo motivo di censura.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, già Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. 5, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto A. G., F. C., F. S. e F. T., anche in qualità di eredi di F. A. (deceduto in data 07.03.2009),

nei confronti della Agenzia delle Entrate DP Bari, avverso la sentenza n. 1447/3/2018 del 22/1/2018, depositata il 12/6/2018, resa dalla C.T.P. di Bari, ora Corte di Giustizia di Primo Grado, Sez. 3, in riforma della stessa, così provvede:

1) dichiara estinto il giudizio per adesione alla rottamazione ter ex art. 1/231-252 L. n. 197/2022 con rinuncia al ricorso, limitatamente alle cartelle sub nn. ——, —— e ——, nei confronti di tutti i co-obbligati, A. G., F. C., F. S. e F. T.;

2) accoglie il ricorso proposto in primo grado da A. G. avverso la cartella di pagamento n. (——, che dichiara illegittima;

3) compensa interamente, fra tutte le parti, le spese processuali del doppio grado.