Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 44 depositata il 18 gennaio 2023

Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli applicabili con gli studi di settore non è di per sé sufficiente a legittimare l’accertamento. Il risultato di detta elaborazione deve necessariamente esser confortato da ulteriori elementi atti a giustificarlo, a maggior ragione ove, in fase di contraddittorio, il contribuente abbia offerto valide argomentazioni e mezzi di prova sufficienti a superare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente depositato la AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI ha impugnato la sentenza numero 53/03/09 – pronunciata in data 12 febbraio 2009 e depositata in segreteria in data 5 marzo 2009 (rgr numero 1290/07) – con la quale la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Sassari, decidendo in merito all’avviso di accertamento numero RL7H00054 emesso nei confronti del signor A. C. nato a Sassari in data (——) 1953, codice fiscale (——), con il quale è stato richiesto il pagamento della somma delle imposte derivanti dall’addebito di maggiori ricavi per 24.044.000 lire, anno d’imposta 2010, accoglieva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio sul presupposto che l’ufficio non avesse dato prova di quanto preteso.

L’Amministrazione finanziaria proponeva, quindi, appello ritenendo la sentenza carente di motivazione in violazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 546/1992.

In particolare l’ufficio richiama l’importanza degli studi di settore che tengono conto delle caratteristiche dell’area territoriale nella quale opera l’azienda e il fatto che il contribuente non ha offerto valida giustificazione dello scostamento tra dichiarato e accertato, essendosi limitato a eccepire la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento per violazione dell’articolo 43 del dpr numero 600/1973 e dell’articolo 3 comma 3 della legge numero 212/2000, la carenza di motivazione e la illegittimità del provvedimento adottato dall’ufficio sulla base dei risultati degli studi di settore.

Il signor C. si costituiva ritualmente con atto di controdeduzioni datato 27 maggio 2010 richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni già proposte in primo grado al fine di chiedere la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza in data 27 giugno 2022 la causa viene trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questo Collegio che l’appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata, della quale se ne condividono i contenuti, sia in fatto sia in diritto, sia le conclusioni.

Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli applicabili con gli studi di settore non è di per sé sufficiente a legittimare l’accertamento e il risultato di detta elaborazione, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere confortato da qualche ulteriore elemento atto a giustificarlo.

Se da una parte, quindi, l’ufficio non ha offerto altre valide argomentazioni a supporto della pretesa tributaria, il contribuente, dall’altra, sin dalla fase di contradditorio, prima, e in sede giudiziale, dopo, ha provveduto a offrire valide argomentazioni e mezzi di prova sufficienti a superare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria.

Nell’anno in accertamento il signor C., esercente l’attività di riparazioni meccaniche su autoveicoli, ha sostenuto spese per la costruzione di una nuova officina e il trasferimento dei macchinari da una sede all’altra, curando personalmente i lavori con la logica conseguenza che, benché coadiuvato da un dipendente, non sempre ha potuto curare adeguatamente la clientela.

Non da ultimo la nuova officina è localizzata in una zona meno visibile rispetto alla precedente con conseguente contraccolpo sull’attività lavorativa.

L’appellato ha, comunque, dimostrato tutta la propria disponibilità all’ufficio, sin dalla fase pre contenziosa, proponendo anche un maggior ricavo pari a 5.000,00 euro, proposta non accettata dall’Agenzia delle Entrate.

In assenza di ulteriori prove, conseguentemente, il semplice scostamento dagli studi di settore non giustifica l’accertamento operato.

Alla luce delle sopra riportate considerazioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello introdotto in causa resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria regionale per la Sardegna – sezione staccata di Sassari –

P.Q.M.

Rigetta l’appello e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 600,00 (euro sei cento virgola zero) oltre accessori di legge.

Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 27 giugno 2022