Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 19, sentenza n. 7619 depositata il 20 settembre 2023
In tema di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 sussiste non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, ma anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 216/03/18 depositata in segreteria il 12.2.18 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani rigettava il ricorso proposto dalla ISOLA DI FORMICA s.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo all’ICI dell’anno 2010.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che non spettasse alla società contribuente l’esenzione prevista dall’art. 7 d.lgs. n. 505/1992, in quanto l’attività assistenziale veniva svolta da altro ente non avente scopo di lucro in forza di un contratto di comodato esistente fra le parti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente, insistendo per il riconoscimento dell’esenzione.
Si costituiva il Comune, che chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, tempestivamente proposto, è fondato.
L’unico tema in discussione riguarda la possibilità di riconoscere l’esenzione prevista dal citato art. 7 quando, come previsto dalla disposizione, l’utilizzatore del bene sia un ente non avente scopo di lucro ed abbia destinato l’immobile esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività, fra le altre previste, assistenziali, ma l’utilizzatore non coincida con il soggetto passivo dell’imposta.
La questione nasce perché, secondo le massime tralaticie della Cassazione, l’utilizzatore deve essere anche il soggetto passivo di imposta (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019, Rv. 654969 – 01).
La medesima questione è già stata decisa da questa Corte con le sentenze nn. 11108/12/21 (IMU 2013) e 2327/03/23 (IMU 2014) per altre annualità dell’imposta (un altro ricorso chiamato all’odierna udienza è stato dichiarato inammissibile: non è noto al Collegio se le decisioni appena citate siano passate in giudicato) con esiti opposti, in quanto l’esenzione è stata riconosciuta in caso e nell’altro non è stata riconosciuta.
Ad avviso di questo Collegio giudicante la norma non può essere interpretata nel senso indicato dalle massime presenti al CED, essendo diverso il principio espresso in motivazione dalla Corte di Nomofilachia, almeno nelle decisioni più recenti.
Leggendo la disposizione si nota che il Legislatore ha distinto varie ipotesi di esenzione, ora valorizzando la natura giuridica dell’ente proprietario del bene potenzialmente soggetto al tributo locale (comma 1, lett. a, e, f), ora prendendo in considerazione la destinazione d’uso del bene o la sua destinazione urbanistica (lett. b, c, d, h).
Ha così dimostrato di conoscere bene la distinzione fra titolo di proprietà e destinazione del bene, per cui l’uso dell’espressione “immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 tuir”, peraltro seguita dall’eccezione per i partiti politici che possiedano immobili, non può ritenersi frutto di un’imprecisione tecnica, ma ha evidentemente reso possibile l’applicazione dell’esenzione anche nel caso in cui l’ “utilizzatore” sia diverso dal soggetto passivo dell’imposta, titolare del diritto reale sul bene.
Questa apertura è stata, del resto, confermata da una recente decisione dalla Cassazione, la cui massima recita:
In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma, potendo essere estesa all’ipotesi di utilizzo indiretto del bene solo qualora la concessione del godimento e dell’uso – a favore di altro ente collegato all’ente possessore, nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali – sia del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 34772 del 25/11/2022, Rv. 666405 – 01)
Nella massima è stato inserito l’avverbio “tendenzialmente” e, in motivazione, si precisa che il beneficio può essere riconosciuto “non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente.”
In altra sentenza (pur massimata come conforme all’indirizzo più restrittivo sull’esenzione e richiamato in premessa della motivazione), si afferma:
“Nella specie, tuttavia, esisteva tra i due enti – comodante e comodatario – “un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”, circostanza nella specie non indagata. A tanto provvederà il giudice di rinvio.” (da Cass. n. 8073 del 2019)
Deve, quindi, ritenersi che l’applicazione dell’esenzione sia subordinata all’accertamento che le formule negoziali o la stessa natura giuridica formale degli enti non inducano in errore l’ente locale circa la spettanza dell’esenzione, che richiede l’assenza dello scopo di lucro tanto negli enti coinvolti nell’operazione, quanto nell’attività esercitata nell’immobile oggetto dell’imposta.
Nel caso di specie la società contribuente ha dimostrato di essere una società immobiliare non operativa priva in concreto dello scopo di lucro non avendo mai dichiarato utili, interamente posseduta dalla società cooperativa Immobiliare Mondo X, a sua volta posseduta al 92% dall’associazione Mondo X (utilizzatrice del bene) e dal suo fondatore, per il restante 8% posseduta dagli operatori sociali che vivono nell’isola.
Queste circostanze non sono contestate, come non è contestato lo svolgimento dell’attività assistenziale senza scopo di lucro da parte dell’associazione Mondo X.
Appare, pertanto, evidente l’assoluta compenetrazione fra i due enti e l’assenza di scopo lucro, a differenza di quanto accade, ad esempio, quando una società commerciale dia in locazione l’immobile ad un ente non commerciale che svolge le attività previste dalla legge o quando l’ente non commerciale dia in comodato l’immobile ad un ente che svolge solo apparentemente attività assistenziali, in realtà retribuite.
Alla luce di queste considerazioni questo Collegio decidente ritiene di dare continuità all’indirizzo seguito dalla Corte con la sentenza n. 11108/12/21, che pure ha riconosciuto l’esenzione.
Ovviamente l’esenzione non può che essere limitata all’anno in questione, poiché la ricorrenza dei presupposti deve essere verificata in concreto alla luce di quanto si è detto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della complessità della questione e della recente apertura della Cassazione alla soluzione qui preferita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Palermo, così provvede:
In riforma della sentenza n. 216/03/18 depositata in segreteria il 12.2.18 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, riconosce il diritto all’esenzione dall’ICI per l’anno 2011 alla società ISOLA DI FORMICA s.r.l. e, per l’effetto, annulla l’atto di accertamento indicato in epigrafe.
Spese compensate.
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