Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 2, sentenza n. 162 depositata l’ 8 gennaio 2024
Detrazione IVA in assenza della dichiarazione dei redditi
Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione di idonea documentazione all’ufficio competente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3001/2012 M. M. impugnava l’avviso di accertamento per l’annualità 2008, di cui in epigrafe, con il quale l’Agenzia Entrate, in seguito alla verifica effettuata dalla Guardia di finanza di Taormina per le annualità 2007 al 2010, riscontrava l’omessa dichiarazione dei redditi per l’annualità. Al riguardo, il ricorrente, eccepiva la nullità dell’atto impugnato per errata ricostruzione del reddito di impresa e sulla determinazione delle imposte. Mancato riconoscimento della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Violazione della direttiva n.77/388.; nullità per errato calcolo della sanzione amministrativa.
Concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato. Resisteva l’Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che contestava punto per punto i motivi di ricorso, rilevando l’infondatezza dei motivi in fatto e in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
LA CTP di Messina con sentenza 6022/2016 ha rigettato il ricorso sul presupposto dell’infondatezza delle censure poste con il ricorso. Con condanna alle spese. Avverso la predetta sentenza, Mannino Matteo ha proposto atto di appello, affidando il gravame ai seguenti motivi: nullità della sentenza di primo grado per errore in judicando per omessa e/o apparente motivazione in relazione alla errata determinazione dell’imposta sull’IVA; nullità della sentenza impugnata per errata ricostruzione del reddito di impresa e quindi errata determinazione dell’Iperf, mancato riconoscimento degli oneri deducibili e delle detrazioni; errata individuazione della percentuale di ricarico Nullità per difetto di motivazione, in ordine al calcolo delle sanzioni amministrative. Ha concluso per la riforma della sentenza. Si è costituita l’Agenzia Entrate che ha contestato ancora una volta i motivi formulati con l’atto di appello ritenendoli già superati con la sentenza di primo grado.
Ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di censura formulati dall’appellante possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono connesse tra di loro, riguardando l’errata interpretazione dei fatti di causa e l’errata applicazione delle norme di legge. In ordine a ciò, la Corte osserva.
Nel codice di procedura civile è l’art. 132 che, nel descrivere il contenuto della sentenza, al comma 2, n. 4), stabilisce che la stessa deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ad integrare tale disposizione sovviene l’art. 118, disp. att. c.p.c., il quale dispone che “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati“. La motivazione, tende alla persuasione, prospettando la soluzione più probabile (o meglio più accettabile) attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico – argomentativo -deduttivo, che consiste nell’esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, nel rispetto dei canoni dell’ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità. Per come desumibile dalle disposizioni sopra richiamate disciplinanti la struttura e la finalità della motivazione, risulta che nella fattispecie, la sentenza contiene una espressa enunciazione delle norme di legge (processuali e sostanziali) e dei principi di diritto che risultato stati applicati sia per la qualificazione dei fatti sia per la formulazione della decisione. Certamente, il giudicante, anche se ha l’obbligo di tener conto di tutti gli elementi regolarmente acquisiti al giudizio – è tuttavia libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento indicandone, però, il contenuto e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché in sede di legittimità sia possibile verificane la congrua valutazione sotto il profilo della motivazione sufficiente. Quello che è necessario per ritenere sufficientemente la motivazione è che dalla lettura della sentenza deve essere comprensibile l’intera vicenda processuale sia dal punto di vista fattuale che giuridico oltre che per quanto concerne il raggiungimento della prova, la quale attendibilità deve essere idonea ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite, appunto, della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Nella fattispecie, i giudici di primo grado hanno tenuto conto di quanto esposto, motivando sulle questioni in modo chiaro, adottando un percorso logico-giuridico che ha reso chiara la decisione.
Le argomentazioni formulati con l’atto di appello e illustrati con memorie successive, non sono meritevoli di accoglimento, atteso che il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale di quanto ha asserito, evidenziando che per la detrazione dell’Iva è onere del contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, di fornire la prova dell’esistenza contabile del credito non dichiarato, con la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, quindi con l’esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass., 17 marzo 2017, n. 6921. Quindi, a fronte delle contestazioni sostanziali, il contribuente era onerato di fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione. Ciò non è avvenuto, non avendo prodotto i registri Iva, le fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo. Cass. Ord. 17043/2020. Cosi come va rigettata la censura in ordine all’errato calcolo della sanzione, la quale è conseguenza diretta delle violazioni contestate. Circostanze ben espressi con la sentenza impugnata.
Pertanto l’atto di appello va rigettato. Per il principio della soccombenza, parte appellante va condannata a rifondere le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sezione staccata di Messina cosi provvede: rigetta l’appello con conferma dell’avviso di accertamento. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell’Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
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