Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 2, sentenza n. 162 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo