Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 6, sentenza n. 7840 depositata il 22 settembre 2022
La erronea indicazione degli estremi del PVC non determina la nullità dell’atto impositivo se riporta tutti gli elementi che hanno dato causa al contenzioso
Con sentenza n. 4467/2018 del 05.03.2018, depositata il 16.04.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso proposto dalla società C s.r.l. avverso l’atto di contestazione n. 0031/2011 di irrogazione sanzioni per la esposizione abusiva di un impianto pubblicitario – anno 2007 e condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Catania, come liquidate.
La società ricorrente ha proposto appello, sostenendo che l’atto di contestazione n.31/2011 impugnato, era fondato, non già sul processo verbale di contestazione numero 41376 del 05.09.2007, richiamato dal Comune in sede giudiziale e mai notificato alla ricorrente, ma su altro verbale 43132 del 19.09.2007, sicchè, non essendole stato mai notificato il predetto verbale n.41376/2007, era a dirsi illegittimo l’atto di contestazione n. 31/2011 oggetto di ricorso, nell’insistere, inoltre, nelle censure sollevate in primo grado, ha chiesto , in riforma della impugnata sentenza , in accoglimento del proposto ricorso, annullarsi l’atto impugnato, con le spese del doppio grado di giudizio.
Il Comune di Catania, in sede di controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell’Appello, con le spese, per l’assorbente profilo che, essendo stati riportati nell’atto di contestazione impugnato i dati tutti sostanziali del verbale di contestazione n.41376/2007, a nulla poteva rilevare la mancata notifica dello stesso.
La società appellante ha depositato memoria illustrativa.
Alla udienza del 21.05.2021 la causa si è posta in decisione.
L’APPELLO E’ INFONDATO.
Nell’atto impugnato sono riportati gli elementi tutti che hanno dato causa alla mossa contestazione ed infatti, è descritta la struttura a mezzo la quale si è effettuata detta pubblicità ”N. 1 poster monofacciale di cm 600 X 300 su due pali metallici ” lo slogan pubblicitario ” SCEGLIERE .. ” 1 – il sito : ” Via Nuovalucello presso rotatoria lato sud” 1 con la notifica del suddetto atto la società ebbe , pertanto, piena contezza dell’oggetto della contestazione , contezza di certo non impedita dalla circostanza che, per un mero errore materiale, siano stati erroneamente riportati il numero e la data del relativo processo verbale, essendosi posta, comunque, la ricorrente nelle condizioni di poter contestare quanto accertato .
E, dall’altra, la società intimata, a seguito dell’operato accertamento, ebbe a versare quanto dovuto a titolo di imposta, così riconoscendo sussistere i presupposti di fatto in ragione dei quali si era richiesta la relativa imposta ed irrogato la relativa sanzione .
Cade, di conseguenza, ogni altra censura sollevata dall’appellante.
L’appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della società appellante ed in favore del Comune di Catania, liquidandole in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune di Catania, come liquidate.
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