Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 2, sentenza n0. 149 depositata il 22 febbraio 2023
L’intero reddito Ires prodotto dalle Asl, e non solo quello derivante dagli immobili dedicati all’attività di ricovero in senso stretto, fruisce della riduzione dell’aliquota Ires al 50%, prevista dall’articolo 6 comma 1 lett. A) del DPR 600 del 1973 – l’eccezione di giudicato esterno (al pari di quello interno) sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Con sentenza pronunciata in data 24 giugno 2019 la commissione tributaria provinciale di Prato respingeva il ricorso promosso dall’ Azienda sanitaria locale Toscana Centro avverso avviso di accertamento Ires per l’anno 2014 con il quale veniva effettuato il recupero di imposta per effetto del non riconoscimento della riduzione dell’aliquota Ires al 50% prevista dall’articolo 6 comma 1 lett. A) del DPR 600 del 1973.
Secondo l’Agenzia delle entrate le Aziende sanitarie locali non rientravano nella nozione di “Enti ospedalieri “di cui alla disposizione agevolativa, dal che l’accertamento dell’imposta senza applicazione di sanzioni, riconoscendosi la difficoltà interpretativa della disposizione.
La commissione di primo grado disattendeva la tesi prospettata dalla parte ricorrente e ne rigettava le domande osservando che:
– l’invocato favorevole giudicato esterno in relazione al procedimento di impugnazione di analogo atto di accertamento verso la USL numero XX di Empoli, non era configurabile in mancanza dei presupposti dell’articolo 2909 c.c. trattandosi di parti diverse e dovendosi interpretare in senso restrittivo il requisito dell’identità di rapporto tra i giudizi;
– non condivisibile alla luce della giurisprudenza della Suprema corte era l’opinione, coltivata nel ricorso, per la quale vi sarebbe continuità tra l’ente ospedaliero e l’azienda sanitaria locale, in particolare nel caso in cui quest’ultima gestisca direttamente presidi ospedalieri non dotati di personalità giuridica o quantomeno in relazione agli immobili relativi. Sul punto la commissione si richiamava al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale alle Asl erano state assegnate attività e funzioni nuove e diverse rispetto a quelle attribuite agli enti ospedalieri di cui alla legge 132 del 1968, continuità che si sarebbe potuta ravvisare solo tra “ente ospedaliero” e “azienda ospedaliera”, ma non nei confronti della Asl. La Asl non poteva neppure includersi nella categoria di enti o istituti di assistenza sociale o mutuo soccorso o enti rivolti all’assistenza o beneficenza, essendo l’agevolazione in esame di tipo soggettivo, a prescindere dal riferimento alle molteplici attività svolte.
– veniva egualmente respinta la tesi secondo la quale sarebbe incongruente, contraria alla ratio dell’agevolazione e ingiustificata l’applicazione della agevolazione alle aziende ospedaliere e non ai presidi ospedalieri privi di soggettività giuridica e gestiti direttamente dalla Asl. A tal proposito la commissione pur riconoscendo il rilievo della argomentazione, concludeva per la infondatezza ritenendo ostativa, e come tale di stretta interpretazione, la lettera del comma secondo della disposizione agevolativa, per la quale i beneficiari devono essere soggetti dotati di personalità giuridica.
Ritenuto infine inammissibile l’esame della dichiarazione integrativa relativa alla medesima annualità, perché tardivamente prodotta, veniva respinto il ricorso con compensazione di spese.
Proponeva appello la Asl Toscana centro per i seguenti motivi:
– erroneità della sentenza in punto di mancato riconoscimento del giudicato esterno: sul punto di diritto favorevole all’interpretazione della appellante Asl si era formato giudicato in relazione alla sentenza CTR Toscana 29/3/2010 n. 28, con la quale è stata riconosciuta all’azienda Usl XX di Empoli la spettanza dell’agevolazione dell’articolo 6 comma uno lettera A del DPR 601 del 73, per i presidi ospedalieri gestiti, avendo l’agenzia delle entrate in quel giudizio rinunciato all’appello sul punto, ed essendo stata emessa la sentenza a seguito di giudizio di rinvio, dopo l’annullamento dalla Corte di Cassazione, in punto di ammissibilità dell’istanza di rimborso in relazione alla maturazione del termine di decadenza. Le parti erano le medesime perché la ASL Toscana Centro, aveva incorporato l’azienda Usl XX di Empoli, tanto da succedervi in quel rapporto processuale e da proporre il ricorso per riassunzione in giudizio.
Nel merito insisteva per il riconoscimento dell’agevolazione:
– Gli enti ospedalieri menzionati dall’articolo 6 comma 1 lett. A) l dpr numero 601 del 1973 sono state soppressi dalla legge 23 dicembre 78 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, ne consegue che deve essere valorizzata l’interpretazione storica della norma in relazione all’evoluzione della disciplina sostanziale, peraltro in continua trasformazione anche in dipendenza delle differenti soluzioni adottate dal legislatore regionale.
Il legislatore tributario ha mantenuto la dizione di enti ospedalieri nel testo del DPR 601/73, anche dopo le modifiche apportate con il decreto-legge 331 del 1993 convertito nella legge 427 del 93, e quindi in epoca successiva alla riforma sanitaria, e anche in materia di normativa IVA si tuttora vigente si citano ” gli enti ospedalieri”.
Perciò la dizione “enti ospedalieri “è ancora di attualità normativa pur dopo l’entrata in vigore della riforma del servizio sanitario nazionale.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che il legislatore abbia inteso riferire l’agevolazione a tutti i soggetti giuridici che, indipendentemente dalla forma organizzativa e con formule diverse, si occupano della tutela della salute pubblica. Se ne trarrebbe conferma dalla circolare del ministero delle finanze direzione generale delle imposte dirette del 29 agosto 1991 numero 29/11/652 secondo la quale le unità sanitarie locali che con l’aziendalizzazione acquisteranno poi personalità giuridica e la denominazione di aziende sanitarie locali, sono equiparate ai fini dell’agevolazione agli altri enti pubblici che svolgono attività assistenziali e sanitarie.
– La giurisprudenza di merito in larga parte riconosce alle aziende sanitarie locali la spettanza dell’agevolazione equiparandole ai soggetti che all’epoca svolgevano attività pubblica di tipo sanitario, sociosanitario e assistenziale, quindi sia quella dei soppressi enti ospedalieri che degli altri enti assistenziali originari destinatari dell’agevolazione. Quest’ultima era difatti riconosciuta anche a una serie altri enti che svolgevano compiti ed attività di interesse pubblico nel campo dell’assistenza sociale e della beneficenza, poi assorbiti dalle aziende sanitarie locali che al momento della loro aziendalizzazione nel 1992 ne acquistarono anche il patrimonio immobiliare. Sarebbe dunque illogico limitare l’agevolazione alle sole aziende ospedaliere, visto che il presidio ospedaliero (pur indirettamente ritenuto meritevole dell’agevolazione dalla giurisprudenza della cassazione), è privo di soggettività giuridica trattandosi di una articolazione organizzativa nell’ambito della Asl.
– La Corte di Cassazione con pronunce recenti (l’appellante cita Cass. Civ. n. 208/2014; anche Cass. Civ. n. 15007/2018; Cass. Civ. n. 16555/2018; Cass. Civ. n. 11815/2017; Cass. Civ. n. 1687/2016; Cass. Civ. n. 11521/2015; Cass. Civ. n. 8812/2014; Cass. Civ. n. 8809/2014), partendo dal dato che ai sensi dell’articolo 4 d. lv.o 502 del 1992 gli ospedali che non sono costituiti in azienda ospedaliera, hanno la natura di presidi dell’unità sanitaria locale, e che quindi l’attività ospedaliera può essere svolta anche attraverso presidi ospedalieri privi di personalità giuridica autonoma ma gestiti dalla ASL, ha riconosciuto l’agevolazione anche a favore di questi ultimi, pur continuando a negarli alle Asl in ragione della molteplicità di attività differenti dalla assistenza ospedaliera; la conclusione secondo l’appellante è però viziata dall’erroneità dell’assunto riduttivo della nozione di ente ospedaliero:
scorrendo l’articolo 2 della legge numero 132 del 68 rubricato “concetti e compiti dell’ente ospedaliero”, si comprende che gli enti ospedalieri non erano deputati esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi ma svolgevano altri compiti già rivolti alla tutela della salute sotto forma di interventi preventivi ed educativi e didattici anche fuori dalla sede ospedaliera; in altri termini già la legge 132 del 68 attribuiva agli enti ospedalieri compiti diversi rispetto a quella della mera assistenza ospedaliera e definiva quindi soggetti pubblici che svolgevano funzioni diversissime nel settore della sanità pubblica. L’erroneità del ragionamento consisterebbe nell’aver presupposto una nozione riduttiva di “ente ospedaliero” non rispondente neppure in origine alla definizione normativa.
Conclusivamente, quindi, secondo l’appellante essendo oggi le Asl gli enti fulcro del sistema sanitario e di tutela della salute in continuità con i compiti dei soppressi enti ospedalieri (come sopra ricostruiti) e degli altri enti assistenziali destinatari dell’agevolazione, quest’ultima dovrebbe loro competere.
– Inoltre, in subordine considerato che per la Cassazione l’agevolazione spetta anche nei confronti dei presidi ospedalieri, oltre che delle aziende ospedaliere, nonostante che i primi siano privi di soggettività giuridica, il beneficio in ogni caso ricade e deve essere riconosciuto in capo alle Asl ,dotate di soggettività giuridica, che li gestiscono.
Anche per tale via, quindi, nel caso in esame dovrebbe essere riconosciuta l’agevolazione in parola gestendo l’azienda Asl di Prato nell’anno 2014 due presidi ospedalieri.
-In ulteriore subordine si chiede sia riconosciuta la agevolazione almeno con riferimento ai redditi fìdi fabbricati di proprietà della ASL X di Prato strumentali alla gestione dei presidi ospedalieri da queste ultime gestiti, come da visure catastali relative agli immobili strumentali depositate in atti.
Si conclude quindi per la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate replicando alle deduzioni avversarie e chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado in particolare:
– Si sottolineava l’unanimità della posizione della giurisprudenza di legittimità circa la disapplicazione del beneficio nei confronti delle Asl, con richiamo a pronunce giurisprudenziali recenti, cui si rifacevano anche talune pronunce giurisdizionali di merito;
– Quanto al giudicato esterno si rilevava l’inammissibilità dell’eccezione non contenuta nel ricorso di primo grado; se ne contestava la fondatezza nel merito poiché mancavano i presupposti dell’articolo 2909 c.c. alla luce dell’interpretazione restrittiva delineata dalla Corte di Cassazione, trattandosi di parti diverse; infine si sottolineava che la rinuncia all’appello nell’ambito di quel processo era isolata, errata, essendo basata su un documento di prassi non vincolante, tant’è vero che l’ufficio aveva mutato orientamento per le annualità successive e che anche la condotta della Asl non era esente da contraddizioni e oscillazioni non essendo stati contestati gli accertamenti per talune altre annualità.
– Netta era la differenza fra enti ospedalieri così come delineati dalla legge 12 febbraio 68 n. 132, e le unità sanitarie locali, investite di compiti diversi e non coincidenti. La Corte di Cassazione aveva nelle varie sentenze citate analizzato l’excursus normativo giungendo a negare l’agevolazione, che per sua natura non è suscettibile di interpretazione estensiva. L’interpretazione dell’appellante si basava su salti logici forzando gli argomenti adottati sviluppati da sentenze della Corte di Cassazione in materia di presidi ospedalieri.
Le Asl sono destinatarie della disciplina introdotta dall’articolo 88 TUIR e il trattamento tributario è diverso da quello di cui all’articolo 6 citato, come modificato dal d.l. 331/93 e convertito nella legge 427/93. Si tratterebbe di modelli impostivi alternativi.
– Da respingere anche la domanda subordinata di applicazione dell’aliquota agevolata sugli immobili destinati all’attività ospedaliera, dal momento che il soggetto giuridico tenuto al versamento dell’ires è la Asl e non il singolo presidio ospedaliero privo di personalità giuridica. Infine, mancherebbe comunque la prova di quali siano i redditi generati nel 2014 dai fabbricati destinati ai presidi ospedalieri, confusione aggravata dalla presentazione di dichiarazioni rettificative per tutta l’annualità d’imposta, in corso di causa.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza.
– Con memoria aggiuntiva del gennaio 2023 la parte appellante rappresentava come la nuova circolare del 17 maggio 2022 dell’Agenzia delle entrate avesse orami riconosciuto l’agevolazione a favore delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri di natura pubblica gestiti dalla ASL. Sottolineava che anche la giurisprudenza di legittimità successiva all’anno 2018, nell’escludere dal beneficio gli istituti di cura privati ancorché accreditati, si fosse decisamente orientata nella medesima direzione, Cass. Civ., Sez. V, 10 maggio 2019, n. 12500).
Tale evoluzione, per quanto riduttiva (nel senso che l’agevolazione veniva riconosciuta alle sole asl che gestivano i suddetti presidi) andava però in direzione di un’apertura quanto ai requisiti soggettivi e consolidava e rafforzava la interpretazione esposta in sede di appello. L’appellante insisteva dunque nelle richieste già formulate.
– Replicava a sua volta con memoria la parte appellata la quale non riteneva che con gli atti citati fossero stante introdotte innovazioni tali da modificare le conclusioni assunte circa la essenzialità della ricorrenza del requisito soggettivo della personalità giuridica, di cui erano privi i presidi ospedalieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l’appello sia fondato nel merito.
– Quanto al giudicato esterno si osserva:
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’eccezione di giudicato esterno (al pari di quello interno) sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. n. 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059) e che l’onere per la parte sia limitato alla allegazione della sentenza irrevocabile, giungendo in pronunce recenti addirittura ad escludere anche l’incidenza della a mancata produzione sulla rilevabilità d’ufficio (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 16695 depositata il 24 maggio 2022) ciò in quanto si riconosce la sussistenza dell’interesse pubblico atto a prevenire la formazione di contrastanti giudicati, in ossequio al principio del ne bis in idem.
Né può conferirsi rilievo alla rinuncia parziale all’appello sul punto (Cassazione civile 25 maggio 2017) poiché in un giudizio già definito in primo grado con decisione di fondatezza dell’azione, la rinuncia all’appello comportata il passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 310 cpc.
Egualmente si deve ritener che nel caso di specie ricorre identità di parti del giudizio, potendosi estendere anche agli enti non commerciali i principi consolidati nella sentenza del 30 luglio 2021 n. 21970 Cass. Sezioni Unite per la quale la fusione per incorporazione comporta l’estinzione della società incorporata.
Pur tuttavia ritiene questa Commissione che nel caso di specie non possa essere invocata l’efficacia del giudicato esterno, nell’ampiezza definita dalla sentenza di Cassazione n. 13916/2006, dovendosi avere riguardo alla identità del rapporto giuridico definito con la sentenza passata in giudicato, di talché sussiste laddove la pronuncia definitiva investa lo stesso rapporto giuridico oggetto delle pretese per i successivi periodi di imposta.
È dunque limitatamente all’identità di rapporto giuridico dedotto che si arresta l’efficacia del giudicato, occorre quindi che vi sia identità di petitum e causa petendi (cass. 14 gennaio 2011 n. 802) e identità di circostante fattuali, e non già analogia o similitudine.
Ne consegue che potrebbe essere ritenuta estesa la efficacia del giudicato con riferimento alla applicazione delle agevolazioni nei confronti dei presidi ospedalieri già gestiti dalla USL di Empoli, (magari per annualità diverse) ed oggi dalla odierna appellante, ma non nel caso di specie ove ricorrono presupposti fattuali diversi e non vi è coincidenza con il perimetro del rapporto giuridico tributario dedotto in quel giudizio, a prescindere dal quale non può esser invocato il giudicato astraendone solo la regola di giudizio.
Venendo al merito va invece sottolineato che l’appello è fondato e la sentenza di primo grado non è meritevole di conferma.
Punto decisivo dell’argomentare dei primi giudici è costituito dalla premessa che, essendo l’agevolazione dell’art. 6 DPR 601/73 di carattere soggettivo, in quanto al comma 2 è richiesto il requisito della personalità giuridica, essa non poteva essere riconosciuto alle Asl neppure in relazione ai presidi ospedalieri da essa gestiti, in quanto questi sono privi di personalità giuridica e di soggettività passiva d’imposta. Peraltro, si sosteneva che la molteplicità di attività della Asl non consentisse la sovrapposizione con il più limitato perimetro delle funzioni dei soppressi enti ospedalieri, sicché l’agevolazione in parola competerebbe esclusivamente alle aziende ospedaliere, uniche “eredi” riconosciute dei soppressi Enti ospedalieri.
Orbene il primo ostacolo interpretativo, ad avviso di questa commissione appare del tutto superato sia negli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione dell’anno 2019 già sopra citata ed abbandonata anche dall’Amministrazione finanziaria con l’emanazione della circolare del 17 maggio 2022.
Benché in giudizio la costituita Agenzia delle Entrate finanziaria abbia affermato che non vi sarebbe stata alcuna novità nella posizione della parte pubblica, dalla lettura del testo della circolare e dagli arresti recenti della Cassazione si registra invece una presa di posizione decisamente ed esplicitamente innovativa rispetto al passato.
La Cassazione difatti con la pronuncia del 10 maggio 2019 n. 12500, ha stavolta esplicitamente affermato quel che in precedenza era stato solo accennato e cioè che l’agevolazione compete anche ai presidi ospedalieri gestiti dalla Asl, per tale via consolidando l’ orientamento fatto proprio anche dalla recente circolare ministeriale in parola, dal momento che in assenza di soggettività passiva tributaria del presidio ospedaliero, l’agevolazione, riconosciuta spettante, non può che consolidarsi in capo al soggetto pubblico, Asl, che lo gestisce.
Questo costituisce significativo punto di partenza dovendosi alla luce di tali arresti riconoscere che, almeno con riferimento ai redditi di fabbricati strettamente connessi all’attività di cura ospedaliera, l’agevolazione non può essere misconosciuta, neppure laddove l’ospedale non sia costituito autonomamente in azienda, ma sia solo una articolazione della ASL, sulla quale evidentemente ricade l’agevolazione in parola.
Superato quindi l’ostacolo relativo al c.d. requisito soggettivo, resta da valutare se il regime agevolativo sia limitato ai soli redditi dei fabbricati impiegati nell’attiva ospedaliera in senso stretto.
La soluzione non può che transitare dalla definizione di ente ospedaliero, nella premessa che la dizione permane nella attualità normativa benché si tratti di entità ormai soppresse, come ben riconosciuto da entrambe le parti che ne hanno tracciato quadro preciso pur nella diversità di approdo interpretativo.
A parere di questa Corte per individuarne la portata alla luce dei persistenti riflessi sulla normativa vigente, non può prescindersi dalla descrizione e dalla definizione che sia pure in contesti storici più semplificati, ne tracciò il legislatore dell’epoca.
La legge 12 febbraio 1968, n. 132, all’articolo 2, comma 1, definiva gli “enti ospedalieri” come “enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi”, nei commi a seguire si evidenzia però che essi erano deputati allo svolgimento anche di una serie di altre attività : ” essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; Partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali; Contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; Promuovono l’educazione igienico sanitarie del malato e del suo nucleo familiare avvalendosi del proprio personale sanitario”. Per il comma 4 l’ente ospedaliero poteva “istituire anche fuori dalla sede dell’ospedale ambulatori dispensari consultori centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro centri per il recupero funzionale e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali”.
D’altra parte, con la sopra menzionata circolare, la stessa Amministrazione, nel ritenere applicabile l’agevolazione ai presidi ospedalieri e per essi alle ASL gestrici, espressamente afferma con riferimento alla natura dell’agevolazione che:
“Il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell’agevolazione trae origine dal giudizio di “meritevolezza” (rilevanza della utilità sociale) sull’attività svolta dall’ente, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale, comunque, sul fine dichiarato.” E più sotto specifica riguardo ai soppressi enti ospedalieri:
“Tuttavia, come noto, tali enti sono stati “soppressi” per effetto della riforma sanitaria attuata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nella prassi, pertanto, è sorto il problema di individuare, nell’ambito delle “nuove” strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico, quali vadano considerate in continuità giuridica con i soppressi “enti ospedalieri”.
A tale punto la circolare si arresta riconoscendo, in una con le più recenti pronunce della Cassazione, che l’agevolazione compete solo alle aziende ospedaliere o ai presidi ospedalieri delle Asl affermando che:
L’equiparazione delle Aziende Sanitarie Locali ai soppressi “enti ospedalieri” va esclusa, come chiarito con la circolare n. 78/E del 3 ottobre 2002, in ragione del fatto che alle stesse sono state assegnate, oltre alle originarie attività tipiche dei predetti “enti ospedalieri” (ricovero e cura dei malati), altre attività del tutto nuove, anche di carattere non propriamente sanitario, che esorbitano dall’assistenza ospedaliera, tra le quali: la promozione dell’educazione alimentare, l’istituzione di corsi di agg dall’assistenza ospedaliera, tra le quali: la promozione dell’educazione alimentare, l’istituzione di corsi di aggiornamento in materia sanitaria o di sicurezza sul lavoro.
Orbene ritiene questa Corte che tale conclusione non sia soddisfacente alla luce dell’analisi delle stesse norme sopra citate e che il ragionamento vada ulteriormente sviluppato, a partire da quelle che erano le funzioni e i compiti dei soppressi enti ospedalieri nella originaria definizione normativa:
la legge 12 febbraio 1968, n. 132, all’articolo 2, comma 1, sopra riportata. definiva gli “enti ospedalieri” come “enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi”, di particolare interesse le indicazioni del comma 4, laddove si prevedeva che “possono, inoltre, istituire, anche fuori dell’ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medicosociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali”.
Quindi come è pacifico dal testo normativo, non solo funzioni rese in ambito di ricovero ma estese all’istituzione di presidi e a iniziative tese alla più generale tutela della salute tanto intesa quale curarimedio, che in senso più ampiamente preventivo anche in ambiti sociosanitari allargati quali quelli delle malattie sociali e del lavoro.
Per di più occorre tenere presente riconoscere che le Asl hanno assorbito su base territoriale, non solo le funzioni degli “enti ospedalieri” , ma di altri enti assistenziali l’INAM le IPAB ecc. che erano destinatari in proprio e distintamente della medesima agevolazione di cui al Dpr 601/73. Si tratta cioè delle identiche funzioni di tutela e promozione della salute, oggi declinate evolutivamente alla luce della maggiore complessità degli strumenti di intervento, del progresso scientifico e dell’organizzazione sociale, e niente affatto eccedenti ai compiti degli enti storicamente agevolati ex art. 6 comma 1 (enti e istituti di previdenza e di assistenza sociale, società di mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza), al tempo più semplici e rudimentali.
È dunque del tutto condivisibile l’affermazione fatta propria dall’appellante, che l’intero reddito Ires prodotto delle Asl, e non solo quello derivante dagli immobili dedicati all’attività di ricovero in senso stretto fruisca dell’agevolazione in parola. L’interpretazione restrittiva, suggerita dalla aggettivazione ” ospedaliero”, in definitiva non supera il vaglio dell’analisi del testo normativo che già all’epoca non escludeva attività del tutto diverse dalla semplice cura in regime di ricovero per estendersi ad attività prevenzione e promozionali del bene salute.
La sentenza va pertanto riformata.
La complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali registratesi, consentono di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte tributaria di 2° grado di Firenze accoglie l’appello e compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 - In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 - In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 10820 depositata il 24 aprile 2023 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28952 depositata il 5 ottobre 2022 - Il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19760 del 20 giugno 2022 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…