Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 3, sentenza n. 913 depositata il 18 luglio 2022 – La costituzione della garanzia è una condizione per l’ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull’importo da rimborsare. Per cui l’obbligo della costituzione della cauzione o della prestazione della garanzia “produce, in realtà, unicamente l’effetto di sostituire l’onere finanziario relativo all’immobilizzazione dei fondi corrispondenti all’eccedenza dell’IVA per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all’immobilizzazione dell’importo della cauzione o al costo della garanzia