Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 21 depositata il 10 gennaio 2025
Nel processo tributario, l’errore revocatorio si configura quando il giudice di merito incorre in una “svista”, in una falsa percezione della realtà riguardante un fatto probatorio e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità. La revocazione, quale strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, pertanto, non può essere utilizzata per sopperire al mero errore di giudizio, che deriva da un apprezzamento soggettivo e discutibile dei fatti o del diritto da parte del giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato in data 30 ottobre 2017 la F. S. G. s.r.l. Unipersonale in liquidazione chiedeva la revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 e degli artt. 64 ss. del d.lgs n. 546/1992 della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sede di Firenze, sez. XIII, del 6 giugno 2017 n.1419 con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzionale Provinciale di Prato contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, sez. I, del 9 luglio 2014 n. 248, che aveva accolto l’impugnativa promossa dalla società F. S. G. s.r.l. unipersonale avverso l’avviso di accertamento n. XXX.
Con detto avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato aveva recuperato a tassazione sia ai fini IVA che ai fini IRES e IRAP costi per €.2.011.550,00, oltre l’irrogazione di sanzioni, il tutto per un importo complessivo di €.1744.112,07.
A seguito di domanda di annullamento in autotutela, l’avviso di accertamento in parola era stato annullato in parte dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato, limitatamente alla pretesa a titolo di IRES e IRAP, di tal che il contenzioso tra le parti aveva riguardato solo la parte dell’accertamento relativa alle contestazioni in tema di IVA.
A fondamento della domanda di revocazione la difesa della società istante allegava l’errore di fatto della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nella parte in cui aveva ritenuto fondato il rilievo formulato dall’Agenzia delle Entrate circa la mancata produzione in giudizio degli Stati di Avanzamento Lavori (d’ora in poi, SAL), cui facevano riferimento le fatture relative ai lavori eseguiti sul complesso immobiliare, denominato C. di S. G. (una Fortezza risalente al XIII sec.) e ubicato sull’isola di C., in proprietà della società ricorrente, oggetto di un intervento edilizio di risanamento e trasformazione, laddove, invece, detti SAL erano stati acquisiti in sede di accesso dell’Agenzia, effettuato in data 14/12/2011, e successivamente prodotti in giudizio, come risultante dal timbro apposto dalla segreteria.
La società F. S. G. Unipersonale in liquidazione chiedeva, pertanto, in sede rescindente, la revocazione della pronuncia dianzi indicata, ai sensi degli art.295 n.4 c.p.c. e 64 ss. d.lgs. n. 546/1992, essendo incorso il giudice in un errore di fatto decisivo ai fini del decidere, e, in sede rescissoria, la conferma della sentenza del giudice di primo grado (C.T.P. Prato, sez. I, 09/07/2014 n. 248).
Si costituiva in resistenza l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato.
Essendo stato proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sede di Firenze, sez. XIII, del 6 giugno 2017 n.1419 anche ricorso per cassazione, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con ordinanza del 23 marzo 2018 n. 237 aveva sospeso il presente giudizio di revocazione in attesa dell’esito del giudizio di cassazione.
Permanendo la sospensione, con decreto presidenziale de 21 novembre 2023 n. 960 veniva richiesto alle parti di comunicare se e quando erano venute meno le ragioni della detta sospensione.
A seguito della conclusione del giudizio di cassazione, con la pubblicazione in data 06/09/2024, della sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 24001, per la prosecuzione del presente giudizio veniva fissata l’udienza per la decisione del merito.
All’udienza del giorno 11 dicembre 2024, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa la richiesta formulata dalla difesa della società ricorrente di rinviare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la correttezza della interpretazione seguita dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24001/2024, dell’art. 13 della l. n. 212/2000 in relazione al principio di cui agli artt.41, 47 e 48 della Carta fondamentale dell’Unione Europea, trattandosi di questione che esula dal thema decidendum del presente giudizio di revocazione, che può essere deciso alla luce delle difese già svolte dalle parti e dei documenti prodotti in giudizio dalle stesse.
Il ricorso per revocazione è infondato e va respinto.
La Corte osserva, in via generale, che l’errore di fatto revocatorio “si verifica solo nell’ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che è invece escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa. Tale errore è limitato alla sfera percettiva e non coinvolge l’attività valutativa del giudice relativa a situazioni processuali oggettive ed esattamente percepite.
Inoltre, non è configurabile l’errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che riguardino direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626) e che il travisamento del contenuto oggettivo della prova si verifica quando il giudice di merito incorre in una svista riguardante il fatto probatorio stesso, come ad esempio una dichiarazione, un documento o un indizio, e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità. Tale errore materiale, se non controverso tra le parti, può essere corretto mediante l’impugnazione per revocazione. D’altro canto, quando il travisamento concerne un fatto probatorio controverso, il vizio deve essere sollevato mediante ricorso per cassazione, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Quest’ultimo scenario si presenta quando il giudice suppone l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o nega l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata. L’approccio adottato dalle Sezioni Unite risolve il conflitto giurisprudenziale, distinguendo nettamente tra l’errore percettivo, suscettibile di revocazione, e l’errore valutativo, oggetto di ricorso per cassazione, escludendo l’esistenza di una categoria intermedia. Tale interpretazione assicura la corretta applicazione dei rimedi processuali e tutela l’efficienza e la certezza del diritto, evitando impugnazioni inappropriate e garantendo la stabilità dei giudicati (Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2024, n. 30344).
Del resto, richiamando sempre il giudice di legittimità, “nel sistema di tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesi tassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazione in presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti e dai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata. L’errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza tra quanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito e valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta e oggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione.
Questo tipo di errore si distingue nettamente dall’errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell’ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività e di eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità dei giudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio si trasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie (Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2024, n. 30052).
Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste, ad avviso della Corte, il lamentato errore di fatto necessario per la invocata revocazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sede di Firenze, sez. XIII, del 6 giugno 2017 n.1419, atteso che la detta Commissione Tributaria Regionale non ha escluso o negato l’esistenza di un documento nella sua materialità (i documenti recanti l’intestazione “stato avanzamento lavori”, anche in relazione all’anno 2009, sono presenti nel corredo documentale della società ricorrente e, in particolare, si rinvengono tra gli allegati alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’arch. C. C., costituente l’allegato 20 al ricorso introduttivo), quanto, piuttosto ha espresso una valutazione sul contenuto e, quindi, sulla idoneità di documenti, acquisiti in fase di istruttoria procedimentale e poi in sede di giudizio, (fatture e c.d. SAL) a dare prova delle prestazioni eseguite e sulla corrispondenza e riconoscibilità degli uni (i c.d. SAL) alle altre (le fatture).
La natura di SAL dei documenti prodotti in giudizio, in relazione alle lavorazioni, eseguite nel corso dell’anno di interesse (2009), è stata infatti del tutto esclusa dal giudice della sentenza, della quale si chiede la revocazione, e, come puntualmente eccepito dalla difesa della resistente Agenzia (cfr. memoria depositata in data 11 dicembre 2017, p. 12 e ss.), si giustifica alla luce della seguente duplice circostanza: in primo luogo, in sede di accesso finalizzato all’acquisizione della documentazione, la società ricorrente aveva dichiarato che la società appaltatrice (I. T.) “aveva rilasciato alla società F. S. G. esclusivamente la fattura e per attestare le prestazioni la società F. S. G. fino alla presenza del mutuo aveva la relazione del tecnico della banca che andava a controllare lo stato avanzamento lavori e successivamente (al mutuo) i lavori fatti venivano controllati dalla società con un cronoprogramma realizzato con tecnici specializzati dei lavori…” (processo verbale di accesso del 15/12/2011); in secondo luogo, per la non riconducibilità di detti documenti alla nozione di “Stato Avanzamento Lavori” in senso tecnico ossia quel documento, redatto dal responsabile della ditta appaltatrice, che attesta l’avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l’importo che il committente deve pagare all’azienda commissionata per lo svolgimento del compito.
Nel caso di specie, i SAL intesi in senso proprio e tecnico, relativi alle lavorazioni dell’anno 2009 non furono redatti dal responsabile della ditta appaltatrice, ma, al loro posto, furono redatti documenti diversi, impropriamente designati come SAL, come acclarato in sede di accesso per l’acquisizione della documentale. E, rispetto a questi altri documenti, la difesa della società ricorrente ha mancato di fornire la prova della puntuale corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e le lavorazioni e le prestazioni effettuate.
È, dunque, mancata la formazione della prova nei termini rigorosi ribaditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24001/2024 ai fini della detraibilità IVA, cosicché correttamente la Commissione Tributaria Regionale della Toscana nella sentenza qui in contestazione ha affermato che “nel caso in esame i costi dedotti sono documentati da fatture che non indicano in alcun modo quali opere sia state effettivamente realizzate (neanche a grandi linee), quanti materiali siano stati impiegati, etc. ma si limitano a fare riferimento a stati di avanzamento lavori […]. Il punto è che questi SAL non sono mai stati consegnati all’Agenzia delle Entrate e quindi la deducibilità dei costi è determinata solo da fatture che – laconicamente – rinviano ad altri documenti che di fatto non esistono o comunque non sono verificabili” (C.T.R. Toscana, sez. XIII, 06/06/2017 n. 1419, pagg. 5-6).
Al riguardo, questa Corte osserva che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della società istante, la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 24001/2004, non ha affermato (e nemmeno avrebbe potuto farlo, attesa la natura di giudizio di legittimità) che, nel caso di specie, i SAL in senso proprio, in relazione ai lavori eseguiti nel corso dell’anno 2009, fossero stati effettivamente redatti ed acquisiti in giudizio, masi è limitata a ribadire il proprio orientamento in tema di requisiti necessari per la deducibilità dei costi e la detraibilità ai fini IVA e in tema di onere probatorio a carico del contribuente, concludendo “la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, avendo accertato che la contribuente non aveva documentato le spese indicate nelle fatture, in relazione alle quali aveva detratto l’IVA, atteso che dette fatture non indicavano, “neppure a grandi linee”, le opere realizzate e i materiali impiegati, limitandosi a fare riferimento a “stati di avanzamento lavori” (SAL) mai prodotti, neppure nel giudizio, e ritenendo inidonea a sopperire tale mancata produzione la perizia eseguita dal geom. B.” (Cass. n. 24001/2004, pagg. 10-11).
Neppure può ritenersi, come sembrerebbe adombrare la difesa della società ricorrente, che la produzione in giudizio di documenti da qualificarsi come SAL in senso proprio (cioè nel senso chiarito in precedenza) sia avvenuta la circostanza sarebbe stata attestata dalla segreteria, atteso che, in disparte dalla genericità del contenuto del timbro apposto dalla segreteria in data 17 luglio 2017 per attestare la conformità della copia della documentazione a quella già depositata in atti (v. attestazione timbrata in atti), non poteva di certo la segreteria della Commissione Tributaria Regionale accertare che quei documenti, per il loro contenuto, erano effettivamente dei SAL in senso proprio e tecnico (circostanza che, come si è visto, è stata proprio esclusa dalla detta Commissione nella sentenza n. 1419/2027 con un ragionamento che è stato ritenuto corretto dalla Corte di Cassazione nella decisione n. 24001/2024).
Il ricorso per revocazione va, dunque, respinto.
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda si stima equo compensare tra le pari le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso per revocazione;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.